Eleonora Voltolina
Scritto il 15 Ago 2011 in Notizie
legge sugli stage normativa stage extracurriculare
Anche gli stage finiscono nella manovra che il governo ha appena approvato per contrastare la crisi, pubblicato in Gazzetta ufficiale l'altroieri. All'articolo 11 si incontrano infatti due disposizioni, sotto il titolo «Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini».
La prima, dopo aver ribadito (qui nulla di nuovo) che «I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime» e aver chiarito le categorie a cui non si applica la nuova regola («Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione»), riduce drasticamente la durata massima: «i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese».
Inoltre delimita anche il perimetro di utilizzo di questo strumento, stabilendo che debba essere riservato a chi sta compiendo o ha appena completato un percorso formativo: «Possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio». Resta poco chiaro cosa ne sarà di chi ha una formazione post-laurea (master, dottorati, corsi di specializzazione). La seconda disposizione, infine, rimanda a eventuali leggi regionali o, in caso non ve ne siano, all'articolo del pacchetto Treu e al decreto ministeriale 142/1998, da ormai tredici anni punto di riferimento per l'attivazione di stage.
Le nuove disposizioni, già in vigore da ieri grazie all'immediata efficacia dello strumento del decreto legge, sono dunque immediatamente operative e impediranno per i prossimi 60 giorni di attivare stage più lunghi di sei mesi, e di attivarli in favore di persone che abbiano già conseguito l'ultimo titolo di studio da oltre un anno. Una misura condivisa dalla Repubblica degli Stagisti, che nella sua Carta dei diritti dello stagista già da due anni suggeriva fin dal suo primo punto che gli stagisti dovessero essere giovani e privi di significative esperienze lavorative alle spalle («A questo proposito deve essere incentivato lo svolgimento di stage da parte di persone che stiano ancora compiendo un percorso di studi»), e al punto sette indicava proprio i sei mesi come durata massima opportuna: «Lo stage deve avere una durata adeguata al progetto formativo e sopratutto alle mansioni che lo stagista è chiamato ad apprendere. Tale durata può essere quantificata in un massimo di sei mesi».
Anche i Giovani non + disposti a tutto della Cgil giudicano positivamente questo specifico punto del decreto legge. «Nel disastro della manovra questo è un punto positivo, esito delle nostre richieste e iniziative comuni e del tavolo con le parti sociali» commenta la 33enne Ilaria Lani [foto sopra], responsabile per le politiche giovanili della Cgil: «Dobbiamo mettere alcuni limiti forti all'uso e spesso all'abuso dello stage, con l'obiettivo di favorire l'apprendistato. Mi pare che dodici mesi e sei mesi siano limiti ragionevoli, funzionali a far fare una esperienza che poi deve trasformarsi in lavoro con tutte le tutele contrattuali». Lani però non dimentica che sono rimasti fuori punti importanti, tra cui quello monetario: «Rimane adesso da concludere il tavolo con le regioni per aggiungere le altre tutele e garantire anche il rimborso spese, un punto che al tavolo era controverso. E poi bisognerà prevedere anche norme di tutela per gli stage curriculari». Il limite di durata dei sei mesi vale infatti solo per gli stage attivati dopo il termine degli studi: per gli studenti universitari invece permane la possibilità di svolgere periodi di formazione più lunghi, fino a dodici mesi.
I due nuovi paletti incontrano invece la perplessità delle aziende. Il limite dei sei mesi di durata viene criticato da Paolo Citterio, presidente e fondatore di Gidp - Gruppo intersettoriale direttori risorse umane: «Gli stage di nove o dodici mesi servivano alle imprese come periodo di prova, per valutare le capacità di un candidato». E anche limitare lo stage ai primi dodici mesi dopo la laurea sarà secondo Citterio un boomerang, che renderà più difficile l'incontro domanda-offerta: «Vietando di fare tirocini oltre i dodici mesi dalla laurea il legislatore dimostra purtroppo di vivere in un altro mondo. Non è facile trovare imprenditori che puntino subito su di te, quindi limitare l'arco temporale è una scelta assolutamente miope. Il periodo dovrebbe essere esteso ad almeno 24 mesi dopo il conseguimento del titolo di studio».
In ogni caso, avverte il giuslavorista Michele Tiraboschi [qui l'intera intervista], i paletti posti nell'ambito della manovra potranno essere facilmente abbattuti dalle singole Regioni attraverso normative regionali: per esempio i disoccupati, che secondo l'attuale testo al momento non rientrano tra le categorie a favore delle quali possono essere attivati stage, potrebbero essere ricompresi se qualche Regione decidesse di legiferare in questo senso. Allo stesso modo, i massimali relativi alla durata potrebbero essere nuovamente ampliati, o ulteriormente ridotti, così come il limite temporale tra la data di diploma o laurea e la data di avvio dello stage: «La materia è di competenza delle regioni, e il decreto lo ribadisce dopo che lo ha già detto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005. Le Regioni possono dunque fare quello che vogliono. Non escludo peraltro, nelle more della conversione del decreto, un accordo tra Stato, Regioni e parti sociali che dica cose più precise a quel punto vincolanti per tutti, anche per le Regioni. Quello del decreto è un segnale di attenzione verso i giovani e contro il lavoro irregolare».
Eleonora Voltolina
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