Oltre alla sentenza della Corte costituzionale della settimana scorsa, che afferma che lo Stato non può legiferare sullo stage e che le decisioni su questa materia possono essere prese esclusivamente dalle Regioni, c'è un'altra importante notizia dell'ultim'ora che riguarda i tirocini formativi. E cioè che le linee guida promesse dal ministro Fornero stanno prendendo forma.
Ma nessuno si faccia illusioni sulla forza (poca) e l'efficacia immediata (inesistente) di queste linee guida: anche a causa del recentissimo pronunciamento della Corte, esse non saranno che un accordo tra Stato e Regioni, non prenderanno la forma di un vero e proprio atto normativo, e non saranno subito operative. Non diventeranno cioè una legge vera e propria, ma avranno bisogno che tutte le regioni elaborino e approvino ciascuna la propria legge regionale, con tempi e modalità che al momento è impossibile prevedere.
Dunque anche la disposizione più cara a tutti i giovani italiani - e alla Repubblica degli Stagisti - e cioè l'introduzione dell'obbligo di corrispondere un compenso minimo agli stagisti resterà sulla carta ancora per lungo tempo. E anche se la sottoscrizione delle linee guida da parte delle Regioni e del governo dovrebbe avvenire a gennaio, poi i principi espressi nelle linee guida resteranno teorici fintanto che ciascuna regione non li tradurrà in una propria legge regionale. E chissà quanto tempo ci vorrà.
Dunque è assai prematuro dire «addio allo stage gratis in azienda» e parlare, al presente o al futuro prossimo, di «compenso minimo a 400 euro»: perché per ora si tratta praticamente solo di buoni propositi. Che per giunta non abbracciano tutti gli stage, bensì solo quelli extracurriculari. Restano dunque fuori dal "cappello di garanzie" delle linee guida tutti stage curriculari attivati ogni anno da scuole, università e corsi di formazione. Questa enorme fetta di tirocini, che si può calcolare rappresenti quasi la metà degli stage attivati ogni anno in Italia (quindi all'incirca 200mila sui 500mila totali), dunque non verrà toccata dagli effetti delle linee guida. Rendendo il provvedimento ancor più tenue e anodino: di fatto dunque, è bene ripetere chiaramente che la lunga gestazione e poi il parto della "regola" che sancirebbe l'obbligo di pagare 400 euro al mese agli stagisti non varrà per tutti coloro che faranno questo tipo di esperienze formative mentre frequentano università, master, scuole o corsi di formazione.
In ogni caso, la Repubblica degli Stagisti è in grado di anticipare i contenuti delle linee guida, che Regioni e governo stanno concordando tra di loro, senza la collaborazione di associazioni sindacali, parti datoriali nè di rappresentanti dei giovani, e che la Commissione Lavoro della Conferenza delle regioni ha esaminato l'altroieri, mercoledì 19, dando un ok sostanziale al testo e prendendo l'impegno a discuterlo e approvarlo nella prima seduta di conferenza Stato regioni che ci sarà a gennaio.
Un documento abbastanza lungo, con una prima parte fitta di riferimenti al quadro di riferimento legislativo attuale europeo, che entra poi nel merito riprendendo le tre definizioni "inaugurate" dalla circolare del ministero del Lavoro del settembre 2011 - poi riprese dalla legge regionale toscana e altrove: tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento, tirocini destinati categorie deboli. Si parla sempre e solo di stage extracurriculari: «Non rientrano come oggetto delle presenti linee guida i tirocini curriculari nè i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche». «Queste due competenze sono infatti proprie dello Stato» ribadisce Gianfranco Simoncini [nella foto], assessore al Lavoro della Regione Toscana e responsabile Lavoro all'interno della conferenza Stato-Regioni, alla Repubblica degli Stagisti.
Per ciascuna delle tre categorie viene definita una durata massima, che ricalca la legge regionale Toscana: 6 mesi per quelli formativi, 12 mesi per quelli di inserimento lavorativo, 24 mesi per quelli dedicati a soggetti svantaggiati. Ma come, di nuovo stage di 12 mesi proprio per quella categoria di stagisti "attempati", che hanno da tempo terminato la propria formazione e che cercano lavoro? «Sì, perché spesso questi stage sono connessi all'acquisizione di competenze che la persona disoccupata non ha e di cui ha bisogno proprio per ricollocarsi. Un percorso di riqualificazione professionale può aver bisogno di tempi più lunghi» spiega Simoncini.
Nulla di nuovo nelle linee guida rispetto ai soggetti promotori (che potranno essere individuati dalle Regioni e dalle Province), alla necessità di stipulare una convenzione scritta e un progetto formativo, esplicitando i diritti e i doveri delle parti coinvolte, tra cui l'obbligo del soggetto ospitante di mettere a disposizione dello stagista un tutor che lo affianchi.
Tra i punti significativi, quello che prescrive che ciascun soggetto ospitante non possa realizzare più di un tirocinio con il medesimo stagista e quello che - pur molto blandamente - vieta gli stage per mansioni di basso profilo («I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio»).
E quanti stagisti potrà prendere al massimo un soggetto ospitante? Le linee guida demandano esplicitamente questa decisione alle leggi regionali, suggerendo che per le realtà «fino a 5 dipendenti» venga posto il limite massimo di un tirocinante alla volta, che per quelle con «tra 6 e 20 dipendenti» il limite sia due, e così via. Ancora una volta non viene affrontato il problema sulla univoca interpretazione di quel «fino a», stabilendo quindi se possano o non possano ospitare stagisti le aziende senza dipendenti. Le linee guida parlano di «dipendenti», quindi di lavoratori assunti con contratto di tipo subordinato: ma tanto se le Regioni decideranno di stabilire paletti diversi (come ha fatto pochi mesi fa la Lombardia, prevedendo che nella proporzione stagisti/dipendenti venissero conteggiati anche i cocopro e i cococo), nessuno potrà dire nulla perché «le linee guida danno indicazioni, non fanno legge», come ammette Simoncini.
Poi la bozza arriva finalmente ad affrontare il tema del compenso obbligatorio in favore degli stagisti, che viene definito «indennità di partecipazione» e quantificato in non meno di 400 euro lordi, aggiungendo che «c'è facoltà da parte delle amministrazioni centrali e delle regioni di prevedere misure agevolative per sostenere i tirocini». Ma il rimborso sarà garantito solo per stage superiori a un certa durata, come in Francia dove il compenso è dovuto solo per quelli lunghi almeno due mesi? «La posizione delle Regioni è che non ci può essere gratuità» assicura Simoncini: «Anche per tirocini di un solo mese».
C'è poi un riferimento al monitoraggio che finalmente il ministero del Lavoro avvierà sull'utilizzo dello strumento dello stage, rielaborando i dati delle comunicazioni obbligatorie di avvio degli stage: i due soggetti indicati per la realizzazione di questo report nazionale sull'attuazione dei tirocini sono l'Isfol e Italia Lavoro.
Quello che le linee guida non contengono, invece, è una definizione chiara e univoca del termine «tirocinio» nè una differenziazione tra «curriculare» ed «extracurriculare» in grado di uniformare le interpretazioni - spesso discordanti - date a questi termini da università a università. Non contengono un limite anagrafico per l'attivazione degli stage, che quindi potranno essere usati anche per cercare di ricollocare quaranta-cinquantenni in mobilità. Non contengono riferimenti alle sanzioni verranno applicate a chi trasgredirà: «Non le abbiamo inserite perchè ci sono già nella legge Fornero, con multe da mille a 6mila euro» spiega Simoncini, ma in realtà le sanzioni amministrative previste dalla riforma del mercato del lavoro riguardano solo i casi di «mancata corresponsione dell'indennità», e non tutte le altre - numerosissime, come da anni testimonia questo sito - fattispecie di abuso dello strumento dello stage.
Ma in conclusione la domanda è una: come si farà a far rispettare questi principi, se verranno espressi attraverso delle semplici linee guida e non attraverso un atto normativo avente forza di legge? E cosa succederà se qualche regione ritarderà - di poco o magari anche di tanto - l'emanazione di una sua legge in materia? Gli stagisti di quella regione resteranno a bocca asciutta?
di Eleonora Voltolina
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