Normativa sui tirocini, le novità da Liguria, Veneto e provincia di Trento

Lorenza Margherita

Lorenza Margherita

Scritto il 30 Ago 2012 in Approfondimenti

Congrua indennità per gli stagisti? Il governo la promette, ma per ora le Regioni sembrano fare orecchie da mercante. Con l'eccezione di Toscana ed Abruzzo, infatti, tutte le altre faticano ad intervenire in maniera decisa sui tirocini. La Repubblica degli Stagisti si è già occupata nel dettaglio degli indirizzi emessi tre mesi fa dalla giunta regionale della Lombardia, la cui normativa è stata ridefinita in base - ma non solo - a quanto previsto dalla legge 148/2011 e dalla circolare del ministero del lavoro 24/2011. Negli ultimi mesi si sono aggiunti altri tre provvedimenti emanati da Liguria, Veneto e dalla provincia autonoma di Trento che definiscono in modo organico la durata, il numero dei tirocinanti per unità produttiva, gli obblighi del datore di lavoro e le modalità di monitoraggio dell’esperienza formativa, stabilendo nel dettaglio un insieme di punti che possano garantire la qualità della formazione del tirocinante. La regione Liguria si è espressa a metà maggio (legge regionale 555/2012) approvando la «Disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi». Già dal titolo si evince che la Liguria ha voluto recepire la classificazione degli stage introdotta dalla gestione Sacconi del ministero del Lavoro, poco prima che cadesse il governo Berlusconi. In particolare la prima tipologia di stage - la più diffusa - definita di «orientamento» è indirizzata ai diplomati e laureati che non abbiano conseguito il titolo di studio da più di 12 mesi; ci sono poi i tirocini di «inserimento e reinserimento lavorativo» che possono essere svolti da soggetti inoccupati o disoccupati, senza limiti di età e infine i cosiddetti «tirocini estivi» che possono essere svolti esclusivamente nel periodo di sospensione previsto dal calendario scolastico regionale.
Ad esclusione dei tirocini curriculari e dei periodi di praticantato per l’accesso alle professioni per cui è richiesta l’iscrizione ad un ordine, per tutte le altre tipologie di stage la giunta ligure ha previsto, all’articolo 13, in modo generico che «I soggetti promotori o i datori di lavoro ospitanti riconoscono di norma in favore dei tirocinanti un’indennità di partecipazione», al finanziamento della quale può contribuire anche la Regione con fondi propri. Nessuna obbligatorietà però, e nessun divieto di prevedere stage gratuiti. La durata va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento e addirittura fino a dodici mesi per gli stage di inserimento e reinserimento lavorativo. Per quanto riguarda il numero di stagisti che ogni azienda può ospitare, per imprese che hanno in forza fino a sei lavoratori a tempo indeterminato ci può essere solo uno stagista; da sette a diciannove dipendenti sono previsti massimo due stagisti e oltre i lavoratori i tirocinanti non devono essere più del 10% del personale in servizio. Compiti delle aziende restano la comunicazione obbligatoria di assunzione e cessazione dello stagista, nonché l’assicurazione Inail e la scelta di un ente promotore – anche privato - che certifichi la fattibilità del tirocinio e attesti la nomina di un tutor aziendale incaricato di seguire il giovane nello svolgimento del progetto formativo.
E anche la direttiva 337/2012 del 6 marzo 2012 emanata dalla regione Veneto e in vigore da fine marzo, pur sforzandosi di definire un quadro normativo di riferimento più specifico per enti promotori e soggetti interessati, non prevede alcuna forma di compenso per i tirocinanti. Tuttavia l’obiettivo di scongiurare l’ambiguità degli stage extracurriculari rispetto ad un normale rapporto di lavoro ha portato il Veneto ad ammettere facilitazioni - non meglio chiarite dalle faq presenti sul sito della regione, quali borse lavoro, buoni pasto o rimborsi spese -escludendo però l’obbligo di corrispondere allo stagista un’indennità.
Infine la delibera più recente in materia l’ha pubblicata la provincia di Trento, a metà giugno. Come spiegato a Repubblica degli Stagisti  da Sergio Vergari, dirigente del Servizio Lavoro della provincia autonoma, la titolarità al ruolo di enti promotori per la gestione delle procedure di attivazione degli stage, al fine di evitare abusi, resta in capo ai soggetti cardine come ad esempio i centri per l'impiego o le università. La maggiore novità introdotta, pur ribadendo che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, è la possibilità di riconoscere allo stagista una borsa di studio utile come rimborso spese. Questa disposizione scaturisce dalla volontà della provincia di affidare all’Agenzia del lavoro, struttura che realizza gli interventi di politica attiva del lavoro, il ruolo di partner principale nell’amministrazione delle indennità da corrispondere agli stagisti. L’Agenzia al termine del tirocinio eroga una borsa di studio di 70 euro settimanali (se l'orario è inferiore alle 30 ore settimanali l'importo è dimezzato) per massimo otto settimane. Requisito previsto per ottenere questo rimborso è lo svolgimento di un tirocinio a carattere prevalentemente orientativo, indirizzato a disoccupati o inoccupati iscritti da almeno un mese in un Centro per l'impiego della provincia di Trento. Anche i neodiplomati e neolaureati devono essere iscritti nelle liste di disoccupazione per poter avere accesso a tale rimborso. 
Tutte le regioni, anche quelle che ancora non hanno recepito le novità introdotte dalla legge 148/2011, sono ora chiamate a sedersi al tavolo – hanno sei mesi di tempo dallo scorso 18 luglio – del ministero del Lavoro, per elaborare le linee guida preannunciate dalla riforma Fornero ai commi 34-36 del suo articolo 1.


Lorenza Margherita

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