Le modifiche della normativa sui tirocini, contenute nel decreto legge anticrisi di Ferragosto e poi trasformate in legge insieme a tutta la manovra a metà settembre, hanno scatenato un notevole putiferio in tutta Italia. Stando al dettato letterale della legge, infatti, i tirocini da quel momento in poi sarebbero dovuti essere riservati solo a una ristretta platea: i neodiplomati e neolaureati solo per i primi 12 mesi dal conseguimento del titolo, più una piccola serie di categorie svantaggiate (disabili, alcolisti, condannati con misure alternative alla detenzione, tossicodipendenti). Tutti gli altri, esclusi.
Poi il 12 settembre è arrivata dal ministero del Lavoro una circolare che ha riaperto la possibilità di utilizzare i tirocini anche per una enorme platea di altri soggetti, a cominciare dagli inoccupati e disoccupati - cioè praticamente tutti i giovani italiani - introducendo ex novo una differenziazione tra «tirocini formativi e di orientamento» e «tirocini di cosiddetto inserimento / reinserimento lavorativo».
La circolare ha fatto tirare un sospiro di sollievo a decine di migliaia di giovani, oltre che agli enti promotori, sopratutto i centri per l'impiego, che temevano di non poter più utilizzare questo strumento. A partire dalla pubblicazione della circolare, dunque, tutto è ripartito più o meno come prima, con l'accortezza da parte dei giovani diplomati o laureati da oltre 12 mesi di fare un passaggio al centro per l'impiego per farsi iscrivere (naturalmente, a patto di averne i requisiti - ma chi non li ha?) nelle famose liste.
Problema dunque risolto? Non proprio. In ogni Paese infatti il sistema giuridico è costruito attraverso una gerarchia delle fonti: il che significa che gli atti normativi sono distribuiti secondo un sistema piramidale, dal basso verso l'alto, e quelli più in alto valgono di più di quelli più in basso. In caso siano in contraddizione, il più forte ha la meglio e rende nullo il più debole. Sopra a tutto vi è la Costituzione, ovviamente, insieme alle leggi costituzionali. Poi i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari (regolamenti o direttive); ancora un po' più in basso le leggi ordinarie promulgate dal Parlamento italiano, gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), le leggi regionali e delle province autonome. Al di sotto di queste leggi, che gli esperti definiscono "fonti primarie", si collocano i regolamenti governativi, poi i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici.
Nel caso dell'art. 11 del decreto 138 ci si trova di fronte a un caso complesso: una semplice circolare, con l'intento dichiarato di spiegare il senso e l'applicazione della legge appena approvata, finisce per andare molto oltre, e di fatto contraddirla.
La Regione Toscana ha fin da subito protestato contro l'azione a sorpresa del governo in materia di tirocini, annunciando un ricorso di fronte alla Corte costituzionale per «invasione di campo» - dato che la formazione è materia di competenza regionale. E successivamente ha ricusato la circolare, negandone la validità. Così facendo però si è messa in una situazione spinosa: stando al dettato letterale dell'art. 11 della legge, l'unico riconosciuto come valido - benché osteggiato - dall'assessore Simoncini, e considerando i tempi lunghi del ricorso, in Toscana nessun inoccupato o disoccupato che avesse conseguito il titolo di studio da più di un anno avrebbe più potuto fare stage. Un problema, sopratutto nella regione del progetto «Giovani sì» appena partito e già preso d'assalto da centinaia di aspiranti stagisti (l'iniziativa, unica nel suo genere, prevede infatti un obbligo di corrispondere al tirocinante almeno 400 euro al mese, di cui 200 poi rimborsate dalla Regione a ciascuna azienda attingendo a un fondo di 30 milioni di euro del Fondo sociale europeo).
I centri per l'impiego toscani, il sito Giovani sì e il Forum della Repubblica degli Stagisti sono quindi stati presi d'assalto, nelle ultime due settimane di settembre, da moltissimi giovani preoccupati per la loro prospettiva. Questo ha indotto l'assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini a presentare e approvare una delibera di giunta (la n. 835 del 3 ottobre 2011) per l'«Approvazione delle modifiche alla "Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana" approvata con DGR 339/2011, modificata con DGR 710/2011».
Nella delibera la Giunta regionale richiama innanzitutto «i commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale» e «la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28 gennaio 2005» che conferma «la competenza esclusiva regionale in materia di tirocini». Prende poi atto dell'articolo 11 del decreto legge 138/2011 «convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, che stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari “non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo- diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”» e annuncia che «intende promuovere ricorso alla Corte Costituzionale avverso l’art. 11 del citato D.L. 138/2011 in quanto in contrasto con la competenza legislativa esclusiva regionale in materia».
E finalmente si arriva al punto: «Ritenuto che la disposizione dell’art. 11 sia limitata alla tipologia dei tirocini di formazione e orientamento», in attesa dell’approvazione della legge regionale in materia, attraverso la delibera la giunta regionale toscana decide di individuare «in via sperimentale» altre tipologie di tirocinio, specialmente destinate «ai soggetti inoccupati e disoccupati nonché a soggetti svantaggiati, per offrire loro un’esperienza formativa e l’opportunità di un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro». Cioè quello che aveva fatto la circolare ministeriale.
Insomma la Regione Toscana attraverso questa delibera si dota di uno strumento in tutto e per tutto simile alla circolare, ma più idoneo dal punto di vista formale, e sopratutto "suo". Nel dettaglio, le tipologie di tirocinio delineate da Simoncini sono quattro. La prima è quella classica: «tirocini formativi e di orientamento» per neodiplomati, neolaureati e in generale chi abbia conseguito una qualifica professionale «entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica» (si riprende qui il limite temporale introdotto dall'art. 11 della legge nazionale). Poi vi sono i «tirocini di inserimento» per inoccupati. E ancora i «tirocini di reinserimento», stavolta destinati ai disoccupati, «compresi i lavoratori in mobilità». La quarta categoria riunisce queste ultime due, definendoli «tirocini di inserimento o reinserimento», e destinandoli ai disabili. E infine stesso nome ma destinatari differenziati, per i «tirocini di inserimento o reinserimento» per soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
La delibera agisce poi sui limiti di durata, diversificandoli in base alla tipologia dei destinatari. Per le prime tre categorie «la durata minima è di un mese e la durata massima non deve superare i sei mesi, proroghe comprese», prevedendo tuttavia la possibilità di una deroga che arrivi a raddoppiare la durata massima, facendola dunque tornare a dodici mesi, «per i profili più elevati» (ma solo in caso di tirocini di inserimento e reinserimento). Per le altre due categorie «la durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi, proroghe comprese».
Una ulteriore novità della delibera è il limite al numero di stage che ciascuna persona (eccetto i soggetti afferenti alle ultime due categorie) potrà svolgere: «una sola volta per ciascun profilo professionale». La delibera è firmata dal direttore generale della segreteria della giunta Antonio Davide Barretta, dal dirigente responsabile Gianni Biasi e dal direttore generale Alessandro Cavalieri.
La situazione dunque anche in Toscana torna alla normalità: stage aperti quasi a tutti. Almeno però in questa regione si lavora a una legge regionale che per la prima volta in Italia, secondo l'esplicita promessa del presidente Rossi, introdurrà l'obbligo di corrispondere ai tirocinanti un rimborso spese "alla francese", pari ad almeno 400 euro al mese.
Eleonora Voltolina
Per saperne di più su questo argomento, leggi anche:
- L'assessore al lavoro della Regione Toscana: «La Corte costituzionale confermerà che i tirocini sono competenza nostra». E sulla circolare del ministero: «Non vale quanto la legge»
- Nuova normativa sui tirocini nella manovra di Ferragosto, il diario di bordo: tutti gli articoli, gli approfondimenti e le interviste della Repubblica degli Stagisti
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- Mai più stage gratis: parte in Toscana il progetto per pagare gli stagisti almeno 400 euro al mese
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