Stage in Veneto, la durata massima resta a sei mesi (a dispetto delle nuove linee guida)

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 17 Nov 2017 in Notizie

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La data del 25 novembre si avvicina: è il termine entro cui le Regioni italiane devono aggiornare la propria normativa relativa agli stage extracurriculari, seguita all’approvazione, avvenuta a fine maggio 2017, delle nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” da parte della Conferenza Stato-Regioni. Come nel 2013, in occasione dell’emanazione delle prime linee guida, la Repubblica degli Stagisti sta seguendo l’iter di rinnovamento in tutte le regioni italiane (più le province autonome di Trento e Bolzano) delle nuove DGR per gli stage: in sostanza, ogni Regione è libera di modificare e migliorare la propria normativa come meglio crede, ma il documento emesso pone dei paletti che cercano di dettare la linea anche a livello locale.

La Repubblica degli Stagisti ha già discusso delle modifiche introdotte al testo precedente, e pure dei punti critici che questo solleva
, ma la partita è aperta e non resta che vedere come le Regioni implementeranno le nuove direttive. Il Lazio si è già attivato in questo senso, e ad agosto ha approvato la nuova delibera, decidendo di portare il rimborso spese minimo a 800 euro mensili. E le altre Regioni a che punto sono?

In Veneto, dopo qualche insistenza, il team dell’assessore Elena Donazzan si è fatto sentire. Non è stato possibile ricevere il testo integrale della delibera dei tirocini, il quale attualmente non risulta disponibile nemmeno sui siti regionali, ma dalla segreteria la Repubblica degli Stagisti ha ricevuto prima un comunicato sui numeri dei tirocini in Regione e poi un documento in risposta alle nostre richieste sulle modalità di approvazione e gli aggiornamenti contenuti nella nuova delibera regionale.

«L'esame
è cominciato lo scorso giugno» comunicano dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria «sulla base di una proposta presentata dalla struttura regionale competente, la Direzione Lavoro». La palla è poi passata alla Crcps, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (in cui rientrano le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle associazioni dei disabili e del mondo del credito veneti) che ha approvato il testo definitivo il 5 ottobre, e infine è arrivato all'esame della Commissione consiliare regionale il 25 ottobre, ricevendo parere positivo all'unanimità. «Le disposizioni in materia di tirocini sono state definitivamente approvate dalla Giunta regionale nella seduta del 7 novembre 2017», dichiara l'ufficio dell'assessorato, ed entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2018. Il termine dei sei mesi è stato quindi rispettato.job skills

Ma che cosa dice la legge, e in quali aspetti si discosta dalle linee guida emesse a maggio? Prima di tutto, il Veneto ha deciso di riconfermare la durata massima di 6 mesi (proroghe comprese) sia per i tirocini formativi e di orientamento, sia per quelli di inserimento o reinserimento: un punto importante, che va controcorrente rispetto all'indicazione/imposizione, da parte delle direttive nazionali, di portare a 12 mesi la durata massima di entrambe le tipologie di stage.

Come a dire, il tirocinio è un'esperienza utile per iniziare a conoscere una certa professione e ad acquisire competenze in quel campo, ma prolungarne troppo la durata è inutile: sei mesi sono più che sufficienti per gettare le basi di una carriera.

Secondo, il Veneto ha aumentato il rimborso spese minimo di 50 euro (in un'indennità che comunque in Veneto era già leggermente più alta rispetto all'importo indicato nelle linee guida, rimasto fermo a 300 euro): adesso gli stagisti riceveranno 
450 euro per tirocini full time o 350 con riconoscimento di buoni pasto o servizio mensa, 
250 euro per tirocini part-time o 200 se con riconoscimento di buoni pasto o servizio mensa. Un'altra (piccola) buona notizia per gli extracurriculari, quindi.

Il terzo punto in cui la Regione Veneto si allontana dalle linee guida, invece, è una nota un po' dolente: se prima non era specificato nella normativa regionale, adesso il tutor all'interno del soggetto promotore potrà seguire fino a 40 stagisti contemporaneamente (dove le disposizioni generali ne indicano invece 20). Non era questo già un numero sufficiente? Si spera che la misura non impatti troppo gli stagisti, ma quel che è certo è che tende a portare, da parte del soggetto promotore, un'attenzione minore, piuttosto che maggiore, verso i loro percorsi di tirocinio.


Per il resto
il testo del Veneto non si discosta granché dalle direttive approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, incentrate più che altro ad impedire gli abusi da parte delle aziende. Nel documento viene ribadito che il tirocinio non è «un contratto di lavoro, ma un’esperienza che combina, obbligatoriamente, attività formativa e lavorativa, applicabile a inoccupati, categorie svantaggiate e soprattutto giovani». Nel concreto, in accordo con le linee guida, tra i destinatari dello strumento stage vengono introdotti i lavoratori occupati in cerca di un altro lavoro e quelli a rischio di disoccupazione, oltre a – questa è un'altra novità del Veneto – i minori in dispersione scolastica. Viene da chiedersi se le stesse tipologie di tirocinio possano adattarsi bene alla diversità di questi gruppi sociali (soprattutto per quanto riguarda i minorenni), ma tant’è. A questo punto, gli stagisti veneti dovranno tenersi la nuova normativa almeno per qualche anno.

Invariati rispetto alle linee guida i criteri di determinazione del numero di tirocinanti in rapporto all’organico aziendale
: nel conteggio possono rientrare anche i lavoratori a tempo determinato, «purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio», e vengono inoltre confermate le nuove deroghe sulla durata minima dei tirocini: un mese invece di due per le imprese che operano stagionalmente, e due settimane per i tirocini estivi rivolti a studenti. Uguale alle linee guida è anche il criterio di premialità per le aziende, che ora potranno attivare da 1 a 4 tirocini in più rispetto ai limiti previsti, se negli ultimi due anni avranno assunto dal 20 al 100% dei propri tirocinanti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi.

Rimangono le classiche indicazioni su divieto di utilizzo dei tirocinanti per sostituire i lavoratori 
temporaneamente assenti, quelli in malattia, ferie o in congedo parentale, o i subordinati nel periodo di picco delle attività. Stesso discorso per le persone che abbiano già avuto un rapporto di lavoro, incarico o prestazione di servizi in azienda, a meno che questi non si siano conclusi da almeno due anni, oppure che abbiano svolto per più di 30 giorni anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, prestazioni di lavoro accessorio o occasionale. Il soggetto ospitante non può poi impiegare tirocinanti per attività che non necessitino di un periodo formativo, così come per profili professionali elementari, caratterizzati da compiti generici e ripetitivi.

Infine, la nuova normativa regionale prevede anche l’introduzione di un «sistema di controllo e vigilanza che possa scoraggiare abusi e utilizzi distorti dello strumento», anche se non è ancora chiaro in che cosa consisterà. Intanto, però, viene confermata l’introduzione di sanzioni per le violazioni non sanabili, così come enunciato nelle linee guida, e meglio definiti «il contenuto e la spendibilità dell’attestazione finale» per il riconoscimento delle competenze acquisite dagli stagisti, attraverso un nuovo modello allegato alle ultime direttive nazionali.

Particolarmente importante è infatti il monitoraggio dello strumento stage in una Regione, come il Veneto, dove i tirocini sono in continuo aumento. Secondo il comunicato inviato alla Repubblica degli Stagisti dalla segreteria dell'assessorato, che evidenzia i dati elaborati da Veneto Lavoro sui tirocini attivati tra il 2013 e il 2015, gli stagisti nel triennio sono stati quasi 70mila, inseriti in 19mila aziende ospitanti, attive principalmente nei settori del commercio, turismo e attività professionali. «In Veneto 7 tirocini su 10 anticipano un contratto di lavoro», si legge: tanti (il 69%) sono infatti gli stagisti che hanno continuato a lavorare o trovato un lavoro entro un anno, la metà dei quali all’interno della stessa impresa. I contratti post stage sono prevalentemente a tempo determinato (28%) o di apprendistato (26%), mentre quelli a tempo indeterminato si fermano al 9%, e molti sono quelli che iniziano un nuovo tirocinio una volta concluso quello precedente (il 24%). A preoccupare, però, è soprattutto la quota di tirocinanti che dichiara di aver svolto tre o più esperienze di stage: il 13%, una percentuale non indifferente, che evidenzia come il tirocinio rischi di diventare «una “giostra” di occasioni poco utili all’inserimento lavorativo e alla carriera professionale del soggetto, ma solo un ripetersi di esperienze temporanee e dal dubbio valore formativo», come riporta il comunicato.

Insomma, i
 numeri dicono che lo stage è uno strumento sempre più utilizzato in Veneto per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il che evidenzia la necessità sempre crescente di prestare un'attenzione minuziosa ai percorsi dei tirocinanti in tutte le loro forme. Rimane da vedere quali saranno gli effetti che la nuova normativa avrà su aziende e stagisti, ma intanto il Veneto ha rispettato la scadenza del 25 novembre.


Irene Dominioni

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