Giada Scotto
Scritto il 12 Giu 2017 in Notizie
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Risale a pochi giorni fa la seduta della Conferenza Stato-Regioni che ha portato all’approvazione delle nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” che rivedono e aggiornano quelle delineate nell’accordo del 24 gennaio 2013. Intento di tale revisione è, si legge, «superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali» ed «affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l’attuazione della misura “tirocini” nell’ambito del programma Garanzia giovani».
La garanzia di qualità dei tirocini è stata infatti indicata dalla Commissione europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, come una priorità, considerato come questi risultino uno «strumento di orientamento professionale per i giovani» nonché di «primo accesso al mercato del lavoro», agendo sulla «fluidità della transizione scuola-lavoro» ed incrementando «la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani». Per tali motivi si è resa necessaria una ridefinizione delle norme relative ai tirocini, nonché un’implementazione di tutte quelle misure atte a rafforzare la vigilanza sulla loro qualità e «genuinità», al fine di far emergere eventuali forme fittizie di lavoro subordinato.
Prima di sottolineare tutti i cambiamenti e le novità introdotte dalle nuove linee guida, è tuttavia necessario ricordare che tali disposizioni riguardano esclusivamente i tirocini extracurriculari, ossia quei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a soggetti in stato di disoccupazione (compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria), lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e soggetti disabili e svantaggiati.
Una delle modifiche più significative rispetto alla vecchia regolamentazione riguarda la durata del tirocinio: se, infatti, secondo l’accordo del 2013, la durata massima variava a seconda della tipologia di tirocinio (6 mesi per quelli formativi e di orientamento e 12 mesi per quelli di inserimento/reinserimento lavorativo), adesso, con le nuove linee guida, il tetto massimo diviene per tutti 12 mesi. Resta invece immutata la regolamentazione dei tirocini per disabili, la cui durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi. Un’altra novità arriva invece con l’introduzione di una durata minima del servizio, assente nel vecchio regolamento: secondo le nuove direttive, infatti, il tirocinio non può durare meno di 2 mesi, ad eccezione, si precisa, di quello svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
Il nuovo accordo tenta di mettere in evidenza aspetti precedentemente “trascurati”; si legge così, in aggiunta rispetto al vecchio documento, che «il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. In caso di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante, quest’ultimo deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore; il tirocinio può essere altresì interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto».
Novità anche per quanto riguarda i soggetti promotori, con l’introduzione di tre nuovi soggetti abilitati all’attivazione dei tirocini: le fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS), l’Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che naturalmente nel 2013 non esisteva!), e i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’Anpal stessa. Se, tuttavia, non si danno differenze riguardo l’attivazione di tirocini regionali, le cose cambiano quando si tratta di mobilità interregionale: non tutti gli enti promotori saranno, infatti, abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti situati al di fuori del territorio regionale. Tale autorizzazione riguarda solamente i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro, gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e le fondazioni di istruzione tecnica superiore.
Inoltre il medesimo soggetto non potrà più fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e soggetto ospitante, rendendo necessari due diversi enti: il primo, adibito all’attivazione del progetto, ed il secondo, atto alla realizzazione del progetto stesso.
Per chi si affaccia per la prima volta al mondo “tirocini”, bisogna sapere che, per poterne svolgere uno, è necessario non aver avuto alcun rapporto di lavoro, di collaborazione, o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante per il periodo di tempo che concerne i due anni precedenti all’attivazione del tirocinio. Nuova è tuttavia la clausola per cui è possibile attivare un tirocinio nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche se non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente all’interno di una medesima azienda varia, chiaramente, in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa. Le cifre restano le stesse del passato, ma a cambiare è la modalità di conteggiare i dipendenti di ciascuna unità: non si tratta più soltanto degli assunti a tempo indeterminato, ma anche di coloro che possiedono un contratto a tempo determinato. Per i soggetti ospitanti con unità operative aventi più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, si aggiunge una novità: l’attivazione di nuovi tirocini, se supera la quota di contingentamento del 10% già prevista, è subordinata alla quantità di contratti di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (in caso di part-time deve essere pari almeno al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante) stipulati a favore dei precedenti stagisti.
La nuova regolamentazione amplia nella giusta direzione sia i compiti del soggetto promotore sia quelli del soggetto ospitante. Oltre a favorire l’attivazione del tirocinio, ad individuare un tutor per il tirocinante e a provvedere alla predisposizione del progetto formativo (PFI), infatti, il soggetto promotore dovrà, d’ora in poi, assumersi il dovere di «segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o svolga comunque attività riconducibile ad un rapporto di lavoro». Raddoppiano i compiti del soggetto ospitante, che dovrà adesso trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature idonee e necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.
«Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi discorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo: cessazioni anomale, attività svolta non conforme al PFI, impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato o concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno». Per le «violazioni non sanabili», ossia nei casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti, è prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di tirocini. In caso di «violazioni sanabili», ossia di inadempienza dei compiti assegnati ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti o ai tutor, è invece previsto un invito alla regolarizzazione, senza alcuna sanzione. Se rimasto inascoltato, l’invito sarà tuttavia seguito dalle medesime sanzioni previste per le violazioni non sanabili.
Rendere i tirocinanti più tutelati non significa tuttavia ridurne il numero. Ad un aumento dei doveri e delle accortezze da parte dei soggetti promotore e ospitante corrisponde, infatti, l’aumento del numero di tirocinanti assegnabili contemporaneamente a ciascun tutor: si passa da 3 a 20.
E sopratutto, all'articolo 6 nel penultimo paragrafo viene specificato che, rispetto ai limiti numerici, “non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari”. Questo è un aspetto molto rilevante e non certo positivo: rende molto incerta la definizione di uno “sforamento” del numero massimo di stagisti ospitabili contemporaneamente (posto che i tirocini curriculari, come denunciato a più riprese negli ultimi quattro anni dalla Repubblica degli Stagisti, non hanno più una propria normativa ad hoc e si devono basare sul dm 142/1998 ormai desueto e in alcune parti palesemente in conflitto con le nuove normative regionali). E apre le porte a un abuso dello strumento del tirocinio, quantomeno dal punto di vista numerico.
Ora le Regioni hanno 6 mesi per adeguare la propria normativa alle nuove linee guida: la deadline è dunque 25 novembre 2017.
Giada Scotto
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