La Toscana ha mantenuto la promessa: il 24 gennaio è stata approvata la nuova legge dedicata agli stage. Il testo si intitola «Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di tirocini» e riprende esplicitamente la «positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”». La notizia più importante è che per la prima volta in Italia viene introdotto «l’obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un importo forfetario a titolo di rimborso spese» (anche se l'ammontare dell'emolumento - che salvo sorprese dovrebbe essere 400 euro al mese, sul modello francese - viene rimandato all'emanazione di un successivo regolamento).
Nel preambolo si legge una precisa presa di posizione: la giunta Rossi vuole con questa nuova norma «garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone l’uso distorto». E sceglie di perseguire questo obiettivo creando sei diverse classi di tirocini, a seconda del tipo di beneficiari, considerando «necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l’inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati».
Nel dettaglio, la Toscana separa i tirocini curriculari (cioè quelli «inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro», che la Regione si impegna a incentivare «anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università») da quelli non curriculari, definiti come «esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale».
Dopo questa prima distinzione si entra ancora più nello specifico, suddividendo i tirocini non curriculari in cinque tipologie. La prima: quelli di «formazione e orientamento» che hanno l'obiettivo di «agevolare le scelte professionali e la occupabilità» e sono riservati a «neo-diplomati, neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica». La seconda: «di inserimento al lavoro» destinati alle persone inoccupate, che non hanno cioè mai avuto un contratto. La terza: «di reinserimento al lavoro», che riguardano i soggetti disoccupati, che hanno cioè avuto un lavoro (anche temporaneo) e poi però l'hanno perso, e i lavoratori in mobilità. Nella quarta categoria di stage non curriculari torna la dicitura «di formazione» (ma cade l'«orientamento»): in questa casella vengono messi i tirocini attivati in favore di «soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga». Infine la quinta tipologia, riservata a «soggetti svantaggiati», riassume insieme «inserimento o reinserimento al lavoro».
Nella nuova legge toscana gli enti che promuovono stage vengono responsabilizzati, attraverso la frase «il soggetto promotore è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa»: nell'elenco spuntano a sorpresa, accanto ai classici centri per l’impiego e alle università, anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le cooperative «iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi», e le associazioni (ma solo quelle «iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato»). Più avanti, nel trattare l'argomento dei tutor, la legge regionale si spinge a esplicitare che quello nominato dal soggetto promotore «ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo» e che quello nominato dal soggetto ospitante (comunemente detto "tutor aziendale") è «responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio». Due frasi tese a rendere centrale, con tutti gli oneri e gli onori del caso, il ruolo dei tutor - che non potranno più limitarsi a firmare un foglio, e lavarsi le mani della qualità del percorso formativo e/o d'inserimento, e saranno garanti del corretto svolgimento dello stage. Un dettaglio a proposito della convenzione Inail: è interessante il passaggio in cui viene esplicitato che «la copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo».
Un aspetto innovativo è poi quello relativo alla durata dello stage: la Toscana sancisce che vada «diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento» e pone oltre che un massimo anche un minimo: «non inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi» per i laureati inoccupati e disoccupati. Durata massima di un anno anche per i soggetti svantaggiati e addirittura di due per i disabili.
Per l'aspetto economico, non solo la legge prescrive che allo stagista sia «corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento», ma specifica anche che «se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell’indennità di mobilità, anche in deroga, dell’indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione».
Novità incisive anche sul fronte del monitoraggio della qualità formativa, dei controlli e delle sanzioni: il testo prevede che alla fine dello stage le competenze acquisite siano «registrate nel libretto formativo del cittadino» e chiama direttamente le Province, attraverso i centri per l’impiego, a garantire «il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo». E finalmente viene prevista una sanzione per chi si approfitta degli stagisti: «In caso di mancato rispetto della convenzione e dell’allegato progetto formativo, accertato dall’organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione». Insomma chi non seguirà le regole potrà essere punito, e la sanzione consisterà nel divieto di ospitare tirocinanti per un anno intero.
Altra novità, non si potranno fare più stage nello stesso ambito lavorativo: non «più di un tirocinio per ciascun profilo professionale». Un divieto che si prefigura però di difficile applicazione: come verrà gestito l'accesso al mercato del lavoro per quei giovani che tentano di entrare nei settori più ostici, come il giornalismo per esempio, dove fare quattro o cinque stage è oggi la regola? Più semplice invece la regola che prescrive che la stessa persona non possa essere ospitata più di una volta «presso lo stesso soggetto», per evitare che il limite massimo di durata dello stage venga aggirato facendo figurare lo stagista prima in un ufficio e poi in un altro.
Da parte sua, la Toscana si ripromette di aiutare le sue imprese nella nuova gestione virtuosa dello strumento dello stage: «La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni»; e di intervenire finanziariamente «al fine di incentivare l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio».
Il passo finale per l'entrata in vigore di questa nuova regolamentazione è l'approvazione del regolamento, tassativamente entro i prossimi sessanta giorni. A quel punto i tirocini in corso verranno completati secondo la vecchia regolamentazione, e tutti quelli attivati da quel momento in poi dovranno seguire le nuove regole.
Eleonora Voltolina
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