Nuove norme sui tirocini, per applicarle bisogna capirle: ecco i punti ancora oscuri

redazione

redazione

Scritto il 30 Ago 2011 in Approfondimenti

L'articolo 11 della manovra finanziaria di Ferragosto, il decreto legge 138/2011, determina  tra le altre cose  nuovi «Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini».  Riducendone drasticamente la durata massima: «i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese». stageE riservando questo strumento a chi sta compiendo o ha appena completato un percorso formativo: «Possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio». Le nuove disposizioni, già in vigore dal 14 agosto grazie all'immediata efficacia dello strumento del decreto legge, sono quindi già operative e impediranno fino a metà ottobre di attivare stage più lunghi di sei mesi, e di attivarli in favore di persone che abbiano già conseguito l'ultimo titolo di studio da oltre un anno. Entro il 14 ottobre il contenuto dell'articolo 11, come tutta la manovra, dovrà poi passare per il Parlamento ed essere trasformato in legge. Come, si vedrà. Intanto stagisti e soggetti promotori, università e centri per l'impiego in primis, brancolano nel buio. Ecco i punti oscuri individuati dalla Repubblica degli Stagisti: speriamo che il ministero del Lavoro intervenga quanto prima a dissiparli.

1) come si definisce il tirocinio curricolare? In particolare:
a) si tratta di tirocini attivati esclusivamente nell'ambito di corsi di laurea universitari, o si definiscono in questo modo anche quelli inseriti in altri percorsi formativi, per esempio nell'ambito di scuole secondarie, scuole professionali, corsi di specializzazione, master universitari e non universitari, dottorati?
b) durante l'università si definisce "curricolare" qualsiasi tirocinio svolto da uno studente e attivato prima della laurea, o solamente quei tirocini che danno diritto a cfu (crediti formativi universitari)?
c) può definirsi "curricolare" un tirocinio svolto senza l'obiettivo di ottenere cfu, ma con l'obiettivo di scrivere la tesi di laurea?

2) in caso
si possano definire curriculari anche gli stage inseriti in corsi, master etc: qualsiasi percorso formativo è da considerarsi valido? Anche un percorso che preveda pochi giorni o addirittura poche ore di formazione in aula? Anche un percorso extrauniversitario?

3) il decreto legge ha validità urbi et orbi o solo per una determinata fascia anagrafica, in particolare quella dei giovani? Cioè possono ad oggi essere attivati stage per persone al di fuori delle categorie esplicitamente elencate nel decreto (disabili, invalidi fisici-psichici-sensoriali, soggetti in  trattamento  psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di  detenzione, neodiplomati e neolaureati)? In particolare, possono continuare ad essere attivati stage in favore di persone inoccupate e disoccupate, così come prassi comune specialmente da parte dei centri per l'impiego?

4) In caso possano essere al momento attivati stage anche per persone disoccupate e inoccupate, come mai questa categoria non è citata nel testo del decreto? Quale elemento fa sì che una categoria non citata tra i beneficiari in realtà sia prevista?

5) il dispositivo si applica integralmente anche agli enti pubblici?

6) Possono ad oggi essere attivati tirocini per persone che stanno frequentando corsi, master, scuole di specializzazione, dottorati e altri percorsi formativi? Vi sono differenze di applicazione in caso questi corsi-master etc siano universitari oppure extra-universitari?

7) In caso vi sia differenza tra corsi-master universitari e non, come mai questa differenziazione non è specificata nel testo del decreto? Quale elemento fa sì che una differenziazione non esplicitata nel testo in realtà sia prevista?

8) In caso l'attivazione di tirocini curriculari sia da intendersi come consentita solo nell'ambito di corsi di laurea universitari e non nell’ambito di percorsi formativi post-laurea, cosa succede per quei percorsi, come per esempio le scuole di giornalismo, che prevedono obbligatoriamente lo svolgimento di uno o più stage nell’ambito degli anni anni di corso?

9) il dispositivo parla di persone "neodiplomate" e "neolaureate", nei primi 12 mesi dal conseguimento rispettivamente del diploma e della laurea. Come vanno considerate le persone che hanno svolto nel recente passato percorsi formativi successivi - come per esempio master, corsi professionalizzanti, scuole di specializzazione, dottorati? Al termine di uno di questi percorsi formativi "riparte" la finestra dei 12 mesi oppure no?

10) in caso la risposta alla precedente domanda fosse affermativa: qualsiasi percorso formativo è da considerarsi valido? Anche un percorso che preveda pochi giorni o addirittura poche ore di formazione? Anche un percorso extrauniversitario?

11) cosa succede in caso una persona si laurei durante il percorso di stage?
[fattispecie: un laurendo ha attivato a fine agosto uno stage di 12 mesi e si laurea a settembre: potrà svolgere tutti gli ulteriori 11 mesi di stage previsti inizialmente, concludendo cioè a fine agosto 2012, o in quanto laureato potrà svolgere solamente altri 6 mesi di stage?]

12) cosa succede per stage extracurriculari già attivati nei mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legge, con un accordo sulla modalità 6+6?
[In particolare due fattispecie:
a) un neodiplomato o neolaureato che abbia attivato a marzo 2011 un tirocinio 6+6, allo scadere dei primi 6 mesi alla fine di agosto potrà vedere attivata la proroga di altri 6 mesi?
b) e per una persona diplomata o laureata da oltre 12 mesi che si trovi nella stessa situazione?]


13) in caso il decreto abbia validità urbi et orbi, e vieti di attivare stage in favore di inoccupati o disoccupati che si siano diplomati o laureati da oltre 12 mesi, che fine fanno i programmi ministeriali e regionali attivi in questo momento che prevedono il finanziamento e l'attivazione di stage per questi soggetti? Sono da considerarsi sospesi? Annullati? In caso contrario, su quali basi possono continuare ad essere attivati da questi soggetti, nell’ambito di questi programmi, tirocini non più conformi alla normativa vigente?

14)  come si pone questo decreto legge nei confronti delle Regioni che hanno emanato negli anni scorsi normative ad hoc sugli stage? Qual è la gerarchia delle fonti? Una Regione potrebbe in questo momento emanare una legge regionale palesemente in contrasto con uno dei limiti espressi nel decreto legge? Per esempio prevedendo che gli stage possano essere attivati nei primi 24 o 36 mesi dal diploma o dalla laurea, in luogo dei 12 mesi previsti dal decreto legge? Se sì, perchè?

Per saperne di più su questo argomento:
- Nuova normativa sui tirocini nella manovra di Ferragosto, il diario di bordo: tutti gli articoli, gli approfondimenti e le interviste della Repubblica degli Stagisti

E in particolare:
- Anche gli stage finiscono nella manovra del Governo: da oggi solo per neodiplomati e neolaureati, e per un massimo di sei mesi
- Manovra, Michele Tiraboschi: «I nuovi paletti per i tirocini potranno essere modificati dalle Regioni»
- «Allarme, con meno tirocini i giovani restano disoccupati, sarà un dramma per l'occupazione». Ma non è vero: ecco perchè

Community