Inoccupati, disoccupati, stagisti: facciamo chiarezza

Andrea Curiat

Andrea Curiat

Scritto il 19 Set 2011 in Approfondimenti

Disoccupazione occupazione giovanile stage per inoccupati

Inoccupati e disoccupati: serve fare chiarezza. La differenza tra le due categorie non è scontata, e diventa ancora più complicata quando si inseriscono gli stage nel discorso. Da qui i numerosi dubbi dei lettori della Repubblica degli Stagisti, espressi nelle ultime settimane anche attraverso il forum.

stageÈ sempre bene cominciare dalle definizioni ufficiali. I decreti 181/2000 e 297/2002 definiscono gli "inoccupati di lunga durata" come coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani.

La categoria dei “disoccupati”, nella definizione dell’Istat, comprende invece le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro
[nell'immagine a fianco, il particolare di una brochure informativa sullo stato di disoccupazione del centro per l'impiego di Bologna].

«La differenza fondamentale è che gli inoccupati non hanno mai svolto attività lavorative, mentre i disoccupati hanno avuto rapporti di lavoro che poi sono terminati»
, traduce in parole semplici Livio Lo Verso, responsabile dell’Osservatorio del mercato del lavoro di Milano. Secondo Lo Verso,la distinzione è «capziosa, risale al secolo scorso e oggi non ha ragione di essere. Nelle nostre attività, noi non ne teniamo conto».

Che la distinzione sia obsoleta o meno resta comunque il fatto che, ai fini pratici, è importante capire se ci si debba presentare nei documenti ufficiali, per concorsi pubblici o altro, come inoccupati o disoccupati. Il rischio è di vedersi respingere domande o contestare autocertificazioni per dichiarazioni false o inesatte. Bisogna inoltre ricordare sempre che, perchè lo status di inoccupato o disoccupato venga sancito, è necessario recarsi fisicamente presso un Centro per l'impiego o uno degli Sportelli comunali per il Lavoro e richiedere l'iscrizione alle relative liste. Ci si può iscrivere a un solo Centro per l'Impiego, e bisogna effettuare l'iscrizione presso quello nel cui ambito di competenza si trova il domicilio (art. 3 del Dlgs.297/2002). Se si cambia residenza o domicilio, bisogna recarsi presso il nuovo Centro competente, che provvederà a chiedere i dati al precedente.

Il primo dubbio può riguardare l’inquadramento degli ex stagisti che non abbiano svolto altre attività nel mondo delle aziende: sono inoccupati o disoccupati? I lettori della Repubblica degli Stagisti lo sanno bene: un tirocinio non è un contratto di lavoro. E l’interpretazione dei Centri per l’impiego infatti è abbastanza unanime: «Chi ha effettuato solo stage e non ha altre tipologie di contratti alle spalle si considera inoccupato», rispondono dai Centri di Bologna, Roma e Campobasso.

Per gli inoccupati di lungo periodo, come si comprova il requisito di "essere alla ricerca di lavoro da almeno 12 mesi"? «Bisogna necessariamente essere iscritti a un centro per l’impiego, o comunque autocertificare che si è iscritti», spiegano da Bologna. Attenzione, perché l’iscrizione comporta degli obblighi sia per i disoccupati sia per gli inoccupati: «I centri per l’impiego organizzano colloqui con le aziende e altre attività di placement: bisogna presentarsi e partecipare, altrimenti si viene cancellati dalle liste», aggiungono i responsabili del centro bolognese.

Ci sono poi dei passaggi più controversi. Supponiamo ad esempio che un giovane neolaureato, non ancora iscritto a un centro per l’impiego, non abbia alcuna esperienza di lavoro, se non un’estate trascorsa a svolgere lavoretti stagionali, o una collaborazione occasionale retribuita, o un cocopro. «Tutte queste attività rappresentano contratti di lavoro con obbligo di comunicazione online dei dati anagrafici del lavoratore. Quando il ragazzo si presenta da noi, abbiamo già i suoi dati. E viene quindi iscritto nelle liste dei disoccupati, non degli inoccupati», spiega Antonella De Martino, responsabile del Centro per l’impiego di Campobasso.

Chi resta disoccupato per almeno 24 mesi viene considerato disoccupato di lunga durata; la legge 407/90 riconosce incentivi fiscali e contributivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato questa categoria di lavoratori. Attenzione: se un contratto di lavoro non supera gli otto mesi e gli 8mila euro lordi di reddito annuo generato (o 4.800 euro per i lavoratori autonomi), l’anzianità di disoccupazione non viene persa ma “sospesa” per il periodo lavorativo, che quindi non vale ai fini del conteggio. Questi stessi contratti sono sufficienti a far scattare il passaggio dalla categoria degli inoccupati a quella dei disoccupati? Le interpretazioni pratiche divergono: dal centro per l’impiego di Roma propendono per il no, inserendo quindi i ragazzi che abbiano lavorato per meno di 8 mesi e meno di 8mila euro lordi nella categoria degli inoccupati. Secondo i responsabili di Bologna e Campobasso, anche questi contratti lavorativi sono sufficienti a determinare l’iscrizione nella categoria dei disoccupati.

E ancora: quando ci si può presentare per l’iscrizione nelle liste dei disoccupati? Anche il giorno stesso dopo il licenziamento o la fine del rapporto di lavoro? «In teoria sì», giudicano dal Centro di Roma, «in pratica conviene attendere almeno un paio di giorni, perché le comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro da parte delle aziende non sono immediate ma richiedono 24-48 ore di tempo. Ci sono capitati vari casi di lavoratori licenziati che si sono presentati il giorno stesso per l’iscrizione ma sono dovuti tornare dopo due giorni perché la comunicazione non ci era ancora pervenuta e risultavano quindi ancora dipendenti delle aziende».

C’è un ultimo punto a cui prestare attenzione. Lo spiegano così dal Centro di Campobasso: «Chi resta iscritto al centro come inoccupato per più di 24 mesi viene ancora considerato tale ai sensi dei decreti 181 e 297 [e quindi si deve dichiarare inoccupato nei documenti ufficiali e nelle autocertificazioni verso aziende ed enti terzi, NdR], ma risulta come disoccupato di lungo periodo ai fini della 407/90 che riconosce incentivi alle aziende che assumono questi lavoratori».

di Andrea Curiat


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