Lavoro e pensioni, cosa sono i contributi figurativi e come cambierebbero con la riforma

Ilaria Mariotti

Ilaria Mariotti

Scritto il 19 Mag 2012 in Approfondimenti

pensioni previdenza

Anche i contributi figurativi subiranno ritocchi a seguito del ddl Fornero - sempre che il passaggio in Parlamento non stravolga le nuove disposizioni: le modifiche potrebbero riguardare soprattutto l’entità della contribuzione.

Ma cosa sono i contributi figurativi? E a cosa servono? Si legge sul sito dell’Inps che con questo termine si intende «il riconoscimento ai fini pensionistici, da parte dell’ente previdenziale, di periodi di aspettativa non retribuita per astensione dal lavoro per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali e congedi parentali». Periodi che «diventano così utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione medesima», e che vengono accreditati senza oneri per l’assicurato. Si tratta dunque di soldi pubblici, erogati attraverso l'Inps, l'unica cassa pensionistica che si fa carico di questo tipo di contributi. Maturano il diritto i lavoratori che si assentino dal lavoro per aspettativa o maternità (congedo parentale) nei casi in cui o non ci sia retribuzione o quest'ultima sia ridotta (il riferimento normativo è l'articolo 3 del decreto legislativo 564/96).

Due le modalità previste dalla legge: l’accredito è su domanda per servizio militare, malattia e infortunio, donazione del sangue, congedo per maternità durante il rapporto di lavoro, riposi giornalieri, malattia del bambino, congedo per gravi motivi familiari, permesso retribuito ai sensi della legge 104/92 (handicap grave), congedo straordinario ai sensi della legge 388/2000 (handicap grave), periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali. L’accredito avviene invece d’ufficio in caso di cassa integrazione guadagni straordinaria, contratto di solidarietà, lavori socialmente utili, indennità di mobilità, disoccupazione, assistenza antitubercolare a carico dell’Inps (quest'ultimo è un'ipotesi residuale di malattia inclusa nella legge). Il tutto senza che il dettato legislativo indichi un tetto massimo oltre il quale non è possibile maturare la contribuzione: vale a dire che in caso qualcuno assumesse una carica elettiva di lungo termine, anche per dieci o vent'anni, per tutto quel tempo potrebbe beneficiare del versamento della contribuzione.

«I contributi figurativi vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui
si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro», spiega alla Repubblica degli Stagisti Vincenzo Silvestri [nella foto in alto], vicepresidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro.

Finora dunque i principali beneficiari di questo contributo sono stati i «precari e i lavoratori stagionali
», coperti dal contributo nelle casistiche elencate. Si parla però di titolari di contratto a tempo determinato, e non certo di collaboratori occasionali, partite iva, contratti a progetto - che al solito risultano i grandi esclusi dal sistema di welfare italiano.
«Non è chi ha il posto fisso ad aver bisogno dei contributi figurativi, avendo già assicurata una copertura pensionistica continua, ma chi, come ad esempio i precari della scuola  assunti a tempo determinato, non si vedrebbe corrispondere alcunchè nei casi elencati dalla legge.

È proprio qui che interviene lo Stato», spiega l'esperto. «I contributi figurativi possono essere accreditati d’ufficio o su domanda del lavoratore a seconda della tipologia, senza alcun onere per l’assicurato. Perciò si differenziano dai contributi da riscatto, i quali sono invece a carico del lavoratore», aggiunge Silvestri. Che però non fornisce alla Repubblica degli Stagisti il dato di quanti lavoratori dispongano ogni anno di tali contributi: «Non siamo purtroppo in possesso di questi numeri».

Come funziona il calcolo di questa assicurazione? «Attualmente i contributi figurativi si calcolano sulla base della media delle retribuzioni settimanali p
ercepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi figurativi oppure, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso fino alla data di decorrenza della pensione stessa». Ovvero il calcolo di quanto viene accreditato è realizzato sulla base del guadagno del lavoratore nell'ultimo anno. Eccetto che «nei casi di mobilità e cassa integrazione dove i contributi figurativi sono determinati prendendo come riferimento la retribuzione utilizzata per il calcolo dell’integrazione salariale o dell’indennità di mobilità». Impossibile però avere degli esempi concreti: Silvestri si defila dicendo di non avere le competenze per un calcolo così sofisticato, mentre l'Inps -
proprio l'istituto che si occupa di erogare la contribuzione figurativa - interpellata più volte dalla Repubblica degli Stagisti, sembra fare orecchie da mercante. 

Quel che è certo però è che in base all'articolo 24 del ddl Fornero il calco
lo andrà fatto «nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni». Cambia quindi il periodo di riferimento, argomenta ancora Silvestri, che - allargandosi - comporterà probabilmente «una riduzione delle erogazioni ai potenziali beneficiari», in sintonia con il clima di austerity del momento. Nella visione del vicepresidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, infatti, la modifica di sistema che verrebbe introdotta con la riforma farebbe sì che - ampliando il periodo di riferimento per il calcolo - la media degli stipendi percepiti in un arco temporale più lungo si abbasserebbe e di conseguenza lo stesso accadrebbe anche per la contribuzione figurativa. Di nuovo, aggiunge Silvestri, «la scure che si abbatte sulla spesa pubblica ai fini del risparmio collettivo riguarderà le categorie più esposte», cioè chi non ha il posto fisso.

E, infine, come si combinano i contributi figurativi col concetto di metodo contributivo? Silvestri spiega che «non possono essere valutati per determinare il requisito contributivo di cinque anni previsto per la concessione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo». Il rimando normativo qui è all'articolo 1, comma 20, delle legge 335 del 1995, dove si dice che «il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva...». Dunque, se si è ricompresi nel sistema contributivo, il versamento per cinque anni dei soli contributi figurativi non è sufficiente ai fini della maturazione della pensione: è necessario che si tratti, appunto, di contribuzione effettiva, ovvero ordinaria, al di fuori dei casi indicati dalla legge come lavoro 'in aspettativa'.

Ancora non si conoscono gli esiti dell'esame in parlamento della riforma del lavoro, e di conseguenza delle modifiche al sistema della contribuzione figurativa. Ma, viste le premesse, non è irragionevole aspettarsi tagli al sistema del welfare.

Ilaria Mariotti


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