Marianna Lepore
Scritto il 10 Mar 2020 in Notizie
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In giornate frenetiche in cui il “virus” è argomento univoco di conversazione, anche il mondo degli stage deve adeguarsi alle nuove direttive Coronavirus. Se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di domenica 8 marzo ha chiarito in maniera limpida aperture e chiusure di luoghi di lavoro, di culto, di scuole e università alcuni dubbi restano ancora per quanto riguarda la disciplina degli stage. Per questo motivo la Repubblica degli Stagisti ha voluto vederci chiaro, per dare una risposta alle tante domande che arrivano dai giovani.
Occorre quindi partire innanzitutto da quelle che sono le informazione certe, su cui non c’è alcun dubbio di interpretazione. Già nel decreto del 4 marzo 2020 all’articolo 1 lettera d nelle disposizioni sull’intero territorio nazionale c’era scritto che fino al 15 marzo «sono sospese le attività di Università e Istituzioni di Alta Formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e unviersità per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza». Gli unici corsi esclusi dalla sospensione sono quelli connessi con l’esercizio di professioni sanitarie «inclusi quelli per medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie». Un ulteriore tassello è stato poi dato dal decreto dell’8 marzo che all’articolo 1 disciplina i comportamenti nella zona rossa, e all’articolo 2 nel resto d’Italia. In entrambi i casi stabilisce alla lettera h che sono sospese tutte le attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica musicale e coreutica, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Questo fa capire che qualsiasi attività formativa, e quindi bisogna intuire che ivi siano compresi anche i tirocini curricolari, sono al momento sospesi. Unica eccezione, appunto, per i tirocini sanitari. Disposizioni che non sono cambiate – visto che non se ne fa parola – nemmeno con il nuovo decreto approvato nella notte tra il 9 e il 10 marzo.
Così dal 4 marzo ad oggi i vari siti degli atenei italiani hanno cercato di iniziare a chiarire i dubbi degli studenti. Sui tirocini curriculari non sembrano essercene: tutti comunicano l’interruzione. Sul sito dell’università di Torino si scrive che «i tirocini curriculari ed extracurriculari svolti all’interno degli spazi dell’università di Torino sono sospesi, incluse le 200 ore», unica eccezione per quelli delle professioni sanitarie a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza. Sui tirocini svolti in altre istituzioni e sedi si aspettano invece direttive da parte dalle autorità competenti (la Regione). Stessa situazione anche al Politecnico dove i tirocini curricolari interni all’ateneo sono sospesi già dal 23 febbraio.
Anche l’università Bicocca, a Milano, ha una pagina dedicata alle faq sui tirocini. dove si ricorda che gli stage curriculari sono sospesi così come quelli dei corsi di laurea e laurea magistrale di area sanitaria e dei corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia e odontoiatria. Sospesi tirocini formativi e stage curriculari anche presso l’università di Verona.
Sulla situazione stage curriculari sembra quindi essere tutto uniforme – qui un focus della Repubblica degli Stagisti sull’argomento – ma è quando si inizia a parlare di stage extra curriculari che si crea qualche problema. Quanto meno di interpretazione. Visto che i tirocini di questo tipo non rientrano nelle attività formative elencate nell’ordinanza del Ministero della Salute per cui è stata prevista la sospensione onde evitare affollamento. In più già in materia di tirocini extra curriculari le 21 Regioni italiane si comportano in maniera diversa una dall’altra aggiungendo confusione.
E, infatti, l’università Bicocca nel suo elenco delle faq specifica che questi stage «non rientrano nelle attività formative per le quali è stata prevista la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Pertanto, le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito». Ieri, 9 marzo, campeggiava ancora la scritta per cui «non vi sono divieti riguardo all’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari o alla loro eventuale proroga». In Piemonte alcune università hanno chiesto lumi alla Regione su come comportarsi riguardo a questo tipo di stage, soprattutto sul fronte del recupero ore perse, che visti i probabili prolungamenti di pausa non saranno poche.
La confusione regna sovrana all’interno dei centri per l’impiego proprio per le poche direttive. La Repubblica degli Stagisti ne ha contattati alcuni dell’area milanese scoprendo che in alcuni casi si stanno sospendendo i tirocini anche se il regolamento lombardo contemplava la sospensione solo in caso di chiusura aziendale. In realtà a parte la sospensione c’è anche la possibilità di svolgere i tirocini in smart working. Silvia Gabbioneta, responsabile Centri impiego Monza e Vimercate, spiega infatti alla RdS che il loro cpi sta seguendo «le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia che sono tuttavia precedenti al DPCM dell’8 marzo». La Regione nel testo diffuso due giorni fa specificava che gli stage extracurriculari non rientrano nelle attività al punto d dell’ordinanza del Ministero della Salute e che pertanto «le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito». Nel testo si sottolinea come l’emergenza Covid 19 deve essere trattata come situazione transitoria, quindi «in caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto ospitante». Se la sospensione non venisse attivata «il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie». In questo caso, però va sottoscritta la nuova modalità di lavoro come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio. Si precisa anche che «non vi sono divieti nell’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari», ma poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non è possibile configurare e disciplinare situazioni di necessità e urgenza all’attivazione di stage nei luoghi di lavoro. Quindi «L’attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante».
In molti casi si sta optando in Lombardia per la sospensione del tirocinio che non comporta però il suo termine anticipato, semplicemente dovrebbe far slittare la sua conclusione. Francesco Maresca, del centro per l’impiego di Gallarate, spiega «Oggi [ieri 9 marzo, ndr] sono arrivate molte richieste da parte degli enti per sospendere gli stage extracurriculari. Noi abbiamo applicato il regolamento e in parte il buon senso. Il regolamento lombardo prevede la sospensione in caso di chiusura aziendale. Ma non esplicitamente per situazioni di questo tipo. Aziende ed enti pubblici in queste ore stanno limitando il personale negli uffici e sospendendo i tirocini per non avere troppo personale negli stessi uffici». Maresca aggiunge che il regolamento regionale lombardo prevede anche che in caso di sospensione «non si computino le ore e si recuperi in seguito il periodo, senza fare una nota particolare. Lo prevede l’articolo 9 della convenzione», che in realtà prevede la sospensione per chiusure aziendali non per eventi di questo tipo, ma poiché è una situazione straordinaria «lo facciamo per evitare di interrompere lo stage che altrimenti non può più essere ripreso. In questo modo, invece, dopo il 4 aprile o oltre il tirocinio potrà essere continuato». Mentre per il rimborso spese «al momento non verrà erogato e riprenderà nel momento in cui le ore saranno recuperate», a coda del tirocinio.
Di fatto però la Regione Lombardia, non ha al momento legiferato di suo conto sul tema lasciando quindi un vuoto interpretativo abbastanza importante. Diverso invece il caso del Lazio, regione che già il 6 marzo, quindi prima che ci fosse l’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale, con la Circolare 207548 dava indicazioni sulla sospensione dei tirocini extracurriculari, anche in Garanzia Giovani, durante l’emergenza sanitaria Covid 19. Nonostante la disciplina vigente contempli la sospensione per periodi di chiusura aziendali di almeno 15 giorni consecutivi, la Direzione regionale del lavoro precisa che quale misura di prevenzione e gestione del Covid 19 «i soggetti ospitanti e i soggetti promotori potranno operare in tal senso anche per periodi inferiori».
La disciplina in materia è logicamente in divenire in tutte le Regioni. Ma le prime risposte generali che si possono dare con certezza ai tanti stagisti italiani sono queste.
Marianna Lepore
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