Piemonte, in approvazione la nuova legge sugli stage: confermati durata massima sei mesi e 600 euro di rimborso

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 18 Dic 2017 in Notizie

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Oggi la Giunta regionale del Piemonte dovrebbe discutere e approvare la nuova normativa per gli stage, e sui contenuti non risulta che ci saranno grandi variazioni rispetto al testo delle nuove linee guida. A quasi sette mesi dall’emanazione del testo nazionale, anche il Piemonte va così ad aggiungersi alla lista delle (poche) Regioni che hanno già deliberato in materia di stage. Tra gli elementi più innovativi presenti nella legge, l’assessoreGianna Pentenero al lavoro Giovanna Pentenero annovera «il nuovo sistema premiale rivolto alle aziende che, nei mesi successivi al tirocinio, assumono la persona e le indicazioni volte a rendere più stringente il meccanismo di vigilanza e controllo».

La Repubblica degli Stagisti ha potuto leggere in anteprima la bozza della legge, che andrà a sostituire la dgr 74/5911 del 2013 ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale. I tirocini ancora in corso nel momento di attivazione della nuova delibera, però, dovranno fare riferimento alla vecchia normativa fino alla loro conclusione.

In generale, nel testo del Piemonte i principali criteri di durata e indennità del tirocinio vengono confermati: durata minima di due mesi e massima non superiore a sei (in questo caso a dispetto delle linee guida, che vorrebbero che tutte le Regioni la portassero a 12) per tutti i destinatari dello strumento stage, esclusi i soggetti disabili e quelli svantaggiati. Per questi ultimi la durata massima è individuata a 12 mesi, mentre per i portatori di disabilità il tirocinio è prorogabile fino a 24 mesi. In termini di indennità mensile, il nuovo testo piemontese conferma il rimborso spese di 600 euro lordi per gli stagisti a tempo pieno (40 ore settimanali) e 300 euro per il part time (20 ore).

A seguito dell’emissione della circolare Inps del 23 novembre 2017 sulla compatibilità tra indennità di disoccupazione e indennità di tirocinio, poi, il Piemonte specifica come l’indennità di partecipazione debba «essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali» e sia «cumulabile con il sostegno al reddito percepito». Una buona notizia, quindi, per gli stagisti che percepiscono la Naspi: dato che lo stage non è riconosciuto come un lavoro, non perderanno lo stato di disoccupazione e potranno sommare l’indennità di tirocinio a quella di disoccupazione.

Il limite di età minimo per iniziare un tirocinio (le linee guida in effetti non indicano nulla espressamente) è individuato dalla bozza del Piemonte a 16 anni, con il vincolo di aver finito la scuola dell’obbligo. Inoltre, tra i soggetti ospitanti compaiono anche le associazioni e le fondazioni, a patto che abbiano almeno un dipendente.

Come da linee guida, nella bozza viene specificato come il soggetto ospitante debba essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In più, il Piemonte aggiunge l’obbligo per i soggetti ospitanti di fornire ai propri tirocinanti «sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti all’avvio del tirocinio».

Rimane il divieto per i soggetti ospitanti di attivare tirocini per le stesse mansioni e nella stessa unità operativa in cui, nei 12 mesi precedenti, il soggetto ospitante abbia effettuato licenziamenti (da quelli per giustificato motivo oggettivo alla risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro). Mentre per quanto riguarda il soggetto ospitante multilocalizzato (ovvero con più sedi territoriali), la bozza del Piemonte conferma, come previsto già dalle vecchie linee guida del 2013 e confermato nelle nuove come questo possa decidere di essere regolato dalla normativa della Regione o provincia autonoma dove si trova la sua sede legale. Esiste quindi la possibilità, per il soggetto ospitante, di optare per una disciplina regionale diversa da quella del Piemonte per i tirocini attivati sul suo territorio, a patto di comunicare alla Regione la scelta operata.

Nella sezione riguardante le quote di contingentamento, il testo piemontese indica gli stessi criteri delle linee guida - per le imprese individuali e quelle con un organico fino a 5 dipendenti, il limite di accogliere un solo tirocinante; per quelle che hanno tra i 6 e i 20 dipendenti, 2 tirocinanti; per quelle con più di 21 dipendenti, una quota di tirocinanti pari al 10%. Non viene fatta però esplicita menzione della tipologia di contratti per i dipendenti dell’azienda, dove invece le linee guida specificano che i contratti dei dipendenti devono essere a tempo indeterminato o determinato, a patto che, per questi ultimi, la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Già nella vecchia normativa il Piemonte prevedeva la possibilità di accogliere tirocinanti in aziende senza dipendenti a tempo indeterminato: su questo punto si sarebbe potuto migliorare, consentendo solo ai soggetti più solidi dal punto di vista contrattuale di accogliere stagisti; evidentemente gli interessi delle parti datoriali hanno prevalso. Mentre il criterio di premialità, che consente alle aziende di accogliere ulteriori tirocinanti a fronte del numero di assunzioni post tirocinio negli ultimi 24 mesi, rispetto alle linee guida viene confermato, così come la non cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari ai fini del calcolo del numero massimo di stagisti.

Per quanto riguarda le condizioni di attivazione, la bozza del Piemonte conferma tutti i limiti del testo nazionale, con una precisazione: non si possono attivare tirocini nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione, un incarico «o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all’attivazione del tirocinio». Inoltre, non è possibile svolgere più di un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, sia nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il soggetto ospitante per più di 30 giorni nei sei mesi precedenti l’attivazione, sia nel caso di prestazioni di lavoro occasionale per più di 140 ore, sempre nei sei mesi precedenti.

Le modalità di attivazione rimangono le stesse delle linee guida, con la specifica di come il tirocinio debba comportare un impegno orario di un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di 40. Viene fatto divieto di svolgere il tirocinio in orari notturni e/o festivi, salvo giustificati motivi dovuti alla natura dell’attività del soggetto ospitante e a patto che questa scelta sia finalizzata alle esigenze formative del profilo professionale per cui viene attivato il tirocinio.

Le garanzie assicurative sono le stesse riportate nelle linee guida, così come i compiti dei soggetti promotori/ospitanti e dei tutor. Per quanto riguarda i tutor, quello del soggetto promotore può accompagnare fino a 20 tirocinanti, mentre quello del soggetto ospitante si limiterà a tre. Inoltre, il soggetto promotore potrà individuare un tutor esterno, previa autorizzazione da parte della Regione, purché possieda l’adeguata professionalità ed esperienza, e infine, a tal proposito, il rapporto tutor/tirocinante potrebbe essere «derogato esclusivamente per i tirocini attivati dai CPI [centri per l’impiego, ndr] della Regione Piemonte nell'ambito di iniziative di politica attiva promosse e finanziate dalla Regione Piemonte, da ANPAL e/o da altri soggetti pubblici, fino all'attuazione del Piano Nazionale di Rafforzamento degli organici dei CPI con l'entrata in servizio delle risorse umane aggiuntive previste dallo stesso Piano».

Ai fini del rilascio dell’attestazione alla fine del tirocinio, viene specificato come lo stagista debba aver partecipato ad almeno il 75% della durata prevista nel PFI (dove invece le linee guida indicano solo il 70%) e, per quanto riguarda le misure di monitoraggio, viene specificato come il Piemonte si impegni a verificare il percorso degli stagisti e i loro inserimenti lavorativi post tirocinio, aggiornando un elenco appositamente creato all’interno della Regione per dare visibilità ai soggetti adibiti ad attivare i tirocini sul territorio. Infine, la Regione Piemonte si impegna a «divulgare con cadenza annuale tramite i canali istituzionali gli esiti del monitoraggio sull’andamento dei tirocini e a rendere accessibili alle parti sociali, tramite il sistema informativo regionale, i dati relativi all'attivazione dei tirocini». Vengono inoltre confermate dalle linee guida le misure sanzionatorie per le violazioni.

Il Piemonte è una delle Regioni dove si svolge il maggior numero di tirocini, con oltre 30mila extracurriculari nel solo 2016: con la sua nuova normativa, che si potrebbe definire senza infamia (poiché non ha peggiorato le condizioni dei tirocini) ma anche senza lode (visto che comunque non ha introdotto particolari nuove tutele) spera di riuscire a dare un’ulteriore spinta positiva ad un uso corretto degli stage come trampolino di lancio per il mondo del lavoro. 

Irene Dominioni

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