Pensioni ai superstiti: possono esserne beneficiari anche gli universitari under 26 fino alla laurea, ma solo se in corso

Ilaria Mariotti

Ilaria Mariotti

Scritto il 25 Mar 2017 in Approfondimenti

Inps pensioni tirocinio non curricolare

Nella malaugurata ipotesi che un giovane dovesse perdere un genitore in età da pensione oppure ancora lavoratore scatterebbe per lui una indennità previdenziale: la cosiddetta pensione ai superstiti – che diventa invece di reversibilità, qualora il soggetto deceduto stesse già percependo la pensione. La riconosce l'Inps (che però nella circolare che tratta la questione commette un errore, dando adito a problemi interpretativi); e insieme al principale istituto di previdenza italiano anche una lunga serie di casse professionali. Tra loro per esempio l'Inpgi, riservata ai giornalisti, la Cassa forense, la Cassa del Notariato, l'Enasarco dei rappresentanti di commercio. 

Esistono paletti ben precisi per l'accesso al beneficio e la Repubblica degli Stagisti ha voluto vederci chiaro a seguito della richiesta di un lettore tramite il forum. Scrive Nicolò: «Ho un dubbio che mi assilla da qualche tempo e vorrei risolverlo al fine di poter organizzare al meglio il mio stage curriculare, 450 ore obbligatorie secondo il mio piano di studi».

Lui, beneficiario di una pensione di reversibilità, teme che l'inizio di un tirocinio possa farlo decadere dal diritto. La confusione nasce da una circolare Inps (la 185 del 2015), in cui si legge che «il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità». Nicolò chiede quindi preoccupato: «Quando farò lo stage curriculare previsto e imposto dal mio piano di studi perderò il mio diritto alla pensione di reversibilità? Anche se dovesse essere a titolo gratuito?».

La premessa è che quella di Nicolò è una situazione tutt'altro che isolata. Solo per l'Inps i titolari di un sussidio pensionistico – causato dalla morte di un genitore o di un altro parente di cui risultassero a carico
nella fascia dai 20 ai 29 anni sono stati nel 2015 circa 30mila (su un totale nello stesso anno di 4,4 milioni di percettori di redditi da pensioni ai superstiti secondo l'Istat). Se si guarda ai minori tra i 10 e i 19 anni si arriva a oltre 70mila casi. Cifre che poi com'è ovvio salgono esponenzialmente a partire dai 55 anni, quando i beneficiari dell'indennità saranno con più probabilità i coniugi (e non i figli) superstiti. Con importi variabili a seconda di come è composto il nucleo familiare: la pensione sarà pari al «70 per cento se è presente solo un figlio; all'80 in caso di coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge; al 100 per cento se oltre al coniuge vi sono più di due figli» spiegano sul sito Inps. Decisamente meno - il 15 per cento - andrà agli altri parenti per cui subentri il diritto.

Ma quali sono i requisiti per essere ammessi al beneficio? Come specificato, questa tipologia di prestazione «è erogata, a domanda, in favore dei familiari del
pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta)». Oltre al coniuge, o altri parenti come i nipoti (nel caso fossero a carico di un nonno deceduto), il sussidio scatta anche per i figli che «alla data della morte del genitore siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21esimo o 26esimo anno di età se universitari e siano a carico dello stesso». E si è a carico – chiarisce ancora l'Inps – quando si è in condizione di insufficienza economica «e il reddito individuale del superstite non supera l’importo minimo della pensione maggiorato del 30 per cento».

Particolare rilevanza assume l'eventualità che il superstite convivesse con la persona deceduta, che a sua volta, per garantire la quota a chi sopravvive, deve
aver versato un minimo di «780 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso».

E per Nicolò, assicurano dall'ufficio stampa dell'Inps, nessun problema. La circolare restringe l'effetto della sospensione del beneficio agli stagisti solo per chi è già laureato. Il criterio non è infatti la presenza o meno di un rimborso spese nel corso del tirocinio, «ma il fatto che avvenga prima o dopo la laurea» chiarisce Emanuele Dose, addetto stampa dell'istituto. Insomma, i tirocini curriculari sono ok, quelli extracurriculari no. 
Peccato però che questo aspetto non venga ben specificato nella circolare Inps, in cui al punto 4.6 si parla di "Studenti laureati che accedono a un tirocinio", salvo poi all'interno paragrafo fare riferimento alla generica dicitura "Tirocini formativi e di orientamento", che ricomprende entrambe le tipologie di stage, sia quelli inclusi nel percorso di studi che quelli successivi. Un'inesattezza da parte dell'Inps che potrebbe essere costata cara a qualche studente, che magari - leggendo la circolare - può aver pensato bene di rinunciare a un tirocinio curriculare per timore di perdere la pensione a cui aveva diritto. 

E invece «Tutto quello che viene fatto prima non rileva ai fini della continuità della pensione ai superstiti» aggiunge Dose; con un'unica eccezione: «Sarebbe diverso il caso per esempio di quei tirocini propedeutici all'iscrizione a un albo professionale. Quelli determinano la fine del beneficio perché sono finalizzati al lavoro». Ma qui si sconfinerebbe in un ulteriore diverso tipo di tirocini, quelli per l'accesso alle professioni regolamentate - i cosiddetti praticantati. L'importante, invece, per continuare a percepire il sussidio è «essere in corso con gli esami».

Ilaria Mariotti  

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