Lavoro e stage in contemporanea, sorpresa: la Did non sempre è necessaria

Marianna Lepore

Marianna Lepore

Scritto il 05 Ott 2020 in Notizie

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Una persona manda un cv, sostiene un colloquio, e arriva l'esito positivo: una proposta di stage. Evviva, si comincia – fermi un attimo. Questa persona ha già un lavoro, che non vuole, o non può, lasciare. È un lavoro part-time, che permetterebbe tranquillamente a livello di orari di svolgere anche lo stage. Ma per attivare uno stage non è obbligatorio fare la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, al centro per l'impiego? E questa DID non equivale a dichiarare di essere disoccupati? C'è un decreto legislativo del 2015 che dice che «sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […] la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego». La DID, appunto.

E come è possibile dichiararsi “disoccupati” se si ha un lavoro, anche se solo part-time? In
casi come questo bisogna rinunciare allo stage? O al lavoro?

Non necessariamente. La DID non è indispensabile per poter procedere con l'attivazione di un tirocinio extracurricolare: lo conferma senza indugi Luca Riva, esperto di politiche del lavoro, che la Repubblica degli Stagisti ha chiamato in causa per far luce su questo aspetto.

Il tirocinio extra curricolare, infatti, può essere attivato o promosso per una serie di soggetti: disoccupati ma anche lavoratori a rischio disoccupazione, beneficiari di sostegno al reddito o anche occupati in cerca di altra occupazione.
E la Dichiarazione di Disponibilità (DID) è il primo passo da fare per una persona che non ha un lavoro, o l’ha perso e/o non supera alcune soglie di reddito, per ottenere lo stato di disoccupazione e avere alcune agevolazioni economiche, come la Naspi o il Reddito di cittadinanza. «DID che da sola non basta perché la persona deve attivare successivamente il Patto di servizio personalizzato con l’ente accreditato che ha scelto e con cui concorderà la politica attiva/formativa che andrà a svolgere» spiega Riva, come appunto un tirocinio extra curricolare.

Se, però, il soggetto è occupato e vuol cambiare lavoro non è necessario averla.
Anche perché «non potrà mai rilasciare una Dichiarazione di Disponibilità presso il centro per l’impiego perché non ha i requisiti per essere considerato disoccupato. Ma può comunque attivare un tirocinio extracurricolare, a meno che non si tratti di uno stage promosso utilizzando finanziamenti riservati alle persone disoccupate, come Garanzia giovani o Dote unica lavoro, per cui questo status è espressamente richiesto». Quindi, se si lavora in un call center e poi si fa un tirocinio in contemporanea per imparare a fare il pizzariolo non c’è alcun divieto. «Se a livello orario le due cose sono compatibili perché no?» chiede Riva. «Con una politica attiva ci si riqualifica», in linea con l’obiettivo dello stage.

Una situazione che capita sempre più spesso: si comincia da giovani a fare un lavoretto, magari per contribuire alle spese universitarie o essere economicamente indipendenti. Col tempo quel lavoro diventa più importante ed impegnativo e talvolta porta anche a un contratto subordinato. Strada facendo arriva l’opportunità di fare uno stage in un’azienda in un settore per cui si è studiato. Il dilemma, quindi, diventa: sarà compatibile, a cosa devo rinunciare? La Repubblica degli Stagisti ha deciso di vederci chiaro, partendo da un quesito arrivato proprio sul nostro Forum, in cui il nostro lettore giug ha chiesto: «Posso svolgere contemporaneamente un lavoro a tempo indeterminato part time e uno stage in un’azienda operante in un settore completamente diverso?».

Nel caso in questione quindi il giovane è già occupato, anche se solo part time. Per questo motivo Riva chiarisce: «Si può fare uno stage anche se si è già occupati, questo problema non sussiste. Un part time lavorativo
», con contratto di tipologia subordinata a tempo determinato o anche indeterminato, «è assolutamente compatibile con un’esperienza di tirocinio di mezza giornata». La questione è leggermente diversa se il giovane in questione ha lo status di disoccupazione. Per fare un tirocinio con la qualifica di disoccupato, infatti, oltre alla questione delle ore precedentemente illustrata è necessario mantenere anche lo status di disoccupato. E «per mantenere lo stato di disoccupazione è necessario non superare le soglie economiche di reddito che sono di 8mila 145 euro se si è lavoratori subordinati o di 4.800 euro se si è lavoratori autonomi». Ma di solito, spiega Riva, «lo status non è obbligatorio per attivare uno stage a meno che non si entri in percorsi finanziati, come Garanzia giovani o Doti lavoro che richiedono la disoccupazione per attivare i tirocini».

Dello stesso avviso anche Enrico Limardo,
direttore di Fondazione Lavoro: «L’importante è conoscere il monte ore totale della propria posizione lavorativa ed è chiaro che questo non può essere superato. Vale per un lavoro a tempo parziale, determinato o indeterminato: le ore in aggiunta a quelle dello stage non possono superare il monte ore previsto per la contrattazione collettiva. Quindi le 40, massimo 48, ore della disciplina dell’orario di lavoro a meno che i singoli contratti collettivi non stabiliscano un monte ore diverso e in quel caso bisognerà prendere in considerazione quello».

Ci sono, però, delle differenze a livello regionale, vista la possibilità per le regioni di normare sull’argomento. Ad esempio, «in Puglia non è possibile fare i tirocini per i soggetti già occupati, visto che non hanno aggiornato la nuova disciplina», precisa Limardo, «in tutte le altre regioni, sì». Anche Molise, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia non specificano nulla né nella normativa né nelle faq interpretative alla normativa «quindi qui i limiti sono l’orario di lavoro e la contrattazione collettiva». Diverso il caso della Liguria, «che è intervenuta sia sulla norma sia sulle faq». Altro caso particolare è l’Abruzzo che con una faq precisa che una persona occupata può essere avviata a tirocinio per assecondare la ricerca di un’altra occupazione e che «sono considerati soggetti occupati le persone che abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente o svolgano un’attività di lavoro autonomo, il cui reddito di lavoro corrisponde a un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti».

Stessa situazione se un giovane ha già in corso un contratto a tempo indeterminato ma con un part time particolare: per esempio fa il cassiere in un cinema o in un negozio ma lavora solo in orari serali durante la settimana e nei pomeriggi del weekend non superando le 15-20 ore settimanali. «Anche questo tipo di contratto è compatibile. Se è richiesto lo stato di disoccupazione c’è sempre la questione del reddito altrimenti, lavorando di sera o nel fine settimana, certamente non supera le 40 ore previste da tutti i contratti ed è dunque compatibile», spiega Riva. «Bisogna vedere la compatibilità di orario e se c’è da parte dell’azienda la possibilità di fare una formazione vera e propria, ma si può fare con tutte le attenzioni del caso», aggiunge Limardo.

Altro contratto, altra casistica. Se in corso c’è un apprendistato part time, poniamo con un monte ore di 20 ore settimanali, è possibile contemporaneamente attivare anche uno stage. «Però dovrà essere di massimo altre 20 ore. Dal punto di vista logico, però», continua Riva, «è un po’ strano che una persona che già è in un percorso formativo come l’apprendistato faccia poi un tirocinio che appunto è formazione per giunta in un ambito diverso». Certo può capitare che in quel momento il contratto di apprendistato sia l’unico che è stato proposto ad un giovane anche se magari senza una vera valenza formativa e per questo voglia poi fare un tirocinio per imparare un’altra cosa. A rigor di logica, quindi, è un caso un po’ al limite, «ma da un punto di vista pratico può accadere». Essendo entrambi dei contratti che prevedono una formazione, Limardo pone un altro problema su questa compatibilità: «bisognerebbe capire quali sono le due esigenze formative, capire quindi il contratto di apprendistato a cosa si riferisce e per quale figura è finalizzato il tirocinio».

Regole uguali secondo Riva anche se il ragazzo ha in corso un contratto cococo: essendo una collaborazione «non dovrà superare i 4.800 euro di reddito come disoccupato». In questo caso, aggiunge Limardo, «non sarà possibile vedere il limite orario massimo da non superare, perché il contratto di collaborazione continuativa non ha obbligo di orari da rispettare. Bisognerà, quindi, guardare solo al limite di reddito».

C’è però un’altra domanda che il giovane in questione dovrebbe farsi, ovvero se riesce a gestire entrambe le cose. «Se la collaborazione rientra tra quelle che una volta erano a progetto, allora bisogna capire se riesce a portare avanti il progetto e allo stesso tempo imparare qualcosa di nuovo con uno stage» riflette Riva. Se, invece, non ha bisogno dell’indicazione dello stato di disoccupazione ma vuole fare uno stage da occupato allora anche in questo caso può farlo, non superando le ore settimanali massime previste nella somma dei due contratti subordinati.

Nessuna limitazione invece per quanto riguarda il settore: questo significa che si può tranquillamente attivare un tirocinio in un ambito diverso da quello in cui si ha già un contratto di lavoro di tipo subordinato. Non ci sono divieti nemmeno nell’attivare uno stage nello stesso settore in cui si ha già un contratto di lavoro, anche se non ha senso, sottolinea Riva, visto che con un tirocinio lo scopo è imparare un lavoro.

Sulla possibilità di attivare il tirocinio nello stesso settore in cui si ha già un contratto, Limardo avanza però qualche dubbio: «È da escludere che si possa attivare uno stage nella stessa azienda in cui si ha un contratto di lavoro. A volte ce lo hanno chiesto ma abbiamo sempre rifiutato di farlo. Quanto allo stesso settore, potrebbe esserci il caso di un contratto di lavoro part time in corso e la volontà di migliorare la posizione lavorativa, immaginando un contratto di tirocinio nel tempo rimanente con un’altra azienda per migliorare le competenze trasversali. Questo è possibile. Ma il progetto formativo non può essere assolutamente indentico a quello che si sta svolgendo come rapporto di lavoro altrimenti non avrebbe senso».

Marianna Lepore

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