Intervista a Paolo Weber: «Gli ispettori a Milano vigilano anche sugli stage, ma quanto è difficile»

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 18 Dic 2009 in Interviste

Paolo Weber, 41 anni, triestino, è a capo della Direzione provinciale del lavoro di Milano. Con lui la Repubblica degli Stagisti fa il punto su cosa possono fare le DPL in materia di tirocini formativi.

La vostra DPL conta un centinaio di ispettori: effettuate controlli anche sugli stage?
Sì, ne facciamo, anche se il grosso del lavoro gli ispettori chiaramente lo svolgono per smascherare il lavoro nero e controllare che siano rispettate le normative, per esempio in materia di sicurezza. Sugli stage ci muoviamo quando abbiamo segnalazioni precise, per non andare a vuoto.
Rispetto agli stage, quand’è che le DPL possono intervenire?
La giurisprudenza indica che per considerare uno stage “improprio” bisogna che sia stata completamente stravolta la finalità formativa. Quando parte un accesso ispettivo, l’accertamento si svolge così: gli ispettori acquisiscono la documentazione e sentono i lavoratori – o gli stagisti – e i datori di lavoro.  Alla fine stendono un verbale conclusivo degli accertamenti: se ritengono che lo stage sia stato usato dall’azienda in maniera impropria, per avere un dipendente a basso costo, lo segnalano in questo verbale che viene trasmesso anche all’Inps per permettere il recupero dei contributi evasi.
L’azienda a quel punto cosa può fare?
Può accettare il verbale, pagando le eventuali sanzioni amministrative e se richiesto regolarizzando lo stagista attraverso un’assunzione, oppure può fare ricorso al procedimento amministrativo interno, cioè rivolgersi alla DPL e dire: “Secondo me i vostri ispettori hanno sbagliato, controllate”.
E qui cosa succede?
Che noi ricontrolliamo passo per passo il lavoro dei nostri ispettori, e decidiamo se adottare una “ordinanza ingiunzione” o una “ordinanza archiviazione”. Nel primo caso cioè confermiamo l’operato degli ispettori e il contenuto del verbale, ingiungendo all’impresa di seguire le indicazioni ricevute; nel secondo caso, più raro, diamo ragione all’impresa e lasciamo cadere le accuse.
Prendiamo come esempio un caso in cui le conclusioni degli ispettori vengano riconfermate.
La palla a quel punto passa al Tribunale, con un procedimento davanti al giudice del lavoro che dovrà pronunciarsi in merito.
In questi anni voi avete smascherato almeno cinque stage che camuffavano lavoro dipendente.
Sì, e in alcuni casi l’illegalità era proprio clamorosa: mancava addirittura l’ente promotore, quindi tecnicamente si trattava di stage in nero! Visto che il fenomeno dello stage è in costante crescita, nella seconda metà del 2009 abbiamo messo a punto anche un progetto sperimentale per controllare in maniera più sistematica gli stage a rischio, basandoci non solo sulle richieste di intervento – che sono sempre pochissime – ma anche sulla nostra iniziativa. Proseguiremo nel 2010, e anzi ci sarà utile l’aiuto della Repubblica degli Stagisti per orientare le nostre antenne.
Non dev'essere facile per gli ispettori distinguere il confine tra stage e lavoro, anche perché per i giovani la formazione spesso prosegue nel primo lavoro.
In effetti è così. Per formare una nuova risorsa le aziende dovrebbero usare il contratto di apprendistato che invece usano poco, specialmente per le persone con titoli di studio alti: l’apprendistato di alta formazione stenta a decollare. Così lo stage viene ad assumere un ruolo surrogato. Di volta in volta, insomma, l’ispettore deve avere la sensibilità di capire se le mansioni affidate allo stagista sono adeguate o no, se sono “formazione” o “lavoro”. E non è l’unica difficoltà.
Quali sono le altre?
Per esempio, cosa possiamo fare se rileviamo che un’impresa utilizza un numero di stagisti superiore alla normativa? La normativa non è chiara in proposito.
Nei casi di stage farlocco smascherati dalla vostra DPL – presso l'agenzia di grafica, la società di ricerca e l'asilo – voi avete richiesto l'assunzione a tempo indeterminato degli stagisti usati come dipendenti?
Qui è necessaria una premessa: il nostro ordinamento
dall’agosto del 2006 non prevede una sanzione specifica per l’erronea qualificazione – stage, co.co.pro., associato in partecipazione anziché lavoro subordinato –  di un rapporto di lavoro. In questi casi, peraltro, sono previste delle sanzioni indirette. Nel momento in cui il nostro ispettore acquisisce elementi probatori tali da far ritenere che un determinato rapporto, formalmente inquadrato come stage, sia in realtà un rapporto di lavoro subordinato – ravvisando per esempio l’eterodirezione, il vincolo di subordinazione, la soggezione al potere direttivo e disciplinare – avvia il procedimento sanzionatorio. In sintesi: se lo stage è ancora in atto, la DPL diffida il datore di lavoro a rettificare, nella parte relativa alla tipologia di rapporto di lavoro, la comunicazione di assunzione – prevista anche per i tirocini – già inoltrata al momento dell’instaurazione del rapporto di tirocinio, e a consegnare al lavoratore la dichiarazione di assunzione e i prospetti paga per il periodo in cui si è svolto il tirocinio. E quindi trasformando lo stagista in un dipendente: con quale tipo di contratto, sarà l’impresa a sceglierlo. Se invece lo stage si è già concluso, magari da tempo, la DPL diffida comunque il datore di lavoro a rettificare la comunicazione di assunzione, anche se solo per il passato, e contesta le sanzioni previste per la mancata consegna della dichiarazione di assunzione e dei prospetti paga. In ogni caso, l’ispettore trasmette il suo verbale all’Inps per i recuperi contributivi e per la ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore.
Insomma un ispettore non può “costringere” il datore di lavoro ad assumere nessuno a tempo indeterminato.
Giusto. Se però emergono elementi per una soluzione conciliativa, l’ispettore può avviare quella che viene chiamata “conciliazione monocratica”: in questo caso può succedere che il datore di lavoro, per sfuggire al rischio delle sanzioni, scelga di assumere – normalmente a tempo indeterminato – lo stagista con un contratto di lavoro subordinato. Ed è quello che a noi è successo, appunto, con il caso della diplomata in Conservatorio che faceva lo stage all’asilo nido.
Se un tirocinante decide di venire alla DPL a segnalare di essere sfruttato, può farlo in forma anonima?
No. Le direttive ministeriali indicano che gli ispettori si devono muovere sulla base di segnalazioni con nome e cognome, salvo rarissimi casi. C’è da dire, però, che in sede ispettiva noi abbiamo l’obbligo del segreto d’ufficio, cioè nel momento in cui andremo a trovare l’azienda non diremo certo «Abbiamo ricevuto dal vostro stagista Mario Rossi una segnalazione…». Però certo se quel Mario Rossi è l’unico stagista, perché magari fa il tirocinio in una piccola impresa, anche se gli ispettori non faranno il suo nome non ci saranno molti dubbi sulla sua identità. È giusto tenere questo aspetto in considerazione. Permette un ultimo appello?
Certamente.
Agli stagisti che ritengono di venire sfruttati: se volete segnalarci la vostra situazione, fatelo subito, mentre state ancora facendo lo stage. Per gli ispettori, infatti, è molto più difficile dal punto di vista probatorio dimostrare l’inappropriatezza dello stage, se questo è già concluso.

Gli uffici della DPL di Milano, in via Macchi 9 (zona stazione Centrale) sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle 9:15 alle 12:30 e il lunedì, martedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30.

Eleonora Voltolina

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