Nuova normativa, i chiarimenti ufficiali del ministero: «Niente tirocini dopo i master, e limite di 6 mesi di durata da applicare al singolo stage»

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 16 Dic 2011 in Notizie

A quattro mesi dall'entrata in vigore dei nuovi paletti sugli stage - con il decreto legge 138, poi convertito in legge 148/2011 - e a tre mesi dalla circolare n° 24, il ministero del Lavoro chiarisce ufficialmente alcuni dei punti che erano rimasti oscuri rispetto all'interpretazione della normativa. stageLo fa sulla spinta di una richiesta di chiarimenti rivolta dalla Repubblica degli Stagisti alla Direzione generale dell’attività ispettiva e a quella per le politiche dei servizi per il lavoro: «Condivisa la necessità di fornire ulteriori chiarimenti, si è proceduto ad integrare le FAQ già pubblicate sul portale di Cliclavoro».
Si comincia con una curiosità: i 12 mesi dal diploma o dalla laurea devono sussistere non al momento in cui lo stage viene avviato, ma a quello della candidatura: alla domanda «Il termine di  12 mesi […] decorre dal momento dell’effettivo inizio dello stage o dalla presentazione della domanda da parte del neo diplomato / neo-laureato?» il ministero infatti risponde che «i requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione allo stage». Resta da capire se per «domanda di partecipazione» si intenda solo la candidatura a bandi di stage (per i quali in effetti tra raccolta delle candidature, valutazione, pubblicazione delle graduatorie e avvio dei tirocini possono passare anche molti mesi), tipo quelli in enti pubblici gestiti dalla Fondazione Crui o quelli all'estero promossi dalla Fondazione Crt col progetto «Master dei Talenti», oppure se si intenda in senso molto più ampio qualsiasi autocandidatura.
In questa seconda ipotesi, potrebbe essere attivato un tirocinio anche a un diplomato/laureato da oltre 12 mesi, in caso quella persona avesse inviato mesi o anni prima un cv a un ente o a un'azienda, «domandando di partecipare» alle selezioni per uno stage.
Ma questo è un dettaglio. Sono in realtà sopratutto due le risposte importanti che tanti aspettavano. La prima è quella relativa ai master. Il ministero sancisce (ripetendolo ben due volte) che essi non riaprono la finestra dei 12 mesi: prima scrive che «non è possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o di un dottorato […mentre…] è possibile attivare tirocini curriculari nell’ambito di un master o di un dottorato, laddove gli stessi siano espressamente previsti dal relativo piano di studi», poi ribadisce che «è possibile attivare tirocini extra-curriculari esclusivamente nei confronti di “neo-diplomati o neo-laureati” con esclusione, pertanto, di coloro che abbiano conseguito un master universitario o un dottorato di ricerca o un titolo relativo ad un corso di formazione post-universitario o ad un corso di qualificazione professionale». È però subito previsto un piccolo escamotage: alla domanda «come si qualifica un tirocinio attivato nell’ambito di un master che abbia inizio successivamente alla conclusione delle lezioni in aula?» la risposta ufficiale è «un tirocinio che costituisce parte integrante del curriculum formativo del master è da qualificarsi come stage curriculare, anche se di fatto abbia inizio dopo il completamento delle lezioni». Aprendo la possibilità per i promotori di master di «autocertificare» la curricularità di uno stage attivato a favore di un proprio allievo, anche parecchio (quanto?) tempo dopo la fine delle lezioni.
stageLa seconda risposta molto attesa è quella relativa al limite massimo dei 6 mesi, per capire se debba essere riferito «al singolo periodo di stage» oppure «cumulativo di tutti i tirocini effettuati». L'interpretazione corretta è la prima: «La durata massima di 6 mesi deve essere riferita al singolo tirocinio». E qui però i responsabili del ministero vanno oltre, aggiungendo altre indicazioni riferite a casi particolari: «È possibile che lo stesso neolaureato / neodiplomato svolga più di un tirocinio formativo […] presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi». E poi: «In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse realtà aziendali».
Due postille che potrebbero rendere la situazione ancor più caotica. Innanzitutto perché la prima sancisce che si possa fare più di un tirocinio nella stessa impresa: basterà cambiare il «progetto formativo». Considerando che molto spesso esso è impreciso, vago, copincollato uguale per decine o centinaia di stagisti, non può in effetti essere considerato «'na garanzia». E questa apertura  rischia di far magicamente moltiplicare il numero di aziende che improvvisamente sentiranno la necessità di offrire ai giovani una duplice esperienza formativa, con due progetti beninteso ben distinti, molto diversi, magari addirittura designando due diversi tutor aziendali: col risultato di poter disporre, come prima, di uno stesso stagista per 12 mesi aggirando il limite dei 6.
Un altro aspetto problematico è, specularmente, il divieto contenuto nella seconda postilla - cioè quello di svolgere due stage con «medesimo progetto formativo», anche in aziende diverse. Vorrebbe dire che un aspirante pubblicitario non potrebbe fare due esperienze in due agenzie, perché il fine formativo di entrambi gli stage sarebbe il medesimo (ovvero imparare a fare il copywriter o l'art director)? O che un aspirante giornalista non potrebbe fare stage in due diversi giornali, essendo il progetto formativo sempre quello di imparare a redigere articoli e a impaginarli?
Sebbene insomma l'intento del ministero appaia buono - cercare di evitare gli abusi, gli stage reiterati, ma contemporaneamente non chiudere ermeticamente tutte le porte, per non rischiare di vietare anche le buone opportunità - la Repubblica degli Stagisti teme che non sia stata presa sufficientemente in considerazione la tendenza tipica italiana ad aggirare e storcere e deformare le leggi a proprio vantaggio. L'interpretazione dei 6 mesi riferiti al tirocinio e non alla singola persona era senz'altro auspicabile: il timore è che le righe successive possano però provocare nei prossimi mesi piccoli e grandi disastri.

Eleonora Voltolina

Per saperne di più su questo argomento:
- Nuova normativa sui tirocini nella manovra di Ferragosto, il diario di bordo: tutti gli articoli, gli approfondimenti e le interviste della Repubblica degli Stagisti

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