Attivazioni e riattivazioni di tirocini durante il Covid, le nuove indicazioni della Lombardia

Scritto il 09 Nov 2020 in Notizie

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L'emergenza Coronavirus impatta in maniera massiccia sul mondo del lavoro, e di conseguenza anche su quello degli stage. Ma quali sono oggi le possibilità alternative previste per la gestione dei tirocini? Quali protocolli di sicurezza si applicano agli stagisti? E’ possibile attivare nuovi tirocini direttamente in modalità “a distanza”? E prorogare invece quelli sospesi e poi magari scaduti durante il periodo di emergenza Covid–19? Come si gestiscono gli stage presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione? Pochi giorni fa la Regione Lombardia, dove si svolge ogni anno oltre un quinto dei tirocini di tutta Italia, ha reso pubbliche trentatré FAQ aggiornate sulla “gestione dei tirocini nell'ambito dell'emergenza Covid-19”: un aggiornamento delle FAQ già esistenti “ai sensi delle ultime disposizioni governative e regionali”.

Qui di seguito le FAQ.

stage lavoro regione lombardia covid1. LINEE GENERALI SULL’ATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE DEI TIROCINI

1.1 Da quando è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza Covid–19?
A partire dal 18 maggio 2020 è possibile attivare nuovi tirocini extracurriculari e curriculari per soggetti maggiorenni (anche universitari) e riattivare quelli sospesi per emergenza Covid-19, unicamente negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative e regionali.

1.2 Quali sono le possibilità alternative previste per la gestione dei tirocini nel periodo di emergenza?
1. Sospendere il tirocinio:
a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi
b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono  alla stessa unità operativa e adibiti  alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali. Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato (vd. punto 3).
2. Far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smart working, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza formativa non in presenza. In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.
Resta ferma la possibilità di interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l’attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell’inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all’andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

2. VERIFICHE OBBLIGATORIE PRIMA DELL’ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE DEI TIROCINI

2.1 Quali condizioni è necessario verificare prima della attivazione/riattivazione di un tirocinio?
Prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare:  
1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).
In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.

2.2 Quali protocolli di sicurezza si applicano ai tirocinanti?
Ai tirocinanti devono essere applicate le disposizioni/protocolli previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro (struttura/azienda ospitante) ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. A tal fine, è necessario tenere conto anche delle misure contenute nelle corrispondenti schede tecniche delle recenti ordinanze regionali.
In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale

2.3 Quali sono i requisiti che deve verificare il soggetto promotore e con quale modalità?
Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:
- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;
- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l’obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere  svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;
- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l’assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;
- assicura tutti gli  altri elementi che caratterizzano e qualificano l’esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi “a distanza”.

2.4 Cosa viene richiesto al soggetto ospitante?
Il soggetto ospitante:
- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle recenti ordinanze regionali;
- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smartworking);

2.5 Come si gestisce il tirocinio nel caso di orario notturno a seguito delle ultime restrizioni sugli spostamenti e la mobilità delle persone?
L’orario di svolgimento del tirocinio dovrà rispettare le disposizioni governative e regionali relative alle restrizioni sugli spostamenti e la mobilità delle persone.

3. ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE DEI TIROCINI IN MODALITA’ A DISTANZA

3.1 E’ possibile attivare/riattivare nuovi tirocini nella modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working)?
Nella nuova fase dell’emergenza Covid-19 e fino a tutta la durata della stessa, è possibile attivare nuovi tirocini/riattivare o proseguire i tirocini, sia in presenza che nella modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working).

stage lavoro regione lombardia covid3.2 Quali sono le condizioni richieste per la prosecuzione del tirocinio con modalità alternative alla presenza in azienda?
Le condizioni richieste sono:
- Coerenza dei contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio con la modalità di svolgimento a distanza,
- Disponibilità da parte del soggetto ospitante di tecnologie telematiche,
- I sistemi utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.
Inoltre, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia.

3.3 In quali casi è preferibile la modalità a distanza?
La modalità “a distanza” deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

3.4 Quali adempimenti amministrativi richiesti vengono richiesti nel caso di svolgimento del tirocinio a distanza?
In relazione agli aspetti formali, se il tirocinio si svolge in questa modalità nonè dovuta alcuna ulteriore comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie, a parte ovviamente la Comunicazione di avvio nel caso di nuovi tirocini o la Comunicazione di proroga al momento del recupero della sospensione nel caso dei tirocini riattivati. Resta inteso che nel fascicolo del tirocinante, o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alle coperture assicurative e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

3.5 Quali sono i documenti che si devono utilizzare durante lo svolgimento del tirocinio in modalità a distanza?
I documenti cartacei devono contenere tutti i dati necessari per tracciare e comprovare lo svolgimento regolare delle attività previste. E’ indispensabile tenere agli atti la documentazione completa nel caso di eventuali verifiche ispettive da parte degli enti competenti.
Per quanto riguarda l’utilizzo di modalità alternative a quella cartacea, ad es. per le attività svolte a distanza, è necessario che soggetto promotore e soggetto ospitante concordino i termini e gli strumenti necessari per garantire la tracciabilità.
 
3.6 Se viene attivato un tirocinio in modalità smart working (totalmente o parzialmente) seguendo il modello organizzativo adottato dall'azienda, potrà proseguire con la stessa modalità anche se le deroghe concesse in questo periodo dovessero cessare i loro effetti?
Se il tirocinio è stato avviato durante il periodo di emergenza Covid-19 scegliendo come modalità di svolgimento lo smart working in coerenza con gli obiettivi definiti nel PFI, nel caso in cui la data di conclusione naturale non ricada più nel periodo emergenziale, lo stesso può proseguire con questa modalità fino alla data di conclusione inizialmente programmata.

4. CALCOLO DELLA DURATA E GESTIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TIROCINIO


4.1 In quali casi è prevista la sospensione dei tirocini per causa “emergenza epidemiologica Covid-19”?
Il tirocinio extracurriculare può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) per motivi legati all’emergenza epidemiologica e per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti. Quindi, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 è prevista la sospensione dei tirocini in corso:
- in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi
- in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.
- in caso di isolamento fiduciario o quarantena obbligatoria del tirocinante (in analogia con i periodi di sospensione per malattia).
Il periodo di sospensione può essere recuperato. E' necessario predisporre un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

4.2 Come si calcola la durata complessiva del tirocinio?

Per quanto riguarda il computo della durata del tirocinio, la durata complessiva dello stesso, al netto dei periodi di sospensione, non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

4.3 In che modo viene comunicata la sospensione del tirocinio?
Per i tirocini sospesi in applicazione delle norme sanitarie per l'emergenza epidemiologica Covid-19 dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, che dovrà riportare la dicitura “Addendum - emergenza epidemiologica Covid-19”, dovrà essere tenuto agli atti.

4.4 Come vengono recuperati i periodi di sospensione?
I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica Covid-19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del periodo inizialmente previsto. La durata complessiva del tirocinio non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

4.5 Quali sono i criteri per il calcolo del periodo da recuperare?
Il calcolo del periodo da recuperare (periodo trascorso tra la sospensione e la riattivazione) si effettua partendo dalla data di blocco dello svolgimento dei tirocini per emergenza Covid–19 fino alla data di ripresa dell'attività aziendale che comunque non può essere antecedente al 18 maggio, data in cui Regione  Lombardia, con nota del 15 maggio 2020, ha disposto l’attivazione di nuovi tirocini e la riattivazione dei tirocini sospesi. Il recupero del periodo di sospensione avviene sempre nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (DGR 7763 del 17 gennaio 2018).

4.6 E’ possibile recuperare il periodo di sospensione per quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario?
I periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all’esito definitivo di negatività possono essere considerati “sospensione per giustificato motivo” e quindi recuperati successivamente, tramite proroga, nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini. In quel caso va predisposto un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni. Si precisa che il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid–19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

4.7 Come si deve gestire un tirocinio attivato presso esercizi commerciali soggetti a restrizioni ai sensi dei provvedimenti emanati?
In caso di tirocini attivati presso esercizi commerciali per i quali è prevista la chiusura nel fine settimana o la riduzione di orario ai sensi dei provvedimenti emanati, il tirocinante sarà considerato assente giustificato, non sarà necessario rimodulare l’orario e il periodo di inattività potrà essere oggetto di recupero per sospensione nel rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalle linee di indirizzo.
 
5. GESTIONE DELLE PROROGHE

5.1 Quando deve essere comunicata la proroga?
Si invita i soggetti interessati a comunicare formalmente la proroga prima della scadenza naturale del tirocinio. Le operazioni sull’attuale sistema informativo regionale (GEFO) sono le stesse che si utilizzano per la comunicazione delle proroghe convenzionali. Per i tirocini scaduti e non prorogati durante il periodo di sospensione per emergenza Covid–19 vedi FAQ 6.1 “TIROCINIO A COMPLETAMENTO”.

5.2 Come si gestisce la proroga di un tirocinio che non ha subito sospensioni?
Nel caso di proroghe di tirocini che non hanno subito una sospensione, il soggetto promotore dovrà procedere all’aggiornamento e formalizzazione del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L’aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie  assicurative obbligatorie, responsabilità civile verso terzi e gli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Potranno essere aggiornate anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso. A seguito dell’aggiornamento il soggetto promotore dovrà formalizzare il nuovo PFI/PP.

5.3 Come si gestisce la proroga nel caso in cui la scadenza del tirocinio non ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva?
Nei casi in cui la scadenza del tirocinio non ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, prima della scadenza naturale del tirocinio, dovrà essere effettuata sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione. In tal caso dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, dovrà riportare la dicitura “Addendum - emergenza epidemiologica Covid-19” e dovrà essere caricato sul portale regionale allegando una copia al momento della registrazione della proroga da effettuare sul sistema informativo GEFO.

5.4 Come si gestisce il tirocinio qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale?
Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale:
a) nel caso di tirocinio non scaduto durante il periodo di emergenza, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell’inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo  di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all’andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.
b) Nel caso di tirocinio scaduto durante la fase di emergenza, la Comunicazione di cessazione non è dovuta in quanto il mancato recupero del periodo di sospensione, non si configura come un'interruzione (intesa come conclusione prima della scadenza naturale inizialmente programmata).

6. GESTIONE DEI TIROCINI SCADUTI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID –19 –TIROCINIO A COMPLETAMENTO

6.1 E' possibile prorogare un tirocinio che era stato sospeso e che poi è scaduto durante il periodo di emergenza Covid–19?
TIROCINIO A COMPLETAMENTO.
- Nel caso in cui il tirocinio sospeso sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un “nuovo” tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale. Il soggetto promotore, quindi, verificata la volontà delle parti e la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla ripresa del percorso, potrà procedere con un Tirocinio a completamento.L’attivazione del tirocinio a completamento deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da completare.

6.2 Nel caso di tirocinio scaduto durante il periodo di emergenza è possibile recuperare con il Tirocinio a completamento un periodo di sospensione pari a 15 giorni solari?
No. Le indicazioni di cui alla FAQ 6.1 si applicano ai tirocini scaduti durante il periodo di emergenza Covid 19 che siano stati sospesi per un periodo di tempo pari o superiore a 30 giorni solari.

6.3 Come si calcola la durata del tirocinio a completamento?
La durata  minima è di 30 giorni solari e dovrà essere pari al periodo di sospensione avvenuto nel tirocinio da cui origina il completamento e, comunque, entro i limiti della durata originaria del tirocinio, attestata dal certificato sanitario o da altro documento idoneo a comprovare l’effettiva sospensione. Tale documentazione dovrà essere inserita nel Dossier Individuale del tirocinante.

6.4 Quali sono gli adempimenti amministrativi previsti nel caso del tirocinio a completamento?
Il  tirocinio a completamento deve essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di avviamento da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione del tirocinio da completare. La durata dello stesso dovrà corrispondere al periodo trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale.

6.5 Come si gestisce la Convenzione nel caso in cui sia scaduta?
Qualora la Convenzione da cui origina il tirocinio da completare sia scaduta, la stessa deve essere integrata con la seguente dicitura: “Le Parti concordano di prorogare la presente convenzione alla data di conclusione del tirocinio a completamento (indicata nel Progetto Formativo Individuale):
del tirocinante Sig________ cognome nome (in caso di convenzione individuale),
dei seguenti tirocinanti, (in caso di convenzioni collettive): Sig ______ , Sig________; .....
La Convenzione integrata dovrà essere nuovamente firmata dal soggetto promotore (denominazione soggetto promotore riportata in automatico dal sistema) e dal soggetto ospitante senza necessità di applicare una nuova marca da bollo.

6.6 Cosa deve prevedere il PFI nel caso del tirocinio a completamento?

Il PFI/PP del tirocinio a completamento deve fare riferimento agli obiettivi formativi già indicati nel PFI/PP del tirocinio da cui origina il completamento, senza prevedere l’acquisizione di nuove competenze. Ciò comporta, da parte del soggetto promotore, l’aggiornamento e la formalizzazione del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da completare. L’aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Tutta la documentazione attestante l’eccezionalità dell’evento dovrà essere tenuta nel Dossier Individuale del tirocinante relativo al Tirocinio a completamento.

6.7 Il tirocinio a completamento può essere prorogato?
Al termine del tirocinio a completamento, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

7. GESTIONE DEI TIROCINI PRESSO AZIENDE CHE USUFRUISCONO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

7.1 Come si gestiscono i tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc.)?
Nel il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, il soggetto ospitante:
“ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.”
Esclusivamente per la fase transitoria legata all’emergenza Covid-19, al fine di assicurare la continuità dei tirocini già avviati, è consentita la continuità o l’eventuale riattivazione di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione anche nei casi dove i lavoratori, della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sono stati sospesi a ore o a rotazione, fermo restando quanto disciplinato dal paragrafo 2.2 delle Linee di indirizzo sopra menzionate (ovvero il tirocinio attivo in modalità “a distanza” e con la presenza operativa del tutor, affinché il tutoraggio sia comunque garantito). Nel caso in specie, pertanto, in analogia a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali, la riattivazione sarà possibile unicamente in presenza di “accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”. L’accordo dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto promotore.

7.2 L’azienda ospitante ha richiesto la Cassa integrazione per tutti i settori ma non la sta utilizzando, i tirocini sospesi possono essere riattivati anche in assenza di accordo?
Qualora la sospensione parziale (a rotazione o a ore) non coinvolga lavoratori con le stesse mansioni del tirocinante, il tirocinio può essere attivato/riattivato senza la necessità che sia previsto in accordi con le organizzazioni sindacali, fermo restandola presenza operativa del tutor, affinché il tutoraggio sia comunque garantito.

7.3 In assenza di accordo, il tirocinio deve essere sospeso anche nel caso in cui l’azienda che fruisce di ammortizzatori sociali non ha lavoratori della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sospesi a ore o a rotazione?
Qualora la sospensione parziale (a rotazione o a ore) non coinvolga lavoratori con le stesse mansioni del tirocinante, il tirocinio può essere attivato/riattivato senza la necessità che sia previsto in accordi con le organizzazioni sindacali, fermo restando la presenza operativa del tutor, affinché il tutoraggio sia comunque garantito.

8. ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

8.1 In base a quanto disposto da Regione Lombardia per il periodo di emergenza Covid-19, è possibile presentare nuovi tirocini extracurriculari per cittadini non comunitari residenti all’estero (tirocini extra UE)?

I cittadini non comunitari (nazionalità extra UE) residenti all’estero che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono attivare un tirocinio in Italia tramite una specifica procedura disposta dalla normativa regionale (DGR 4732 del 22.01.2016 e d.d.u.o. 909 del 12.02.2016). In generale, l’ammissibilità del progetto e l’attivazione del tirocinio è soggetta alle limitazioni sulla mobilità tra paesi vigenti al momento della valutazione della domanda. Si ricorda che, come previsto dalle disposizioni regionali, il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari Esteri. Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del progetto formativo redatti e validati dalla Regione. La persona straniera residente all’estero viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Qui la pagina Tirocini extracurricolari / indicazioni operative sul sito della Regione Lombardia

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