Rossella Nocca
Scritto il 21 Apr 2018 in Approfondimenti
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Con la delibera della giunta provinciale n.1953 del 24 novembre 2017, subito esecutiva, la provincia autonoma di Trento ha approvato “Criteri e modalità per l’applicazione dei tirocini formativi e di orientamento”. Ha così recepito le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” contenute nell’accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio scorso, e lo ha fatto rispettando la scadenza, fissata al 25 novembre 2017.
Il testo è frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali e, prima di approdare in giunta regionale, è stato discusso e approvato dalla Commissione provinciale per l’impiego. In vari passaggi, la normativa provinciale si discosta dalle linee guida nazionali. Innanzitutto, in continuità con la precedente normativa (risalente al 2014), essa contempla solo la categoria dei tirocini formativi e di orientamento, e non quella dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo. Fermo restando che lo stage - oltre che ai neodiplomati e neolaureati a meno di 12 mesi dal conseguimento dell'ultimo titolo - resta aperto ai soggetti in stato di disoccupazione, ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori a rischio disoccupazione, ai soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e ai soggetti disabili e svantaggiati.
E ancora, a differenza delle linee guida nazionali, quelle della provincia di Trento non fissano solo il tetto minimo del rimborso - sempre di 300 euro al mese - ma anche quello massimo, che ammonta a 600 euro mensili, come nella normativa precedente. «Questa regola era stata introdotta per ricondurre il tirocinio al suo ruolo di strumento formativo» spiega alla Repubblica degli Stagisti Andrea Grosselli, segretario confederale della Cgil Trentino con delega alle politiche del lavoro «perché esistevano casi in cui la borsa rischiava di rappresentare una retribuzione più che un’indennità».
Un’altra variazione significativa rispetto alle linee guida nazionali riguarda la platea di imprese ritenute idonee a ospitare tirocinanti. Con la nuova normativa provinciale, potranno avere un tirocinante anche le aziende prive di lavoratori dipendenti. «Questo passaggio ci lascia perplessi, perché» commenta Grosselli «anche se è plausibile che in alcuni campi di lavoro autonomo – si pensi alle imprese di manutenzione edile o all’idraulico – ci siano imprese che possono avere funzione formativa, è difficile per un lavoratore autonomo riuscire ad assolvere a tale funzione. Per questo vigileremo affinché non si faccia un abuso di questo tipo di tirocinio. Inoltre, vista la vocazione turistica del territorio, controlleremo che non ci sia una sostituzione del lavoro dipendente stagionale con il tirocinio».
Proprio l’impianto di monitoraggio e di controllo è uno dei punti di forza delle politiche del lavoro nella provincia autonoma di Trento. «Abbiamo un’agenzia per il lavoro tripartita, che comprende organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali e istituzioni locali» spiega il sindacalista «e inoltre i Centri per l’impiego funzionano bene: questo è garanzia di una reale applicazione della normativa». Per chi trasgredisce sono fissate precise sanzioni, ad esempio la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio comporta per il soggetto ospitante una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 a un massimo di 6mila euro. Per le violazioni non sanabili, in continuità con le linee guida nazionali, si stabilisce l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi - che possono crescere fino a 24 in caso di “recidiva” - per il soggetto promotore e/o ospitante dall’attivazione di nuovi tirocini.
Per quanto riguarda la durata fissata per i tirocini extracurriculari, essa è in linea con la normativa nazionale. Anche se il testo parla di una durata massima non superiore ai sei mesi (proroghe comprese), esso prevede anche il rinnovo per un periodo massimo di sei mesi – quindi per un totale di dodici - per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio disoccupazione e i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Per i soggetti disabili e i soggetti svantaggiati la durata massima è rispettivamente fissata a 24 e 12 mesi. Sempre in linea con la normativa nazionale, la durata minima non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali è ridotta a un mese.
Sempre in riferimento ai tirocini extracurriculari, in un provvedimento a margine, la provincia di Trento ha introdotto per i tirocini extracurriculari un "contributo a favore della previdenza complementare". In particolare, i tirocinanti extracurriculari di età inferiore a trentasei anni e la cui indennità di partecipazione è a carico dell'Agenzia del lavoro (es. disabili e disoccupati di lunga durata), facendo apposita domanda, possono ricevere un contributo pari al 33% della borsa, sotto forma di contributi versati al Fondo di previdenza complementare a cui sono iscritti. Un segnale per dare continuità al risparmio previdenziale, ovviando a quello che è avvertito come uno dei principali limiti della forma del tirocinio. Per il momento si tratta di una misura ancora sperimentale e residuale: solo una dozzina le domande pervenute da gennaio 2017.
Su una popolazione di circa 84mila persone tra i 15 e i 29 anni, secondo l'ultimo Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i tirocini extracurriculari attivati nella provincia autonoma di Trento nel 2016 sono stati 2.658, e negli ultimi anni il numero si è mantenuto più o meno costante. Resta ora da capire se le nuove regole porteranno dei cambiamenti sia nelle modalità di utilizzo che nella quantità di tirocini attivati.
Rossella Nocca
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