Tirocini durante l'emergenza Covid, diciotto chiarimenti della Regione Lombardia

Scritto il 19 Apr 2020 in Notizie

Giovedì 16 aprile la Regione Lombardia ha messo in circolazione un documento di FAQ (frequently asked questions) per chiarire i principali dubbi sulla gestione dei tirocini nell’ambito dell’emergenza Covid – 19.

Le riportiamo qui sotto, a beneficio delle decine di migliaia di stagisti e aziende che ospitano stage ed enti che attivano stage operanti in Lombardia (dove in media si svolgono 75mila stage extracurricolari ogni anno, il 22% del totale nazionale). Il documento al momento non risulta pubblicato sul sito della Regione Lombardia.

stage lavoro coronavirus1.- Alla luce delle disposizioni emanate dal governo, come possono essere gestiti i tirocini in corso?
Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato nelle note di Regione Lombardia del 12 e del 30 marzo u.s., si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 10 marzo 2020, le Regioni hanno concordato di sospendere lo svolgimento dei tirocini extracurriculari e di inclusione sociale. E quindi non possono esserne attivati di nuovi fino al permanere delle attuali restrizioni. 
Tuttavia, laddove sussistano le condizioni, è possibile continuare a svolgere il tirocinio in corso mediante forme alternative alla presenza in azienda (modalità a distanza assimilabili allo smart working).
Queste disposizioni, stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, sono soggette a continui aggiornamenti in base alle decisioni assunte dal tavolo di coordinamento delle Regioni.
Si precisa che, a seguito del DPCM del 10 aprile 2020 che proroga le restrizioni fino al 03 maggio 2020 e dell’Ordinanza  Regionale n° 528 del 11 aprile 2020, rimangono invariate le disposizioni sui tirocini.

2.- Nel caso di un tirocinio in corso, quali sono le opzioni per lo svolgimento delle attività durante il periodo dell'emergenza Covid – 19 ?
E’ possibile adottare una delle seguenti soluzioni:
1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l’attuale situazione;
2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine della stessa;
3. far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante con modalità alternative alla presenza in azienda. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità.  Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio con modalità alternative alla presenza in azienda, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.

3.- In base a quanto disposto da Regione Lombardia, è possibile presentare nuovi tirocini extracurriculari per cittadini non comunitari residenti all’estero?
In virtù delle attuali restrizioni emergenziali, le richieste di ammissibilità dei progetti da parte del Nucleo di Valutazione di Regione Lombardia vengono sospese. Con l’avvio della seconda fase dell’emergenza, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla ripresa delle attività produttive (e subordinatamente all’emanazione dei questi ultimi) Regione Lombardia darà nuove indicazioni, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali, in merito alla possibilità di riprendere l’attivazione di nuovi tirocini.

4.- Alla luce delle ultime disposizioni di Regione Lombardia (comunicato del 30 marzo), è possibile attivare nuovi tirocini in modalità alternative alla presenza in azienda?
NO. Non è possibile attivare nuovi tirocini fino al permanere delle attuali restrizioni. Il divieto di attivazione di nuovi tirocini si applica durante il periodo di emergenza indipendentemente dal settore di attività economica della azienda.
Le opzioni per lo svolgimento delle attività indicate nel comunicato del 12 marzo  (tra queste le modalità alternative alla presenza in azienda), riguardano i tirocini avviati prima del periodo di emergenza Covid – 19.  
Con l’avvio della seconda fase dell’emergenza, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla ripresa delle attività produttive (e subordinatamente all’emanazione dei questi ultimi) Regione Lombardia darà nuove indicazioni, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali, in merito alla possibilità di riprendere l’attivazione di nuovi tirocini.

5.- Come viene considerata la sospensione del tirocinio per l'emergenza epidemiologica Covid – 19?
Nel caso di sospensione del tirocinio per l'emergenza epidemiologica Covid – 19, il tempo della stessa è determinato dalla durata del periodo di emergenza e dal superamento delle restrizioni previste nelle varie disposizioni governative.

6.- In che modo viene comunicata la sospensione del tirocinio?
Per i tirocini sospesi in applicazione delle norme sanitarie per l'emergenza epidemiologica Covid – 19 dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di sospensione. Tale documento, che dovrà riportare la dicitura “Addendum - emergenza epidemiologica Covid – 19”, dovrà essere tenuto agli atti. 

7.- Quali sono le condizioni richieste per la prosecuzione del tirocinio con modalità alternative alla presenza in azienda?
Le condizioni richieste sono:
- Coerenza dei contenuti del progetto formativo e delle attività oggetto del tirocinio con la modalità di svolgimento a distanza,
- Disponibilità da parte del soggetto ospitante di tecnologie telematiche,
- I sistemi utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.
Inoltre, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia.

8.- Come si calcola la durata del tirocinio in caso di sospensione?
Il periodo di sospensione non rientra nel computo della durata complessiva del tirocinio. La stessa, al netto dei periodi di sospensione, rimane soggetta ai limiti previsti al punto 3.4 delle Linee guida salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

9.- Come vengono recuperati i periodi di sospensione?
I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica Covid – 19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del periodo inizialmente previsto salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

10.- Durante il periodo di emergenza, sono bloccate le proroghe dei tirocini?
Durante il periodo emergenziale non sono bloccate le proroghe dei tirocini già attivati, siano questi sospesi oppure svolti con modalità alternative alla presenza in azienda, dato che in questi casi non si tratta dell'attivazione di un nuovo tirocinio.

11.- Come si gestiscono le proroghe dei tirocini sospesi per l’emergenza epidemiologica Covid – 19?
I tirocini sospesi per l'emergenza epidemiologica Covid – 19 vanno prorogati per un tempo pari al periodo di sospensione e fino al raggiungimento della durata inizialmente prevista, e cioè, a completamento del tempo inizialmente indicato nel PFI salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

12.- Come si gestiscono le proroghe dei tirocini svolti in modalità alternative alla presenza in azienda durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid – 19 ?
I tirocini svolti con modalità alternative alla presenza in azienda che scadono durante il periodo emergenziale possono essere prorogati, nel rispetto della durata massima complessiva prevista dalle linee guida salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

13.- Quando deve essere comunicata la proroga?
La comunicazione di proroga va inserita prima della scadenza naturale (iniziale) del tirocinio sospeso. Le operazioni sul sistema informativo GEFO sono le stesse che si utilizzano per la comunicazione delle proroghe convenzionali.

14.- E' possibile prorogare un tirocinio che era stato sospeso e che poi è scaduto durante il periodo di emergenza Covid – 19?
Tecnicamente il tirocinio sospeso che non è stato prorogato prima della scadenza naturale (iniziale) risulterà a tutti gli effetti scaduto. L’attivazione, una volta superata la fase di emergenza, di un nuovo tirocinio con la stessa azienda sarà possibile a seguito di eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

15.- Come si gestiscono le proroghe nel caso di tirocini la cui scadenza naturale è prevista a breve?
Anche nel caso di tirocini sospesi a breve distanza dalla data di scadenza naturale, la proroga è prevista a completamento della durata complessiva nel rispetto dei limiti previsti dalle linee di indirizzo regionali salvo eventuali deroghe disposte dalle Regioni nell’ambito della gestione della fase post emergenza, le stesse che verranno opportunamente comunicate.

16.- E' possibile interrompere un tirocinio con scadenza naturale durante il periodo di emergenza Covid – 19?
Si. E’ possibile interrompere un tirocinio con scadenza naturale durante la fase emergenziale se si ritiene che nel periodo di svolgimento del tirocinio effettivamente trascorso fino a quel momento, gli obiettivi formativi previsti nel PFI sono stati raggiunti.

17. - Come si devono gestire i tirocini nel caso in cui l’azienda richieda la Cassa integrazione per emergenza Covid – 19?
 a) I tirocini devono essere sospesi dove l’attività lavorativa è sospesa. La sospensione segue le regole già disciplinate per tutti gli altri tirocini (vedi FAQ n° 6, 8 e 9).
b) i tirocini possono continuare nel caso in cui la fruizione della Cassa integrazione sia a rotazione o a ore e siano rispettate le seguenti condizioni fondamentali:
- l’attività su cui è impegnato il tirocinante non sia stata sospesa
- il tutoraggio sia garantito. L’eventuale sostituzione del tutor aziendale è ammessa solo a fronte di modifica della convenzione di tirocinio tramite sottoscrizione di un apposito addendum.
Si precisa che, durante il periodo emergenziale, anche i tirocini attivati presso aziende in cui la fruizione della Cassa integrazione sia a rotazione o a ore possono continuare soltanto con modalità alternative alla presenza in azienda, sempre che sussistano le condizioni fondamentali sopra riportate.
Anche in questo caso dovrà essere predisposto un addendum alla convenzione di tirocinio indicando il periodo di Cassa Integrazione. Tale documento, che dovrà riportare la dicitura “Addendum Cassa Integrazione - emergenza epidemiologica Covid – 19”, dovrà essere tenuto agli atti. 

18.- In caso di sospensione, come si calcola l'indennità di partecipazione?
Rispetto all’erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida “Durata del tirocinio” in merito alla sospensione o all’eventuale riparametrazione dell’indennità.  

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