I tirocini nel mezzo del cammin della riforma

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 02 Giu 2012 in Notizie

Riforma Fornero, l'articolo sugli stage resiste. stage lavoroNonostante il parere contrario della Conferenza delle Regioni, che aveva chiesto al Senato addirittura di eliminare quell'articolo, il passaggio sui tirocini ha resistito.
Con 231 voti favorevoli, 33 contrari e 9 astenuti, giovedì 31 maggio il Senato ha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (ddl 3249), che ora passa all'esame della Camera dei deputati.
Rispetto all'articolo 12 - quello appunto sugli stage - è bene ricordare che esso non è, a differenza del resto delle disposizioni (per esempio quelle sui contratti a progetto e sulle partite Iva), immediatamente prescrittivo. Ciò significa che i principi che contiene - a cominciare dal diritto per gli stagisti di ricevere un compenso - non saranno immediatamente operativi una volta terminato l'iter e approvata in via definitiva la riforma. L'articolo 12 é infatti un impegno che il governo si prende a legiferare, d'intesa con le Regioni, entro sei mesi dalla legge, producendo quindi un testo autonomo (probabilmente un decreto legislativo). Che indicativamente dovrebbe vedere la luce ed entrare in vigore tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. É dunque del tutto fuorviante parlare di "riforma degli stage" per la riforma Fornero: tutto resterà invariato ancora per molti mesi.
In ogni caso il testo dell'articolo 12 del ddl Fornero è significativo, ed é dunque importante seguirne le evoluzioni. Esso infatti dopo il passaggio in Senato non è rimasto uguale alla formulazione originaria. Ecco le modifiche apportate. Il prologo passa da «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi» a una formula più sintetica: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri».
I criteri restano quattro. Il primo e il secondo risultano invariati: «revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo», col riferimento implicito all'apprendistato, e «previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività».
Il terzo criterio, originariamente formulato come «individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative, in misura variabile da mille a seimila euro, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689» diventa molto più stringato: «individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza». E il quarto da «previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta» passa a «il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta».
Il nuovo testo prevede poi un secondo comma in cui viene ripresa la parte sulle sanzioni pecuniarie, che era stata eliminata dal terzo criterio: «In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689». E chiude con un terzo comma: «Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Le modifiche, apparentemente impercettibili, hanno invece un certo valore. Una si può leggere in chiave positiva, le altre tre invece in negativo. Quella positiva riguarda il passaggio sul compenso degli stagisti: la generica «previsione di non assoluta gratuità» diventa più chiaramente un «riconoscimento di una congrua indennità», con un aggettivo significativo, «congrua», che dovrebbe dissuadere i soggetti ospitanti (le aziende private, gli enti pubblici e le associazioni non profit che ospitano gli stagisti) dal fare i furbi prevedendo un rimborso spese troppo basso.
Le altre tre modifiche però non sono altrettanto positive. Il fatto che nella prima parte del primo comma  scompaia il riferimento al decreto legislativo mette un punto interrogativo rispetto a quale forma prenderà questo atto normativo, che viene definito genericamente «accordo», e di conseguenza quale forza di legge avrà.
Legare poi la sanzione amministrativa, cioè la multa da mille a 6mila euro, solo alla mancata corresponsione del compenso allo stagista è molto pericoloso: perché molte altre possono essere le forme di abuso in questo campo. Era dunque molto più efficace la precedente versione del testo, in cui le sanzioni erano previste in caso si fossero riscontrate mancanze di qualsiasi tipo rispetto alla «assenza degli elementi qualificanti del tirocini». Con questa formulazione, invece, basterà che il soggetto ospitante non violi la prescrizione del rimborso spese, e poi per tutto il resto non dovrà temere niente.
L'ultimo aspetto peggiorativo del testo riguarda il terzo comma. La frase «non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» infatti è apparentemente "standard" e innocua, ma in realtà potrebbe depotenziare in maniera sostanziale l'efficacia del futuro provvedimento normativo, concedendo agli enti pubblici una deroga rispetto al compenso dei tirocini. Cominciare a dare un'indennità, infatti, significa inevitabilmente generare «nuovi oneri a carico della finanza pubblica». Magari non «maggiori», perchè si potrebbero sempre rimodulare i bilanci e reperire i fondi  necessari tagliando su altre voci meno indispensabili: ma certamente «nuovi». E allora, se persisterà questa dicitura, la stragrande maggioranza degli enti pubblici potrebbe continuare a non dare nemmeno un euro di rimborso spese ai propri tirocinanti, trincerandosi dietro quella frase. Lo stesso identico problema si è verificato proprio poco tempo fa, con il rimborso spese obbligatorio a favore dei praticanti introdotto dal decreto liberalizzazioni (al comma 4 dell'articolo 9): l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di non ritenere di doversi adeguare alla prescrizione, proprio in ragione del comma "niente nuovi o maggiori oneri". E che molti altri enti pubblici potrebbero essere "costretti" a seguire questo esempio.
La Repubblica degli Stagisti auspica che la Camera dei deputati, cui ora arriverà il disegno di legge, recepisca queste problematiche e si adoperi per porvi rimedio - in modo da non depotenziare già in partenza quello che potrebbe essere un ottimo "canovaccio" per avere finalmente linee guida coerenti e tutelanti per gli stagisti, e in grado di uniformare i requisiti minimi su tutto il territorio nazionale.

Eleonora Voltolina

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