Posso fare uno stage se sono titolare di partita Iva? Risponde «l'avvocato degli stagisti», la nuova rubrica dedicata agli aspetti giuridici dello stage

Sergio Passerini

Sergio Passerini

Scritto il 21 Ott 2010 in Approfondimenti

Prosegue «L'avvocato degli stagisti», rubrica bisettimanale della Repubblica degli Stagisti curata da Evangelista Basile e Sergio Passerini, avvocati dello studio legale Ichino Brugnatelli. Basile e Passerini approfondiscono di volta in volta casi specifici sollevati dai lettori. La domanda di questa settimana arriva dal Forum.

«Ciao a tutti, sono stata selezionata per uno stage presso un'agenzia per il lavoro a Roma. Il problema è sorto al momento dell'attivazione, poichè mi è stato detto che non posso fare lo stage perchè in possesso di una partita Iva e supero i 4.800 euro all'anno. Mi è stato consigliato di chiuderla, ma non mi è possibile. Vorrei sapere se si tratta di una normativa nazionale o se si tratta di normative proprie dell'ente di attivazione dello stage. Cosa posso fare?»


Non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma di legge che escluda dal novero dei possibili beneficiari del tirocinio formativo chi sia titolare di una partita Iva o percepisca un reddito annuale superiore all’importo indicato alla lettrice da chi le ha negato lo stage.  È possibile che l’azienda e l’ente promotore concordino che lo stage venga offerto solo a soggetti privi di altri redditi di lavoro autonomo o subordinato -
ma questa è appunto una scelta, che tra l'altro avrebbe dovuto essere resa nota  preventivamente ai candidati allo stage. L’azienda non può comunque fondare il suo rifiuto sulle norme di legge nazionali applicabili in materia.
I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per accedere ai tirocini  sono infatti quelli indicati dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dall’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 142/1998, vale a dire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’appartenenza a una delle seguenti categorie di soggetti: studenti della scuola secondaria; inoccupati o disoccupati; allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; studenti universitari e di dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; persone «svantaggiate» (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in siuazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione); portatori di handicap.
Tra i potenziali beneficiari di stage possono inoltre essere ricompresi anche i soggetti occupati, per i quali il periodo di tirocinio dovrà tuttavia coincidere con una fase di sospensione del rapporto di lavoro; l’esperienza formativa dovrà essere compiuta presso un datore di lavoro diverso da quello dal quale dipendono e dovrà essere finalizzata alla formazione in mansioni differenti da quelle svolte presso l’azienda già datrice di lavoro. Tale ulteriore ipotesi è desumibile dall’art. 5 della legge n. 53 del 2000, che prevede a favore dei lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro la possibilità di «richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa». La stessa disposizione definisce congedo per formazione quel periodo di sospensione dal lavoro «finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studi di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro».
Nessuna norma di legge, inoltre, vieta al soggetto che presenti i requisiti soggettivi sopra elencati e che sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale di impegnare la parte libera della propria giornata in uno stage presso un’azienda diversa da quella dalla quale dipende, sempre che l’esperienza formativa abbia per oggetto mansioni differenti da quelle già svolte. Si pensi al caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale", che impegna cioè solo alcuni giorni alla settimana o al mese o solo qualche mese durante l’anno: i soggetti titolari di tali rapporti di lavoro potranno senz’altro accedere a stage compatibili – per l’impegno richiesto – con il loro tempo libero. 
Allo stesso modo nel novero dei beneficiari dei tirocini formativi rientrano anche coloro che rendono prestazioni di lavoro autonomo e che sono titolari di partita Iva. Si pensi, sempre per esempio, a uno studente universitario appassionato di musica, che pubblichi i suoi articoli su alcune riviste specializzate e che per tali articoli venga compensato verso emissione di fattura: non vi sarebbe motivo per negargli la possibilità di fare uno stage.
Concludendo: per l’accesso a un’esperienza formativa basta avere, se non ci sono indicazioni diverse nel bando o nella convenzione di stage, semplicemente i requisiti soggettivi individuati dalle leggi sopra citate. Non sono rilevanti né la contemporanea titolarità di partita Iva né la contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, purché compatibili. È chiaro che, in ogni caso, il tirocinio non potrà avvenire presso la stessa azienda per la quale lo stagista già lavora o per mansioni che egli svolge già da tempo e per le quali, quindi, non sarebbe neppure ipotizzabile alcuna finalità formativa.

Sergio Passerini

avvocato associato dello studio legale Ichino Brugnatelli

Per saperne di più su questo argomento, leggi anche:
- La Repubblica degli Stagisti ha una nuova rubrica: «L'avvocato degli stagisti» curata da Evangelista Basile e Sergio Passerini dello studio Ichino Brugnatelli

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