Irene Dominioni
Scritto il 31 Mag 2018 in Approfondimenti
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La giunta regionale dell’Umbria ha stabilito di recepire le linee guida della Conferenza Stato-Regioni sui tirocini extracurriculari emesse ormai un anno fa, ma è in grande ritardo. C'è una delibera di fine febbraio (la n. 189/2018), accompagnata da un “Allegato A” che contenente dettagli: ma non si tratta ancora di una versione definitiva. Non è che una bozza. Al momento si trova ancora al vaglio della giunta regionale: i contenuti potrebbero quindi essere modificati prima dell’approvazione finale – e per inciso, non è dato sapere quando questa approvazione verrà finalmente calendarizzata.
La Repubblica degli Stagisti ha potuto dare un’occhiata al testo preliminare: eccone gli elementi chiave. Innanzitutto, la bozza riporta che la durata massima dei tirocini in Umbria non debba essere superiore a sei mesi per tutte le tipologie di tirocinanti (le linee guida hanno introdotto, oltre a coloro che hanno finito i percorsi di istruzione, anche i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito, quelli a rischio disoccupazione e quelli già occupati ma in cerca di altra occupazione). Nessuna distinzione, quindi, tra tirocini formativi / di orientamento e di inserimento / reinserimento in termini di durata (la legge umbra precedente, invece, fissava un limite di 6 mesi per i tirocini formativi e di 12 per quelli di inserimento). Per i soggetti svantaggiati e per i disabili la durata massima è fissata a 12 mesi, mentre i tirocini estivi rivolti a studenti possono durare al massimo tre mesi (come nella vecchia normativa).
Viene fatta però una precisazione sul potenziale allungamento a 12 mesi per le tipologie di tirocini standard e a 24 mesi per quelli rivolti a soggetti svantaggiati e disabili «nell’ambito degli interventi di politica attiva» attivati dalla Regione. Si tratta, insomma, di “eccezioni” per le quali la durata massima dei tirocini può essere raddoppiata. In particolare, l’Umbria potrà finanziare quattro tipologie di misure: «interventi volti a incentivare le imprese che al termine del periodo di tirocinio extracurriculare assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, i beneficiari neo-formati, in unità produttive presenti sul territorio umbro»; «misure volte a premiare e incentivare le imprese che al termine del periodo di tirocinio extracurriculare assumeranno, con almeno un contratto a tempo determinato, in unità produttive presenti sul territorio umbro, soggetti disabili e persone svantaggiate»; «programmi d’inserimento / reinserimento volti a favorire, al termine del tirocinio extracurriculare, l’occupazione in Umbria di giovani e disoccupati di lunga durata»; e infine «azioni rivolte alla messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze, nonché riconoscimento di crediti formativi, dei partecipanti ai tirocini extracurriculari». In caso di avvisi con questi requisiti, quindi, la durata del tirocinio potrà essere estesa, e viene esplicitato che «la Regione può assumere a proprio carico in tutto o in parte l’indennità di partecipazione, sulla base delle previsioni dei singoli avvisi».
Sul rimborso spese, invece, la bozza indica un minimo di 400 euro lordi mensili per un impegno orario settimanale fino a 30 ore, 500 euro invece se l’orario settimanale supera le 30 ore (e fino al massimo dell’orario settimanale previsto dal CCNL di riferimento del soggetto ospitante). Un miglioramento rispetto alla legge precedente, che indicava un rimborso minimo di 300 euro lordi a fronte di un impegno fino a 24 ore, 400 euro se superiore a 24 ore. Nella bozza del nuovo testo viene inoltre specificato che l’orario giornaliero non può superare le 8 ore. L’indennità viene erogata per intero a fronte di una partecipazione di almeno il 70% su base mensile, e può non essere erogata dal soggetto ospitante durante il periodo di un’eventuale sospensione.
Per quanto riguarda la cumulabilità tra indennità di disoccupazione e rimborso spese, invece, l’Umbria non sembra recepire l’indicazione delle linee guida, peraltro ribadite nella circolare Inps 174 di qualche mese fa, sulla totale compatibilità tra i due (la Repubblica degli Stagisti ne aveva scritto qui). In sostanza, il testo preliminare umbro indica che il rimborso spese può essere cumulato con il sussidio di disoccupazione, per chi lo riceve ed è senza lavoro, mentre per i lavoratori sospesi può essere corrisposto se è inferiore all’indennità minima di tirocinio. Nel caso in cui, sempre per i lavoratori sospesi, l’indennità di disoccupazione sia superiore all’importo minimo del rimborso spese per lo stage, invece, «l’indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell’ammortizzatore» - ed è qui che l’Umbria si discosta dalle linee guida nazionali e dall’Inps.
Per il resto, però, le indicazioni sui soggetti promotori e ospitanti, le condizioni di attivazione e i limiti numerici vengono confermati dalle linee guida. Per quanto riguarda il criterio della premialità (cioè la possibilità di accogliere più stagisti rispetto a quelli indicati nei limiti, a fronte di un certo numero di assunzioni post-stage effettuate in precedenza), per i soggetti ospitanti con unità operative con meno di venti dipendenti a tempo indeterminato viene specificato che potranno attivare un ulteriore tirocinio se avranno assunto il 50% dei propri tirocinanti nei 24 mesi precedenti. Viene inoltre confermata la non cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Le modalità di attivazione, poi, includono una precisazione non contenuta nelle linee guida: la durata complessiva del tirocinio deve essere stabilita dal soggetto promotore in base ai titoli e le qualifiche del tirocinante e in base al livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) della «conduzione attesa al termine del tirocinio, espressa come Unità di competenza obiettivo». In particolare, la bozza umbra riporta come, a titolo orientativo, una durata “congrua” sia pari a «due mesi, per l’acquisizione di almeno due Unità di competenza del medesimo livello EQF posseduto in ingresso dal tirocinante» e pari a «tre mesi, per l’acquisizione di almeno due Unità di competenza di livello EQF immediatamente superiore a quello posseduto in ingresso dal tirocinante».
Le indicazioni sulle garanzie assicurative, il tutoraggio e le modalità di attuazione vengono riprese in toto dalle linee guida nel testo umbro, con l’ulteriore precisazione, tra gli obblighi del tirocinante, di «avere un ruolo attivo nella definizione del proprio bilancio di competenze e della eventuale identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, impegnandosi, con l’ausilio dei rispettivi tutor, nella elaborazione e determinazione del proprio programma di formazione individuale di tirocinio». In più, per quanto riguarda le disposizioni sul tutoraggio, il testo riporta come, al fine di accrescere la qualità dei tirocini extracurriculari, la Regione possa prevedere «la creazione e l’aggiornamento di un albo regionale dei soggetti responsabili del tutoraggio della progettazione e del coordinamento didattico-organizzativo dei tirocini» e «la realizzazione periodica di interventi di aggiornamento dedicati a tali figure professionali». Una novità, questa, non contenuta nelle linee guida.
Secondo l’ultimo Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro, l’Umbria ospita ogni anno circa 4mila tirocini: nonostante non siano numeri paragonabili alle diverse decine di migliaia di stage di regioni come la Lombardia o il Lazio, a distanza di un anno dall’emanazione delle linee guida e a sei mesi dalla scadenza che era inizialmente stata fissata (cioè novembre 2017), è tempo che anche questa Regione approvi finalmente la sua nuova normativa.
Irene Dominioni
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