Irene Dominioni
Scritto il 05 Mag 2018 in Notizie
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È stata approvata da poco la nuova normativa sui tirocini extracurriculari in Toscana, la legge regionale 15 del 16 aprile 2018, che va a sostituire la 32/2002. A sorpresa, perché la Repubblica degli Stagisti fin da ottobre aveva provato a seguire l’iter della nuova normativa, scontrandosi però con una sorta di muro di gomma da parte delle istituzioni – finché la legge non è stata praticamente in dirittura d’arrivo.
La normativa è entrata in vigore il 25 aprile, il giorno successivo alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Per le novità più sostanziali, però, c'è da attendere l'approvazione di un secondo regolamento. Infatti diversi tra gli aspetti più importanti della normativa sui tirocini, tra cui l’importo minimo del rimborso spese, solo per fare un esempio, per il momento non vengono citati nella legge. Questo perché sarà il regolamento a stabilire quei contenuti, come viene specificato in fondo al testo: «entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge». Questo non è un aspetto di poco conto, anche se non rappresenta una novità: la Regione Toscana prevede nel suo iter legislativo una divisione in due dei suoi provvedimenti, e anche la normativa sugli stage del 2012 aveva seguito questo iter.
Il regolamento regolerà quindi diversi punti per ora lasciati fuori dalla legge sui tirocini: oltre al già citato importo minimo del rimborso spese – nella vecchia legge era di 500 euro – le indicazioni sull’individuazione dei soggetti ospitanti, le modalità di attivazione, il numero massimo dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti, i compiti del soggetto promotore, di quello ospitante e del tirocinante, i contenuti della convenzione e del progetto formativo, le caratteristiche e i compiti del tutor, le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino e le modalità di informazione, monitoraggio e controllo, così come le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili. Una bella fetta, insomma, degli elementi fondamentali di qualsiasi legge regionale sui tirocini. Inoltre il regolamento disciplinerà, oltre agli stage extracurriculari, anche gli aspetti relativi al diritto allo studio universitario, le attività di formazione professionale, il sistema regionale per l’impiego e le politiche del lavoro e l’apprendistato professionalizzante.
Ma veniamo ai contenuti disponibili finora. Tra gli aspetti più importanti della nuova normativa, viene confermata la durata minima di due mesi e quella massima di sei mesi per entrambe le tipologie di tirocini, quelli formativi e di orientamento e quelli di inserimento e reinserimento. Con un’importante eccezione: per i laureati e per coloro che hanno conseguito un certificato di specializzazione tecnica superiore o un diploma di tecnico superiore la durata massima è estendibile fino a dodici mesi, a patto che il tirocinio sia avviato entro 24 mesi dal conseguimento del titolo di studio e a patto che sia coerente con il titolo di studio ottenuto. Viene confermato il termine massimo di durata di 12 mesi per i soggetti svantaggiati – tra cui sono ora comprese anche le vittime di violenza – e di 24 per i disabili.
I tirocini estivi di orientamento, invece, non possono avere una durata superiore a tre mesi, ed è inoltre specificato che questi si devono svolgere nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo. In particolare, per quanto riguarda questa tipologia, nella legge toscana viene specificato che «i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77».
Per il resto i cambiamenti principali introdotti rispetto alla normativa precedente riguardano gli aspetti già noti all’interno del testo nazionale. In particolare vengono ampliati i destinatari dei tirocini, tra cui vengono annoverati anche i lavoratori a rischio di disoccupazione e i soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, e la categoria dei soggetti promotori, che ora comprende anche le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (l'Anpal) e gli enti in house del ministero del Lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e di altri ministeri.
Dalle linee guida vengono anche introdotti il divieto per un soggetto di fungere sia da soggetto promotore che da soggetto ospitante, il divieto di attivazione del tirocinio in caso il soggetto ospitante e il tirocinante siano stati legati da rapporti di lavoro in qualsiasi forma nei 24 mesi precedenti, l’applicazione di diverse sanzioni in caso di violazioni sanabili e non e la predisposizione di un accordo con l’ispettorato del lavoro per migliorare il meccanismo di controllo. In particolare, per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni la legge toscana riporta come queste debbano essere applicate in base alla gravità della violazione del tirocinio, e vanno «dall'invito rivolto al soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto all'interruzione del rapporto di tirocinio e all'interdizione ad attivare nuovi tirocini per un periodo di minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi» – nella precedente normativa questo limite era posto a un anno.
Per i percettori di un’indennità di disoccupazione, in particolare i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, nel nuovo testo si legge che «il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario». Cioè: se l'indennità di disoccupazione che lo stagista riceve è minore rispetto al rimborso spese minimo previsto dalla Regione, egli ha diritto a ricevere un ulteriore importo da parte dell'azienda fino al raggiungimento dell'indennità minima.
Come da precedente normativa, infine, l’età minima indicata per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari è 18 anni, e inoltre vengono posti i seguenti limiti: il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale; non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto e, come si diceva sopra, non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
Per tutto il resto, vale la pena ribadirlo, bisogna aspettare l’approvazione del regolamento di esecuzione. Che, a questo punto, potrebbe arrivare a oltre un anno di distanza dall'emanazione delle linee guida nazionali, avvenuta a maggio 2017. Sul lavoro della giunta avrà forse pesato l’assenza, per ben un anno e mezzo, per via di stravolgimenti istituzionali, di una commissione tripartita – l’organismo regionale composto da membri della giunta e consiglieri regionali insieme ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali, dei sindacati e di altre associazioni – che lavorasse su questi temi, come riporta alla Repubblica degli Stagisti Monica Stelloni, del dipartimento politiche del lavoro e formazione della CGIL toscana. Nonostante la commissione sia stata ricostituita lo scorso autunno, è probabile che il buco temporale abbia fatto la sua parte nell’accumulazione del ritardo.
Insomma, per ora sono poche le certezze per quei 12-13mila giovani toscani cui ogni anno viene attivato uno stage, che aspettano di sapere come cambieranno le loro condizioni. Secondo l’ultimo rapporto “Effetto GiovaniSì” elaborato dall’Irpet, l’Istituto regionale di programmazione economica toscana, a marzo 2017, per gli esordienti nel mercato del lavoro la probabilità di trovare un avviamento è stata maggiore per chi ha iniziato con un tirocinio (+4,7% entro 18 mesi) rispetto ad altre forme contrattuali (fatta eccezione, ovviamente, per il contratto a tempo indeterminato). In particolare il rapporto cita come, nei 18 mesi successivi all’avvio di un rapporto di lavoro, se il contratto iniziale era un tirocinio le giornate complessivamente lavorate sono state mediamente 250, molte di più rispetto alle 172 del tempo determinato, alle 176 del parasubordinato e/o intermittente, alle 173 dell’apprendistato e alle 207 del contratto in somministrazione. Da cui deriva una «chiara indicazione a concentrare i tirocini sugli esordienti» cita il testo. In questo senso l'allargamento della platea dei destinatari anche ad altre fasce potrebbe remare contro l'efficacia dello strumento stage, ma tant'è. Per il momento, rimane solo da aspettare e vedere in che direzione cambieranno le cose.
Irene Dominioni
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