Stage, per chi trasgredisce la normativa ora sanzioni e ammende immediate

Scritto il 22 Mar 2022 in Notizie

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Gli ispettori del lavoro sono avvisati: se d’ora in poi, durante le loro ispezioni, si dovessero imbattere in situazioni di violazione delle normative regionali sui tirocini extracurricolari, potranno e anzi dovranno comminare multe. É l’effetto – l’unico immediato – dei contenuti dell’ultima legge di bilancio in materia di tirocini. La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL, l’ispettorato nazionale del lavoro, ha emanato proprio ieri – 21 marzo – una nota dal titolo “art. 1, commi da 721 a 726, L. n. 234/2021 – nuove disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni”, firmata dal direttore centrale Danilo Papa [nella foto].

stage lavoroNella nota viene spiegato che la legge di bilancio 2022 ha appunto «introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini» e che esse sono «in parte da considerarsi immediatamente operative». Dunque, dopo essersi coordinati con l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro – che a sua volta la settimana scorsa, con una nota protocollare, la n° 2529 del 16 marzo, ha sollecitato l'INL a esprimersi – l’INL ha stilato un documento per chiarire le novità.
 
Posto che le nuove linee guida concretamente ancora non esistono – è previsto debbano essere stilate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il che vuol dire che la deadline va calcolata dal 1° gennaio: dunque entro fine giugno la Conferenza Stato-Regioni dovrà partorire le nuove linee guida, se rispetterà le consegne – ne deriva «che ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721», e qui l’INL intende le linee guida prossime venture, «restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali».

Ma l’INL focalizza anche quello che già è possibile applicare: «accanto a disposizioni di futura applicazione, la legge di bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore». I precetti da considerarsi “già vigenti” riguardano l’indennità di partecipazione e il ricorso fraudolento al tirocinio.

Per quanto riguarda l’indennità, «la sanzione prevista dal […] comma 722 – secondo il quale “la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro […] – troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi».

Prendendo invece in considerazione la fattispecie del «ricorso fraudolento al tirocinio», la nota dell’Ispettorato specifica che «se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni […], il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio». Questo è preso paro paro dal comma 723 della legge di bilancio.

L’INL specifica che «tali disposizioni introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi» e prosegue sottolineando che «al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018».

La Repubblica degli Stagisti non può che salutare con favore questo riferimento: la circolare 8/2018, dal titolo «Tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo», infatti era quella emessa appunto quattro anni fa per spiegare agli ispettori del lavoro cosa controllare per accertarsi che lo stage sia in regola, e cosa fare in caso non lo sia. Firmata da Paolo Pennesi,la circolare era stata pubblicata proprio in concomitanza con l’inserimento per la prima volta dei tirocini «tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018». Un inserimento confermato nel 2019 e poi purtroppo decaduto.

Dunque, conferma l’INL nella nota di ieri, «la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria […] volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione».

Oltre alla multa, c’è poi anche il rischio di dover assumere il finto tirocinante: «l’ultimo periodo del comma 723 […] fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale» specificando che «sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso».

Infine, rispetto alle comunicazioni obbligatorie – fulcro di una importante discussione che riguarda il monitoraggio e controllo dello strumento dello stage! – purtroppo l’INL non si fa “bastare” la legge di bilancio: «si ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che lo stesso [l’obbligo di CO, ndr] riguardi unicamente i tirocini extracurriculari». Fino a nuovo ordine, si può aggiungere: perché il ministero del Lavoro ha promesso a più riprese di voler mutare l’orientamento e di voler (re)introdurre l’obbligo di CO anche per i tirocini curricolari. Attendiamo dunque con ansia che lo faccia, attraverso una sua circolare o altra modalità ufficiale.

L’ultimo aspetto focalizzato dalla nota riguarda l’obbligo del soggetto ospitante a provvedere «a propria cura e spese al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza»: qui l’INL sottolinea che «l’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo […] con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente».

Una circolare significativa, che tuttavia non può giustamente sostituirsi a chi ha il potere legislativo in tema di tirocini: dunque, per le CO obbligatorie anche per i tirocini curricolari dovremo aspettare una azione del ministero del Lavoro; per una nuova configurazione della normativa sui tirocini curricolari dovremo aspettare il Parlamento (è proprio in questo periodo in discussione la proposta di legge Ungaro in materia); e per le nuove linee guida sui tirocini extracurricolari, che potranno (ma lo faranno davvero?) diminuire drasticamente il raggio d’azione dei tirocini extracurricolare, dovremo aspettare la decisione della Conferenza Stato-Regioni.

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