La nuova legge di Bilancio avrà l'effetto di abolire gli stage extracurricolari?

Scritto il 03 Gen 2022 in Notizie

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La legge di bilancio approvata pochi giorni fa (legge 234/2021), e cioè  il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 31 dicembre, avrà l’effetto di abolire i tirocini extracurricolari?

In effetti, tra i sei commi che si occupano di tirocini (dal 720 al 726), basati su un emendamento a prima firma Francesco Laforgia e presentato da parlamentari del Gruppo Misto e di Leu che aveva ricevuto nei giorni scorsi parere favorevole dal ministero del Lavoro, c’è un passaggio che sembra andare in questa direzione. I contenuti del primo comma in questione sono in realtà molto blandi: il comma 720 dice semplicemente che «il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro»: una formulazione che ormai è consolidata da oltre un decennio. Lo stesso comma aggiunge poi, altrettanto blandamente, che «qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare». E anche su questo, niente di nuovo.

stage lavoroIl comma 724 è invece molto pregnante, perché introduce (come la Repubblica degli Stagisti suggeriva da anni a gran voce) di estendere anche ai tirocini curricolari l’obbligo della Comunicazione Obbligatoria, per renderli tracciabili e quindi monitorabili: «I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante» si legge nel testo del comma. E quando si dice “i tirocini”, senza specificare se extracurricolari o curricolari, finalmente si intende tutti i tirocini.

Ma è il comma 721 la vera bomba. Nelle prime righe non si direbbe, dato che si limita a preannunciare nuove linee guida per cambiare ancora una volta l’assetto delle normative regionali «in materia di tirocini diversi da quelli curriculari» (le prime linee guida risalgono al 2013, poi aggiornate – in maniera piuttosto “opaca” – nel 2017) «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Ma la seconda parte del comma 721 ha fatto saltare sulla sedia più di qualcuno, perché elenca i «criteri» sulla base dei quali dovranno basarsi le decisioni della Conferenza Stato Regioni. E il primo criterio, al punto a), è una «revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale».

Cosa vuol dire “soggetti con difficoltà di inclusione sociale”? Alcune categorie sono facilmente intuibili: soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed
ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione, ex detenuti, rifugiati, richiedenti asilo...

Ma se ci si limitasse d'ora in avanti a queste categorie,
il numero di tirocini extracurricolari si ridurrebbe davvero drasticamente: si può dire che, a spanne, oltre il 90% dei tirocini extracurricolari sparirebbe, perché a oggi solo una piccolissima percentuale di essi riguarda appunto quei soggetti svantaggiati lì.

La platea si potrebbe allargare se si considerasse come ricompresa nella “difficoltà di inclusione sociale” anche la categoria, ben più ampia, dei disoccupati; anche nell’accezione ristretta dei disoccupati “di lunga durata” – il che significa, secondo le definizioni ufficiali dell’Anpal, persone adulte che cercano e non trovano lavoro da oltre 12 mesi, e persone giovani (under 25) nella medesima situazione da oltre 6 mesi.

Secondo l’Istat in Italia ci sono circa 2 milioni e 300mila disoccupati (dato 2020); di questi, poco meno di 1 milione e 200mila sono disoccupati di lunga durata, cioè da più di 12 mesi appunto.
Particolarmente rilevante, in questo contesto, è il dato di quasi un milione di disoccupati senza alcuna esperienza di lavoro, di cui 405mila alla infruttuosa ricerca di impiego da oltre 12 mesi.

Tra i giovanissimi nella fascia 15-24 anni i disoccupati sono 411mila, di cui 176mila da più di 12 mesi (Istat non fornisce invece il dato limitato a “oltre 6 mesi”). In particolare, tra i giovani risultano 168mila donne disoccupate, di cui 68mila da oltre un anno; e 243mila giovani uomini, di cui 107mila da oltre un anno.

Andando alla classe di età successiva, i disoccupati tra i 25 e i 34 anni sono 641mila, di cui 301mila da oltre 12 mesi. Qui le
25-34enni donne disoccupate sono 308mila, di cui 146mila di lunga durata; e 333mila i 25-34enni uomini, di cui 155mila in cerca di impiego da oltre 12 mesi.

Se dunque tra i “soggetti con difficoltà di inclusione sociale” si ricomprendessero anche i disoccupati – anche solo quelli “di lunga durata” – la platea per i tirocini extracurricolari si ridurrebbe, sì, ma non così drasticamente. Non si potrebbe quindi parlare di una “abolizione” dello strumento. Mentre se i disoccupati venissero esclusi, allora sì, probabilmente dai 300-350mila tirocini extracurricolari attivati ogni anno si passerebbe a 10-20mila. L'abolizione, in questo caso, se non nella forma avverrebbe, effettivamente, nella sostanza.

Il boccino in questo caso è in mano alle Regioni, spiegano fonti ministeriali: perché le indicazioni contenute sui tirocini nella legge di Bilancio non vengano cancellate – come già successo in passato con altre leggi dello Stato, basti ricordare quel che successe nel 2011 – dalla Corte costituzionale, bisogna comunque rispettare la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione e quindi di tirocini extracurricolari. Saranno dunque le Regioni, presumibilmente in sede di Conferenza Stato-Regioni, a decidere il perimetro dei “soggetti con difficoltà di inclusione sociale”.

Tornando al comma 721 della legge di bilancio, altri elementi di nota tra i criteri indicati sono il punto c) in cui si parla di «bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione», e poi il punto d) che enuncia la decisione di «vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio». Il che vorrebbe dire: niente più tirocini in aziende che non assumono mai, e che usano gli stagisti a rotazione. E qui la domanda è: come si applicherà questo comma alle pubbliche amministrazioni, che per legge non possono assumere personale se non tramite concorso pubblico? Cesseranno di avere la possibilità di ospitare stagisti? O sarà prevista per loro una deroga?

Vi sono poi due commi che prevedono pene pecuniarie precise per chi trasgredisce le leggi sui tirocini: in particolare il comma 722 prevede che «la mancata corresponsione dell’indennità […] comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro» e il comma 723 aggiunge che e il tirocinio è svolto in modo fraudolento» il soggetto ospitante «è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio» oltre alla «possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato».

Ora bisognerà continuare a vigilare attentamente per vedere cosa ne sarà di queste indicazioni legislative, e sopratutto come impatteranno sulla vita quotidiana dei tirocinanti, dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti.

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