Tirocini e Covid, nuove indicazioni della Regione Lazio: cosa fare in caso di quarantena e cassa integrazione

Scritto il 06 Nov 2020 in Notizie

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La Regione Lazio ha pubblicato oggi un aggiornamento del documento di FAQ (Frequently Asked Questions) legato alla dgr sulla disciplina dei tirocini extracurricolari. In particolare i tre nuovi quesiti cui viene fornita risposta riguardano tutti la situazione attuale con l'emergenza Coronavirus: è possibile organizzare un tirocinio in modalità alternata tra presenza in sede e da remoto? Cosa si deve fare se il tirocinante finisce in quarantena o in isolamento? E infine, se un'azienda ha in atto una procedura di cassa integrazione dovuta al Covid, può avere stagisti?

Piccolo spoiler: alla prima domanda la risposta è sì, ma con molte riserve: alla Regione Lazio la modalità mista, con il tirocinante che in alcuni giorni va in ufficio e in altri prosegue da casa, non convince. Alla seconda domanda la risposta è che se il tirocinante è in attesa dell'esito del tampone, il tirocinio va sospeso. E alla terza domanda, beh, la risposta è che se un'azienda sta riducendo le ore lavorative del suo personale attraverso la cassa integrazione, dovrà guardarsi bene dal prendere stagisti per far loro svolgere il lavoro che i dipendenti non possono più fare.

Qui sotto le risposte complete. Da notare che la Regione Lazio ci tiene ancora una volta a specificare i tirocinanti non vanno usati «per
sostituire i lavoratori assenti». Neanche in tempo di Covid.


stage lavoro covid regione lazioGestione dei tirocini durante EMERGENZA COVID-19 / FAQ
Aggiornamento del 6 novembre 2020

D: Durante l’attuale fase d’emergenza Covid-19 è possibile attivare, o riprendere, il medesimo tirocinio in modalità alternata tra presenza in sede ed e-learning?

R: Durante l’attuale fase d’emergenza, si dovrà valutare in prima istanza se il tirocinio possa essere svolto in presenza, ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento del Covid-19, altrimenti si dovrà optare per il tirocinio in FAD. Il tirocinio in FAD è realizzabile laddove i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), come quelle utilizzate per l’organizzazione del lavoro e della formazione in ambienti virtuali. Il ricorso a tale opzione deve rispettare rigorosamente le indicazioni dettate con nota circolare della Regione Lazio n. 255844 del 30.03.2020 pubblicata sul canale regionale Lavoro, sezione Tirocini extracurriculari. Si ricorda che per i tirocini finanziati a valere su bandi e avvisi pubblici (es. Garanzia Giovani) tale modalità deve essere espressamente prevista dalla Regione Lazio con proprio atto. Nel caso in cui il soggetto ospitante, per ragioni di sicurezza, abbia organizzato il lavoro dei dipendenti alternando giornate in presenza con giornate in smartworking dei propri dipendenti, è possibile estendere tale possibilità anche ai tirocinanti. Tale estensione deve essere: - considerata come soluzione residuale e cautelativa; - correlata a comprovate e documentate ragioni di sicurezza; - congruente con gli obiettivi formativi del tirocinio (espressi nel PFI) e con le modalità del suo svolgimento, assicurando un tutoraggio costante; - dettagliata nel PFI e nelle sue eventuali integrazioni. Si evidenzia che, alternando di continuo le due modalità di tirocinio, diverranno necessariamente più complesse le operazioni di attestazione delle presenze attraverso l’uso combinato di registri presenze e timesheet.

D. Nel caso in cui il tirocinante sia costretto ad assentarsi poiché in quarantena o in isolamento a causa del Covid-19, è possibile utilizzare l’istituto della sospensione del tirocinio? 

R. In caso di tirocinante in isolamento perché positivo al Covid-19, o in quarantena per essere stato esposto al rischio di contatto con persona positiva al Covid-19, sarà necessario attivare la sospensione per malattia, utilizzando la specifica causale di “sospensione per malattia lunga”. Difatti, poiché in tal caso la tempistica da rispettare è tassativamente prescritta dalla vigente normativa e le incombenze sanitarie da osservare comportano tempi variabili, collegati  al maggiore o minore sovraccarico delle strutture, in virtù dell’andamento della pandemia in corso, è possibile derogare alla previsione di cui all’articolo 3 co. 4 della DGR 576/2019 il quale prevede che  “Il tirocinio può essere sospeso per [...] malattia di lunga durata, [...] che si protragga per una durata pari o superiore a 30 giorni solari”.

D: In caso di azienda che attivi una CIGS o una  CIG in deroga (o altre  tipologie  di ammortizzatori sociali), per causale legata a Covid-19, come debbono essere gestiti i tirocini vertenti sulle attività equivalenti?

R: L’art. 5, comma 4 della dgr 576/2019 prevede che “il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per  attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di  tipo “espansivo” può attivare tirocini”. Pertanto, considerato l’obiettivo della disciplina, laddove l'azienda intenda ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o in deroga per causale legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, è necessario che lo specifico accordo sindacale preveda la possibilità di confermare i tirocini già avviati e/o da avviare, qualora essi ricomprendano le attività equivalenti che caratterizzano i rapporti di lavoro coinvolti dai richiamati ammortizzatori  sociali. Rimane fermo che in nessun caso l’attività dei tirocinanti potrà sopperire o sostituirsi a quella dei lavoratori in cassa integrazione. In assenza di accordo sindacale che ricomprenda i tirocini vertenti sulle stesse attività oggetto di CIGS o CIG in deroga per i lavoratori dipendenti con la causale Covid-19, gli stessi potranno permanere unicamente nello stato di sospensione. Si ricorda che per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la scelta della disciplina regionale in materia di tirocini è chiara: essa non è stata ricompresa, essendo citate unicamente CIGS e CIGD. Dunque, in presenza di CIGO non vi è interazione con i tirocini. Per il fondo di integrazione salariale (FIS), trattandosi di un istituto che ricalca i caratteri della cassa integrazione ma si rivolge a soggetti che sono esclusi da essa, soccorre non l'interpretazione letterale della dgr 576/2019 ma quella sistematica, ovvero sia è necessario interpretare il sistema nel  suo complesso ed individuarne  le finalità. E la finalità è sempre  quella di non sostituire i lavoratori assenti, con qualsivoglia tipologia, con i tirocinanti. Questi ultimi non integrano un rapporto di lavoro e, pertanto, i due istituti devono sempre essere autonomi tra loro.

Tratto da:

Deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576 «Modifica della Delibera della Giunta Regionale   n.   533   del   9   agosto   2017.   Approvazione   della   nuova   disciplina   dei   tirocini extracurriculari  nella  Regione  Lazio  in  conformità all' "Accordo  tra  Governo  e  le  Regioni  e  le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”"».
Frequently Asked Questions (FAQ) Aggiornamento del 06/11/2020


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