È entrata in vigore oggi la legge 126 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 tra cui sicuramente la più importante è l’utilizzo della certificazione verde, in particolare l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data ultima dello stato di emergenza, si stabilisce l’obbligo per i lavoratori nel pubblico e nel privato, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde covid per accedere ai luoghi di lavoro. Il green pass, in sostanza, è reso obbligatorio per tutti coloro che svolgono un lavoro, tanto come dipendenti quanto come collaboratori, volontari e stagisti.
Il nuovo decreto legge introduce degli articoli aggiuntivi alla legge 87 del 17 giugno 2021 focalizzando in particolare l’attenzione sui nuovi obblighi per i lavoratori. Per quanto riguarda il settore pubblico, introduce per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche per l’accesso al luogo di lavoro «l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19».
La domanda è: stagisti compresi? Erano quasi 31mila nel solo 2020 le persone impegnate in tirocini nel settore “pubblica amministrazione, istruzione e sanità”: e senza dimenticare che questo numero riguarda solamente i tirocini extracurricolari, lasciando fuori le migliaia e migliaia di tirocini curricolari svolti negli uffici pubblici da studenti universitari, di master e così via.
Insomma, anche per gli stagisti è obbligatorio il green pass? Al comma 2 è precisato che questa disposizione «si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni». Questo passaggio, “attività di formazione”, significa che anche i tirocinanti negli uffici pubblici sono obbligati ad avere il green pass altrimenti, secondo quanto previsto dal comma 8, incorrono come tutti i dipendenti nella sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
Lo conferma anche Roberto Camera, esperto di diritto del lavoro, funzionario dell'Ispettorato nazionale del lavoro di Modena e ideatore del sito dottrinalavoro.it: in un articolo a domande e risposte con le casistiche da applicare post green pass, alla domanda «Ho un tirocinante in azienda, va chiesto il green pass anche a lui?» risponde «Sì, l'accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo».
Qualora in fase di accesso nel luogo di lavoro qualcuno comunichi di (o risulti) non essere in possesso della certificazione verde allora, secondo il nuovo provvedimento, è considerato «assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione». Non ci sono, però, conseguenze disciplinari e si ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro anche se è precisato che per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».
Questo significa che anche lo stagista privo di certificazione vedrà il proprio contratto di stage sospeso e si vedrà decurtato il rimborso spese mensile fino a quando non presenterà il proprio green pass. Mentre se “beccato” in ufficio senza il green pass potrà ricevere una multa dai 600 ai 1.500 euro.
La norma non si occupa, però, solo del comparto pubblico, ma anche del privato. Anche in questo caso c’è l’obbligo per accedere al luogo di lavoro di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Disposizione valida anche per chi svolge attività di formazione e quindi, anche per gli stagisti. Che sono un numero ragguardevole: oltre 40mila nel solo settore dell'industria, quasi 57mila nel commercio, oltre 58mila nei trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese, 14mila e passa nelle costruzioni... solo per fare alcuni esempi con i dati più recenti, quelli relativi agli extracurricolari attivati nel 2020.
Come per il settore pubblico, gli unici esclusi sono i soggetti esenti dalla campagna vaccinale per motivi medici con idonea certificazione. Anche in questo caso saranno i datori di lavoro a verificare il possesso del green pass. In caso la persona ne sia sprovvista, sarà considerata assente ingiustificata fino alla presentazione della certificazione, con il diritto di conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari, ma in questo periodo non avrà diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento.
Nel testo iniziale era prevista una differenza tra il settore pubblico e quello privato che avrebbe riguardato anche gli stagisti, ovvero un periodo di cinque giorni prima della sospensione del rapporto di lavoro nel settore pubblico che avrebbe consentito di vaccinarsi e ottenere subito il green pass. La legge, infatti, all’articolo 5 rende disponibile subito dopo la prima dose di vaccino il certificato verde e non più dopo 15 giorni.
Con quest’ultima modifica, quindi, non ci sarà differenza di comportamento tra il comparto pubblico e quello privato e soprattutto non ci sarà più “sospensione”. Restano poi valide le sanzioni amministrative dai 600 ai 1.500 euro in caso di violazione della disposizione.
Il decreto legge all’articolo 2 introduce anche l’articolo 9 sexies per quanto riguarda l’impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari. In questo caso è necessario sottolineare che nell’elenco dei soggetti che non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono la certificazione verde Covid non è esplicitamente inserito il tirocinante che, però, non è nemmeno nell’elenco dei soggetti per cui non si applicano queste disposizioni, come avvocati, consulenti e periti, non si capisce se per una svista del legislatore o perché in questo caso la categoria debba comportarsi come in tutti gli uffici pubblici. Sarebbe stato, quindi, più opportuno esplicitare anche in questo caso la situazione dello stagista visti i tanti tirocinanti presenti negli uffici giudiziari.
Nel testo non si fa nemmeno riferimento esplicito alla figura del praticante avvocato. Anche se l’articolo 3 introduce il 9 septies in cui si disciplina l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato e si stabilisce che «a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19» e al comma 2 si precisa che la disposizione si applica «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato» nel settore privato anche sulla base di contratti esterni.
Giovanni Antonino Cannetti, presidente del Coordinamento giovani giuristi italiani, spiega alla Repubblica degli Stagisti che vista «la qualifica in capo al titolare dello studio legale di datore di lavoro ai sensi della normativa giuslavoristica, potrebbe ritenersi che dal 15 ottobre lo stesso titolare di studio professionale sia legittimato a richiedere ai soggetti che svolgono il tirocinio forense, cosìdetto praticantato, di esibire la certificazione verde per l’accesso ai locali», ma sottolinea che in materia di green pass vi sono molti dubbi interpretativi non risolti.
Ricapitolando, quindi, dal 15 ottobre uno stagista sia che svolga il suo tirocinio in un ufficio pubblico sia che lo svolga in una impresa privata non potrà accedere agli uffici se non sarà in possesso del green pass. Per ottenerlo la via più semplice è quella di vaccinarsi contro il Covid, avere con sé il risultato negativo a un test molecolare o antigenico, o essere guariti – ed avere quindi qualcosa che lo documenti – dal Coronavirus. Il green pass ha un qr code che si può esibire direttamente dall’app Immuni o dall’app Io o è scaricabile dal sito dgc.gov.it.
Nel frattempo cominciano ad esserci le prime proteste nei confronti dell’applicazione del green pass anche ai tirocinanti, ed è quindi bene ricordare che chi non volesse per i più svariati motivi sottoporsi alla vaccinazione può sempre sottoporsi a tampone per ottenerlo. In un emendamento approvato il 15 settembre in commissione Affari costituzionali della Camera è stata prorogata a 72 ore la validità del risultato del tampone molecolare.
L’ultimo punto da sottolineare è il riferimento continuo nel testo al “luogo” di lavoro. Per quanto sul tema ci siano interpretazioni diverse, se uno stagista stesse svolgendo il suo tirocinio in smart internshipping avrebbe l’obbligo di avere il green pass solo per i giorni in cui fisicamente accederà all’ufficio. Questo, però, come ha evidenziato l'ex ministro del lavoro Tiziano Treu, oggi presidente del Cnel, non significa che il datore di lavoro sia obbligato a offrire a un non vaccinato il lavoro (o tirocinio) da casa, visto che non tutti sono in grado di offrire mansioni da remoto. Ora quindi c’è tempo per tutti gli stagisti o aspiranti tali di mettersi in regola con la vaccinazione entro il 15 ottobre per evitare di avere sorprese all’ultimo momento.
Marianna Lepore
[Foto a sinistra di ThisisEngineering RAEng, tratta da Unsplash]
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