Perché pagare quando si può avere un praticante gratis? Apprendistato negli studi professionali, i dati inediti: è un'opportunità fantasma

Marianna Lepore

Marianna Lepore

Scritto il 21 Set 2023 in Approfondimenti

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Poteva essere la vera rivoluzione per il praticantato: il decreto 81 del 2015 ha aperto il contratto di apprendistato anche al periodo di accesso alle professioni ordinistiche. Eppure otto anni dopo questa fattispecie è ancora praticamente inesistente. La Repubblica degli Stagisti è riuscita ad avere dei dati inediti dall’Osservatorio di Confprofessioni, principale associazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, scoprendo che gli "alti apprendistati" per l'accesso alle professioni regolamentate sono poche decine ogni anno, negli studi professionali italiani.

Su richiesta della RdS l’Osservatorio ha scorportato alcuni dati dell'ultimo Rapporto sulle libere professioni in Italia del 2022 riguardo al solo apprendistato di alta formazione e ricerca. «Dalla nostra analisi risultano solo 118 apprendisti che nel 2021 hanno iniziato un apprendistato di terzo livello negli studi professionali» spiega Ludovica Zichichi, ricercatrice dell’Osservatorio che precisa, però, come il numero sia comprensivo anche di apprendistati non necessariamente per l’accesso alle professioni ordinistiche. Questo significa che nel 2021 gli apprendisti “praticanti” potrebbero essere addirittura meno di cento. Quando nello stesso anno, secondo i dati Istat, il numero di libero professionisti è cresciuto di 50mila unità, passando da 1.352.000 nel 2020 a 1.402.000. Numeri, quelli dell’Osservatorio, assolutamente inediti, da prendere con cautela ma dato che non esistono rilevazioni sistematiche sul tema, aiutano almeno a capire qual è l'ampiezza del fenomeno. E a questo punto lo si può dire con certezza: il praticantato in apprendistato negli studi professionali è inesistente.


Eppure l’obiettivo del decreto 81 era quello di dare la possibilità agli aspiranti avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tutti gli altri giovani interessati alle professioni regolamentate, di svolgere il periodo di praticantato con un apprendistato di terzo livello - che si rivolge a chi sta svolgendo o ha già concluso un percorso universitario - con il vantaggio di avere oltre a un contratto di lavoro, un vero stipendio e dei contributi versati.

Ma la triste verità è che nessuno nemmeno si sogna di fare un contratto quando può avere i praticanti gratis. Anzi, la Repubblica degli Stagisti lancia un appello agli studi professionali che utilizzano o hanno utilizzato l’alto apprendistato, e anche direttamente ai professionisti che hanno svolto il loro praticantato in apprendistato: vorremmo riuscire a raccontare almeno qualcuna di queste storie. Anche se sappiamo bene che si tratta di esperienze rarissime.

I primi numeri da cui la Repubblica degli Stagisti è partita sono quelli del XX Rapporto di monitoraggio sull’apprendistato Inapp Inps, in cui già l’intera categoria dell’alto apprendistato è quella con il minor  numero di adesioni. Su circa 531mila rapporti di lavoro in apprendistato in corso nel 2020, solo 1.277 erano di terzo livello: una tipologia quasi inesistente. Ma se si va a scorporare il dato, la stragrande maggioranza era di giovani iscritti a master universitari: già questo, quindi, dimostrava che è quasi nulla la fattispecie del contratto di apprendistato per l’ammissione all’esame di Stato e l’abilitazione all’esercizio di una professione ordinistica.

Ma perché? Il rapporto sottolinea le «difficoltà di raccordo con i regolamenti previsti dagli ordini professionali sul tema».

Eppure a favore dell’utilizzo dell’apprendistato per l’accesso alla professione si è pronunciata anche Confprofessioni, a cui aderiscono una ventina di associazioni di categoria, con il presidente Gaetano Stella che già un anno fa aveva rimarcato l’importanza di questo istituto, rivendicando anzi il fatto di essere «stati tra i promotori dell’istituzione dell’apprendistato per il praticantato finalizzato all’accesso alla professione» e sottolineando come però fosse necessario «snellire le procedure burocratiche per renderlo davvero efficace».

Visti i commenti del presidente Stella, la Repubblica degli Stagisti ha inizialmente cercato di capire meglio la questione numeri, contattando l’Ufficio studi di Confprofessioni e la risposta non è stata in questo senso confortante. Andrea Zoppo, dell’area Lavoro, ha, infatti, confermato alla RdS che «non esiste un monitoraggio effettivo per l’apprendistato usato per l’accesso alle professioni ordinistiche al posto del praticantato. Come Confprofessioni non abbiamo questo dato anche perché non c’è obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro dello studio professionale sull’attivazione di un contratto del genere».

A questo punto è tornato utile il VII Rapporto sulle libere professioni in Italia del 2022 a cura dell’Osservatorio delle libere professioni, che utilizza i dati del Ministero del lavoro concentrandosi principalmente sulla stabilizzazione dei contratti dei dipendenti degli studi professionali, quindi non  necessariamente solo i praticanti, ma anche gli altri apprendisti. E grazie all’analisi richiesta dalla Repubblica degli Stagisti, l’Osservatorio ha trovato il dato riguardante il solo apprendistato di alta formazione e ricerca all’interno degli studi professionali: 118, come si scriveva all’inizio.

C’è poi la questione avvocati. Per legge, infatti, gli avvocati non possono essere assunti con contratto subordinato, ma la caratteristica tipica dell’apprendistato è proprio questa: si tratta di un contratto di tipologia subordinata. Inoltre, se al termine della fase formativa le parti non recedono il rapporto, questo prosegue in automatico come un tempo indeterminato. Come si risolve, quindi, la questione dell’incompatibilità degli avvocati? «Questo discorso è vero dal momento in cui una persona è abilitata, quindi nella prima fase, quella della pratica, è possibile per un aspirante avvocato avere un contratto di apprendistato», spiega Zoppo. Ma allora questo come si coniuga con il fatto che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato ab origine e, quindi, la trasformazione da apprendista a impiegato non comporta interruzione del rapporto di lavoro in azienda, ma semplicemente il cambio di qualifica? «Tendenzialmente il giorno in cui viene raggiunta l’abilitazione il contratto cessa di esistere perché ci sono le varie incompatibilità con la disciplina ordinistica con l’ordine forense. Non c’è però nulla di scritto in questo senso» puntualizza Zoppo, «né accordi specifici fatti da Confprofessioni». In pratica è una prassi ma non ci sono regolamentazioni in tal senso.

Confprofessioni, che già nel 2016 si era pronunciata a favore dell’uso dell’apprendistato all’interno degli studi professionali,  l’anno scorso durante un’audizione alla Commissione lavoro del Senato ha chiesto di rimuovere gli ostacoli per l’utilizzo di questo contratto. «L’apprendistato di terzo livello ha grandi potenzialità, ma devono essere rimosse le difficoltà operative che ne ostacolano l’utilizzo», aveva dichiarato in quella occasione il presidente Stella, «perché attualmente la regolamentazione e il processo attuativo dipendono da una pluralità di competenze istituzionali che lo rendono poco appetibile per imprese e professionisti. Occorre semplificare le regole, diffondere  le best practices e spingere le istituzioni formative ad adoperarlo. Per Confprofessioni è questa la leva strategica per la formazione dei futuri professionisti».

Secondo il presidente Stella è necessario, quindi, snellire le procedure burocratiche per renderlo efficace e istituire degli sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i centri per l’impiego.

L’apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche può essere attivato in favore di giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso della laurea necessaria per l’accesso allo specifico percorso  professionale ordinistico. Il contratto può essere attivato da un professionista titolare di uno studio professionale che sottoscrive insieme all’apprendista il piano formativo individuale. La durata va da un minimo di sei mesi fino al periodo necessario per il conseguimento dell’abilitazione professionale.

Già nel 2017 il Ccnl degli studi professionali ha introdotto tra le nuove forme di assunzione quella in apprendistato negli studi professionali. La prima regione a dar seguito alla legge del 2015 è stata la Regione Marche che ha sottoscritto un accordo con la Confprofessioni locale per la disciplina di questo tipo di apprendistato. Nella fase sperimentale i primi a partire in quella regione con l’apprendistato di alta formazione e ricerca in sostituzione del tirocinio professionale sono stati commercialisti e consulenti del lavoro. L'opzione non ha, però, preso piede e nel 2019 il presidente Stella, durante un’audizione al Senato, è tornato sulla necessità «di semplificare gli adempimenti del datore di lavoro e gli obblighi formativi» in tema di apprendistato per l’accesso alla professione ordinistica.

Sono passati anni, ma il ricorso a questo tipo di contratto non prende il volo. Tanto che quest’anno Confprofessioni ha invitato a un maggior ricorso del suo uso per offrire ai giovani praticanti una formazione teorico pratica di qualità e corrispondere loro un adeguato riconoscimento economico  e un inserimento di tutto rispetto nel mondo del lavoro.

Resta il triste fatto che, per ora, non sono che poche decine i praticantati avviati ogni anno con contratto di apprendistato di terzo livello in tutta Italia.


 Marianna Lepore

Immagine di apertura di nensuria da Freepik


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