Stage, approvata in Emilia-Romagna la nuova legge: ma andra' in vigore a ottobre

Irene Dominioni

Irene Dominioni

Scritto il 05 Apr 2018 in Notizie

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È stata approvata il 12 marzo la nuova normativa sui tirocini extracurriculari in Emilia Romagna, la dgr 356, che va a sostituire la precedente legge regionale n° 7/2013. A dieci mesi dall’emanazione delle linee guida per gli stage da parte della Conferenza Stato-Regioni (quattro mesi dopo la deadline prefissata), l’Emilia-Romagna ha recepito le nuove direttive e aggiornato la propria legge regionale, che entrerà però in vigore solo dal 1° ottobre di quest’anno. Questo perché «le disposizioni della presente proposta entreranno in vigore solo nel momento in cui i sistemi informativi saranno in grado di supportare il nuovo impianto di controlli finalizzati all’autorizzazione preventiva» si legge nel testo. L’Emilia Romagna ha infatti perfezionato il suo sistema di monitoraggio e controllo, puntando all’accertamento di tutte le condizioni del tirocinio prima della sua attivazione, in modo da limitare il più possibile gli abusi.

Ma andiamo con ordine. Quali sono gli aspetti fondamentali e le novità della nuova legge? Innanzitutto, viene espressamente abolita la distinzione tra tirocini di formazione/orientamento e di Milco Cassaniinserimento / reinserimento: la nuova durata massima prevista per i tirocini extracurriculari è di sei mesi (la precedente normativa, che distingueva le due tipologie, ne prevedeva invece 12 per i tirocini di inserimento e reinserimento). In questo senso è accolta la richiesta dei sindacati, che chiedevano proprio un arrotondamento sul periodo più breve, piuttosto che su quello più lungo – le linee guida nazionali, invece, avevano arrotondato a 12 mesi per entrambe le tipologie di tirocini. «Se deve essere un’esperienza formativa, sei mesi non è un periodo poi così breve. Il tirocinante non deve imparare un lavoro, ma deve fare esperienza di lavoro» dice Milco Cassani, della segreteria Cgil regionale, alla Repubblica degli Stagisti: «E anche l’azienda può valutare il valore del lavoratore, attivando poi un percorso di apprendistato, dove si impara proprio il mestiere, si ha un contratto di lavoro e si versano i contributi». Per i disabili, la durata massima del tirocinio viene confermata dalla vecchia normativa a 24 mesi, così come per i soggetti svantaggiati, per i quali sarà di 12. La durata minima del tirocinio, invece, come da linee guida non può essere inferiore a due mesi, mentre nel caso di tirocini stagionali la durata minima corrisponde ad un mese. Su questo punto, però, la Cgil è critica: «Un’esperienza come quella dello stage non può essere legata alla stagionalità» prosegue Cassani, «altrimenti si corre il rischio di dare il via libera alle aziende per fare inserimento mascherato per sopperire alle loro necessità in quei periodi».

Per quanto riguarda l’indennità di partecipazione, viene confermato dalla vecchia normativa l’importo minimo mensile di 450 euro. Su questa decisione forse hanno pesato le opinioni contrastanti dei sindacati, che Claudio Arlatimiravano a obiettivi opposti. Infatti, mentre Cassani auspicava una disponibilità ad aumentarla – «Il tirocinio non è lavoro e non deve essere lavoro, ma 450 euro in molti casi non copre nemmeno le spese di chi fa quell’esperienza» – Claudio Arlati, responsabile formazione della Cisl emiliana è scettico sull’utilizzo in toto di un rimborso spese: «secondo noi è un’arma a doppio taglio, perché conduce a situazioni di sfruttamento da parte delle aziende. A fronte dell’erogazione di un rimborso spese, infatti, le imprese chiedono un corrispettivo che è pari al lavoro di un impiegato a tempo determinato o indeterminato». Un punto di vista che mette in dubbio il tirocinio stesso come strumento di politica attiva: «Noi aboliremmo il tirocinio extracurriculare in toto, perché è come una foglia di fico, dato che non comporta nessun obbligo formativo, nessuna tassa e nessun obbligo di contributi» prosegue il sindacalista. «Inoltre l’aumento dell’indennità dei tirocini minaccia sempre più l’uso dell’apprendistato, che invece a nostro avviso andrebbe potenziato». 

Proseguendo nella lettura della normativa, nella quota di contingentamento del soggetto ospitante vengono compresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato (purché la data di inizio e quella di scadenza del contratto siano rispettivamente anteriore e posteriore rispetto alle date di inizio e fine del tirocinio), esclusi gli apprendisti, così come vogliono le linee guida. Anche qui la Cgil chiedeva che i dipendenti a tempo determinato non venissero conteggiati – la vecchia normativa in effetti li escludeva dal calcolo – ma evidentemente le istanze delle parti datoriali hanno prevalso. In più, il criterio di premialità che consente alle aziende di inserire tirocinanti extra a seconda del numero di assunzioni derivate dagli stage precedenti viene esteso dall’Emilia Romagna a tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione (mentre le linee guida prevedevano la quota aggiuntiva soltanto per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato). Ciascuna azienda potrà quindi ospitare un tirocinante oltre le quote di contingentamento se ha assunto il 25% dei suoi tirocinanti nei 24 mesi precedenti, due se ne ha assunti il 50%, tre con il 75% di ex tirocinanti assunti, quattro se ne ha assunto il 100%.

Per il resto i punti della nuova legge dell’Emilia Romagna ricalcano le linee guida, dai doveri dei soggetti promotori e ospitanti ai compiti dei tutor. Ma la parte più interessante e innovativa è quella sulla «procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini» che la Regione ha introdotto per effettuare controlli sui tirocini ancora prima del loro avvio e monitorare contro gli abusi attraverso la creazione di un solido impianto sanzionatorio. Già nella precedente normativa l’Emilia aveva introdotto l’obbligo di fare riferimento, all’interno del progetto formativo, alle mansioni del sistema regionale delle qualifiche, che definiscono competenze e conoscenze di ciascuna professione, per sostanziare la valenza formativa del percorso; ora per garantire la correttezza e la conformità dei tirocini «si prevede un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini, che non possono avviarsi qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea». Una novità che non era contenuta nelle linee guida, e che garantisce maggiore tutela per gli stagisti. In pratica, il tirocinio è attivabile soltanto una volta che i soggetti promotore e ospitante abbiano provveduto a inviare la convenzione e il progetto formativo all’Agenzia regionale per il Lavoro, che li verifica entro dieci giorni, eventualmente richiedendo entro i successivi 45 giorni la necessità di integrarli, qualora non risultassero idonei o completi. 

Per quanto riguarda il meccanismo sanzionatorio invece l’Emilia Romagna distingue tra le sanzioni riservate al soggetto promotore e quelle destinate al soggetto ospitante. Per entrambe, in caso di violazioni non sanabili delle condizioni dei tirocini, e in particolare nel caso in cui il tirocinio venga attivato senza autorizzazione o per mancata assicurazione dei tirocinante presso l’Inail, i soggetti promotori e ospitanti vengono interdetti dall’attivazione di tirocini per 3 anni, un termine inedito e ben superiore a quello contenuto nelle linee guida, che invece è di 12 mesi. Il divieto si riduce invece a 12 mesi nel caso di mancata individuazione del tutor o violazione del limite di tirocinanti che può accompagnare – 40 per il tutor del soggetto promotore, 3 per quello del soggetto ospitante – e di violazione dei limiti di durata massima e minima dello stage. Nel caso di interruzione del tirocinio per violazioni commesse dal soggetto promotore, al tirocinante spettano comunque le indennità non percepite e, inoltre, al tirocinante «a fronte di violazioni di soggetto promotore e/o ospitante, non può mai essere richiesto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione».

Nel caso di una seconda violazione nei successivi 24 mesi dalla prima, poi, il soggetto promotore non potrà attivare tirocini per un durata doppia rispetto al primo divieto (quindi rispettivamente 6 anni per le violazioni non sanabili e 24 mesi per quelle sanabili). E se infine dovesse esserci una terza violazione entro i 24 mesi dal termine della seconda interdizione, il soggetto promotore non potrà mai più attivare tirocini. Nel caso in cui ad attivare il tirocinio sia un soggetto diverso da quelli riconosciuti nella legge – Agenzia regionale per il lavoro, università e istituzioni scolastiche, l’Anpal e i soggetti da questo accreditati, i Comuni ecc. – invece, questo verrà multato da 5 a 10mila euro e il tirocinio verrà subito interrotto. Nel caso di ulteriori violazioni la multa sarà invece di 50mila euro. Ovviamente stiamo parlando sempre e solo di tirocini extracurriculari: il divieto non è esteso ai tirocini cirriculari, dunque un'azienda colpita dal provvedimento di interdizione temporaneao o perpetua dall'ospitalità a stagisti potrà comunque ospitarne, basterà che li scelga tra gli studenti e che siano quindi configurati come tirocini curriculari.

Infine, decade il vecchio divieto di corrispondere l’indennità nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme al reddito. Ora vi è la facoltà, per i soggetti ospitanti, di corrispondere comunque il rimborso spese, anche se solo fino a corrispondenza con l’indennità minima prevista. Come da linee guida, poi, nel caso di tirocini in favore di lavoratori in assenza di rapporto di lavoro che percepiscono la Naspi, i soggetti ospitanti possono erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore.

Secondo il Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro, l’Emilia Romagna ha ospitato un numero sempre crescente di tirocini, arrivati a quasi 30mila nel 2016. L’amministrazione regionale ha introdotto nel 2016 un modello di monitoraggio e valutazione specifico, basato su indicatori di composizione della domanda e di erogazione, così come indicatori di risultato e di impatto in termini di competenze e di livelli occupazionali. Nel 2016 il 34,7% degli stagisti extracurriculari dell’Emilia Romagna aveva tra i 20 e i 24 anni ed è stato impiegato principalmente come addetto alle vendite, segretario, addetto nelle attività di ristorazione, personale nei servizi di pulizia o tecnico dei rapporti con i mercati. Nel 2015, il 35% dei tirocinanti è stato assunto nella stessa impresa dopo la conclusione del tirocinio, e complessivamente il 60% ha trovato lavoro a un anno dalla fine dello stage. La maggior parte è stata assunta a tempo determinato o in apprendistato.

Irene Dominioni

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