Riportiamo qui di seguito il quadro della normativa al momento vigente in materia di tirocini extracurriculari. Il testo è tratto dal primo Rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurriculari realizzato da Anpal (Agenzia nazionale per le politiche del lavoro) e Inapp (Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche) pubblicato a metà dicembre 2019. Il testo analizza le caratteristiche e gli esiti dei tirocini extracurriculari realizzati tra il 2014 e il 2017 e i contenuti delle linee guida sulla qualità degli stage, partendo dalle prime pubblicate nel 2013 e poi aggiornate nel 2017 e sul loro recepimento da parte delle singole regioni.
“Non poche sono le differenze sia fra le normative emanate dalle 19 Regioni italiane e dalle 2 Province Autonome dopo le Linee Guida del 2013 (LG) e i relativi aggiornamenti che hanno fatto seguito alle LG del 2017, sia fra queste ultime e le stesse discipline regionali e provinciali che le hanno recepite, apportando diverse variazioni e integrazioni al Documento emesso dalla Conferenza Stato Regioni. Fra queste segnaliamo:
- ben 6 Regioni (Veneto, Liguria, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Toscana) non hanno modificato le proprie normative del 2013 (emanate dopo le prime LG), mantenendo la distinzione, superata dalle LG 2017, tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento. Alcune Regioni, inoltre, hanno provveduto a dettagliare ulteriormente, sia rispetto alle precedenti normative, sia rispetto alle Linee guida del 2017, le categorie dei destinatari dei tirocini, con un focus particolare sulle diverse tipologie di soggetti a rischio e svantaggiati;
- soltanto 3 Regioni (Molise, Calabria e Sardegna) hanno previsto limiti di durata massima perfettamente conformi alle indicazioni delle Linee guida del 2017. Un caso a sé è la Lombardia che nella nuova DGR del 2018, lega la durata all’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3 (6 mesi) e con EQF di almeno livello 4 (12 mesi). Di fatto, oltre 1/3 delle regioni, avendo mantenuto in parte lo stesso abbinamento fra tipologie, destinatari e durata massima (6-12-24 mesi) stabilito dalla LG 2013, non hanno voluto recepire appieno nelle proprie nuove DGR l’invito delle LG ’17 a considerare il tirocinio soprattutto uno strumento di inserimento/reinserimento lavorativo piuttosto che di orientamento e formazione;
- soltanto il Molise, la Sicilia e la Provincia di Trento hanno stabilito nelle nuove DGR un’indennità corrispondente alla soglia minima prevista dalle LG sia del 2013 che del 2017 (300 euro mensili lordi). Tutte le altre Regioni prevedono invece indennità minime di importo superiore: si va dai 400 agli 800 euro mensili lordi;
- la maggior parte delle Regioni (ad eccezione di Molise, Campania, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento) ha ritenuto opportuno allargare la platea dei possibili soggetti promotori. È il caso ad esempio delle Aziende sanitarie locali individuate da un gran numero di Regioni nelle proprie nuove DGR emanate dopo le LG ’17 (Lazio, Sicilia, Veneto, Basilicata, Piemonte, Valle d’Aosta, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) e solo in 2 casi non presenti nelle precedenti normative del 2013 (Basilicata e Abruzzo);
- di particolare rilevanza è la prescrizione introdotta dalle Marche, unica fra tutte le Regioni, che dispone di non attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di conclusione dell’ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la medesima data, il soggetto ospitante non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante);
- da segnalare ancora l’esplicitazione di Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto rispetto al divieto di utilizzare tirocinanti per l’acquisizione di professionalità elementari, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di violenza, di tratta ecc..;
- in un’ottica di una maggiore trasparenza nelle procedure di reclutamento dei tirocinanti e rispondendo alle sollecitazioni della Raccomandazione europea in tal senso, il Lazio, la Basilicata, la Liguria, l’Abruzzo e la Campania dispongono che nei casi in cui il soggetto ospitante sia un ente pubblico sarà necessario effettuare una pubblica selezione.
La maggior parte delle regioni ha fedelmente ripreso all’interno delle proprie recenti normative e trattato con maggiore attenzione rispetto alle precedenti discipline del 2013 i temi relativi ai limiti di inserimento dei tirocinanti e alle nuove “premialità” stabilite all’interno delle LG 2017, nonché le modalità di attuazione degli stessi tirocini (diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante), le indicazioni per una più accurata tutorship e le sanzioni da applicare in caso di gravi abusi e omissioni rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni quadro.
Tuttavia non mancano le eccezioni e le integrazioni, fra le quali segnaliamo: Veneto, Liguria ed Emilia Romagna allargano i meccanismi di premialità anche alle aziende che hanno rispettivamente da 0 a 5 e fra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato; la Campania ha allargato notevolmente le maglie dei limiti numerici di inserimento dei tirocinanti sia nel 2013 che nel 2018, portando dal 10 al 20% la quota di tirocinanti da inserire nelle aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e determinato; il Lazio è l’unica regione che ha introdotto a lato della nuova normativa del 2017 un Codice Etico.”
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