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Da grande voglio fare l'avvocato - Pianeta praticanti: inchiesta della Repubblica degli Stagisti / prima puntata

14 anni, 9 mesi fa di Fabrizio Patti

Link all'articolo originale: Da grande voglio fare l'avvocato - Pianeta praticanti: inchiesta della Repubblica degli Stagisti / prima puntata Tempo fa la Repubblica degli Stagisti aveva acceso un faro sul pianeta praticanti, denunciando come - in modo analogo a quanto avviene per gli stagisti - sia una prassi comunemente accettata quella di lavorare senza una retribuzione o per cifre irrisorie. Oggi comincia un viaggio nel pianeta praticanti, per capire meglio chi sono, cosa fanno, come vivono. Prima fermata: i praticanti avvocati. Quanti sono. Moltissimi. Secondo il Consiglio nazionale forense nel 2008 si sono presentati all’esame di Stato 33.028 praticanti. …

picchio

14 anni fa

Corte di Cassazione sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009

Con la sentenza n. 8834 del 14/04/2009 la Cassazione si è espressa sentenziando che l’avvocato che usufruisce della collaborazione di un praticante non è soggetto ad IRAP. La tesi della Cassazione parte dalla considerazione che l’attività che svolge il praticante non può e non deve essere considerata in grado di produrre reddito in modo autonomo (requisito necessario per l’assoggettabilità del reddito di lavoro autonomo ad IRAP), posto che l’attività del medesimo è volta allo svolgimento di un iter professionale di apprendimento. Questo perchè l’attività di un praticante è solo di collaborazione al professionista e non può svolgerla in maniera autonoma.

Fabrizio Patti

14 anni, 8 mesi fa

Caro Hartman,
ti ringrazio per il tuo commento, che credo sia molto utile per completare le informazioni
sul mondo dei praticanti che abbiamo dato nel nostro articolo. Prendo per buone le tue osservazioni
sui sui dati della Cassa di previdenza. Avevo escluso tutti i dati economici sui praticanti
perché ero consapevole che non rappresentavano l'intera categoria. Sui redditi dei
neo-professionisti, invece, i dati della Cassa coincidevano con le testimonianze raccolte. Inoltre,
ho ritenuto utile mostrare come il grande divario tra neo-professionisti e altri avvocati fosse
registrato anche da fonti ufficiali.
Quanto alle altre posizioni sulla riforma dell'avvocatura, ho letto con molto interesse
le tue osservazioni e ti invito a ricontattarci per approfondire l'argomento e aggiornarci
sulle novità.
Fabrizio Patti

Hartman

14 anni, 8 mesi fa

p.s. L'aiga è un associazione che, secondo me, fa tutt'altro che tutelare i praticanti e i giovani avvocati, guardate la composizione degli organismi di questa associazione e ditemi pure quella "G" di giovane cosa rappresenterebbe. Personalmente reputo che l'unica seria associazione che sta rappresentando gli interessi dei neo-avvocati e dei praticanti è l' UGAI del presidente avv.G.Romano.

Hartman

14 anni, 8 mesi fa

Buongiorno,inanzitutto segnalo che una discussione sul presente articolo sul maggiore forum italiano dei praticanti avvocati all'indirizzo http://praticanti.altervista.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=379068#379068 ,detto ciò tengo a precisare alcuni aspetti importanti che necessitano di un adeguato approfondimento a prescindere da ciò che possono sostenere associazioni e organismi dell'avvocatura.

"La Cassa nazionale forense dà delle indicazioni interessanti sul reddito professionale ad inizio carriera, una volta che l’esame è stato superato: circa 10mila euro all’anno - meno di un quinto dei 51.313 euro del reddito professionale medio degli avvocati."

la stragrande maggioranza dei neo-avvocati non si iscrivono immediatamente alla cassa forense,la stragrande maggioranza nei primi anni non percepiscono redditi superiori ai 6.000€ circa annui(reddito con cui è prescritta l'iscrizione obbligatoria alla cassa)per cui probabilmente sarebbe corretto dire che i solamente i neo-iscritti alla cassa forense (solitamente avvocati già da diversi anni) dichiarano 10mila euro l'anno.

Tendenzialmente succede invece tutt'altro.

Acquisita l'abilitazione un neo-avvocato percepisce redditi minimi o non percepisce alcun reddito,molti passano dalla condizione di praticante ad avvocato non riscontrando alcuna differenza e continuando a praticare gratuitamente negli studi di provenienza. A distanza spesso di anni dall'abilitazione molti di questi non più giovanissimi avvocati si iscrivono alla cassa forense.Un neo iscritto alla cassa forense non coincide quindi con un neo-avvocato e non è affatto vero che tutti i neo-avvocati guadagnano cifre considerevoli nei primi anni di iscrizione all'albo

"Retribuzione minima? In Italia attualmente non esiste una retribuzione minima per i praticanti avvocati. Per quanto nel Codice deontologico forense sia previsto l'obbligo di corrispondere, «dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto», l’indicazione non è vincolante."

Queste indicazioni codicistiche sono profondamente offensive. Inanzitutto bisogna premettere che il codice deontologico e le bozze di riforma provengono tutte dal CNF, cioè da un organo nel quale possono essere eletti solamente avvocati cassazionisti (quindi nessun praticante e nessun giovane avvocato) è del tutto evidente che le norme provenienti esclusivamente da cassazionisti sono state ideate nel loro esclusivo interesse (come dimostrerò di seguito)

L'attuale art.26 del codice deontologico precisa che "L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto"

è del tutto evidente che è il dominus a stabilire la durata del "periodo iniziale" e "l'apporto professionale ricevuto", quest'ultimo potrà sostenere alternativamente o che il periodo iniziale duri per l'intero periodo della pratica o ancora di non aver nessun valido apporto (neanche a fronte di un praticante che lavori 40 ore settimanale svolgendo qualsiasi tipo di mansione).Come tutti sanno,l'apporto dei praticanti,invece, è fondamentale sin da subito e permette agli studi legali di avere manovalanza gratuita alla quale affidare innumerevoli incombenze non retribuite

La norma dell'art.26 perciò si traduce in "se vorrò pagare il praticante lo pagherò" ed è del tutto evidente che non esistendo alcun obbligo reale ma sopratutto nessuna sanzione per il dominus rimane (volutamente) una norma inapplicata e pensata appositamente per favorire i cassazionisti (che non a caso l'hanno ideata)

"Una proposta di riforma dell’avvocatura approvata da tutte le organizzazioni della professione (e in particolare dal Cnf) e attualmente allo studio della commissione Giustizia del Senato prevede, tra l’altro, l’obbligo di retribuire i praticanti. Non si fissa, tuttavia, una soglia minima per il salario, perché, spiegano dal Cnf, «sono troppe le variabili da considerare, dal tipo di impegno al tipo di lavoro alla zona geografica dello studio»"

la bozza di riforma non prevede nuove garanzie ulteriori per retribuire i praticanti (rispetto l'art.26 già citato)

leggiamo insieme cosa prevede la bozza di riforma

"9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito."

nella riforma si ribadisce nuovamente che il praticante va retribuito ma stavolta si specifica solamente che i primi 12 mesi l'attività del praticante è totalmente gratuita!!! conoscete altri casi di lavoro nei quali la legge prescrive la non retribuzione?!!

anche con questa ulteriore norma l'avvocato pagherà il praticante solo se vorrà farlo (esattamente come prima) e nessuna sanzione è prevista per il dominus che non pagherà alcunchè anzi la specificazione "Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale" agevolerà ulteriormente i domini (vedete le sentenze di cassazione in cui questi sono stati condannati a retribuire i praticanti)

Ma non è finita qui,nel silenzio assoluto e nell'articolo successivo della bozza si legge:

"10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica"

Con l'attuale normativa un praticante abilitato al patrocinio può tentare di guadagnare qualcosa gestendo delle piccole pratiche proprie (in buona parte dinanzi al giudice di pace) viceversa con l'approvazione della riforma il praticante non potrà gestire alcunchè e perderà la possibilità di guadagnare qualcosa autonomamente.E' oltretutto evidente che tutte queste pratiche incrementeranno il lavoro degli avvocati (togliendolo ai praticanti)

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