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Lasciare un tirocinio per farne un altro?

2 anni, 7 mesi fa di ELIS123

tirocinio extracurricolare

Sto svolgendo un tirocinio extracurricolare, non mi sto trovando molto bene per diversi motivi, quindi sto cercando un'alternativa. In molti annunci però offrono sempre la modalità di tirocinio extracurricolare (spesso con lo stesso compenso). Mi chiedo se posso attivare un nuovo tirocinio se interrompo quello che sto facendo ora.Sono pugliese, non so se cambia da regione a regione.

Redazione_RdS

2 anni, 6 mesi fa

Interrompere anticipatamente uno stage è sempre possibile, in tutte le Regioni, e quasi mai impedisce di poter fare successivamente altri tirocini altrove.

Qui abbiamo analizzato il tema dell'interruzione anticipata degli stage: https://www.repubblicadeglistagisti.it/article/interruzione-anticipata-tirocinio-garanzia-giovani-in-toscana-insoddisfacente

Nel nostro Focus abbiamo interpellato la Regione Toscana, che ci ha fornito i suoi numeri rispetto ai tirocini interrotti prima della naturale scadenza; ma il principio è comune a tutte le normative regionali: uno stage non è un giogo, quindi può essere interrotto anzitempo se lo stagista ha una ragione (es. se non si trova bene, se scopre che quel settore professionale non lo interessa, se riceve una proposta di stage o di lavoro più allettante, o semplicemente se cambia idea e ritiene di non voler portare a termine quel determinato tirocinio).

In questi casi il tirocinante deve sempre inviare una comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante per informarli della decisione di interrompere anticipatamente l'esperienza di stage.

In particolare la normativa pugliese (la più recente risulta ancora essere il regolamento n° 3/2014) prevede esplicitamente all'articolo Art. 17 (intitolato proprio "Interruzione anticipata del tirocinio") che «Il tirocinio può essere interrotto prima della sua naturale scadenza nelle seguenti ipotesi:
- perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013. In tal caso, il soggetto che venga a conoscenza della circostanza deve darne tempestiva comunicazione all’altra parte sottoscrittrice della convenzione. Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore informare il tirocinante, le r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, le strutture sindacali territoriali di categoria, nonché la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- motivata comunicazione scritta da parte del tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
- violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- sopravvenienza di cause ostative al raggiungimento degli obiettivi formativi; in tal caso, il soggetto ospitante deve darne immediata comunicazione, in forma scritta, al soggetto promotore, precisando le ragioni sottostanti. Soggetto promotore e soggetto ospitante verificano che non esista la possibilità di dare ulteriore corso allo svolgimento del percorso formativo».

E questo per esempio è un facsimile di modulo per la cessazione anticipata di uno stage, disponibile sul sito dei centri per l'impiego della provincia di Barletta-Andria-Trani:

http://www.provincia.bt.it/Portals/0/asettore6/TIROCINI/CESSAZIONE_ANTICIPATA_TIROCINIO.pdf

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