Stage Toscana
4 anni, 8 mesi fa di latz
Ciao, a Gennaio mi sono trasferito dalla Sardegna per iniziare uno stage in Toscana. A seguito della sospensione degli stage è stato sospeso anche il rimborso con cui riuscivo a vivere, allo stesso tempo è anche molto complicato in questo momento tornare in Sardegna (trascurando il contratto di affitto della casa che non posso rescindere da un momento all'altro) per cui mi trovo bloccato qui senza i mezzi necessari per vivere. C'è qualcosa che potrei fare ? La situazione è abbastanza complicata.
Redazione_RdS
4 anni, 8 mesi fa
La Regione Toscana effettivamente è stata tra le prime a bloccare indistintamente tutti i tirocini sul suo territorio, per l'emergenza Coronavirus, vietando esplicitamente la possibilità di proseguirli in modalità "smart", cioè da casa. Però con una nota datata 16 marzo (proprio ieri) la stessa Regione Toscana è tornata sui propri passi, prevedendo che ci sia la possibilità (come già in Lombardia) di svolgere i tirocini da remoto. Latz, tu ritieni che l'azienda presso cui stavi facendo il tuo tirocinio sarebbe disponibile a fartelo proseguire da casa?
Qui di seguito il testo della nota:
Nota esplicativa in merito alla sospensione dei tirocini non curriculari in attuazione delle "Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019"
Come chiarito con Nota del 5/3/2020 e del 10/3/2020 per effetto del DPCM del 9 marzo 2020 i tirocini non curriculari sono sospesi fino al 3 aprile 2020.
Di seguito si forniscono chiarimenti operativi utili a gestire il periodo di sospensione.
Tirocini non curriculari e svolgimento a distanza delle attività tramite strumenti ICT
Il tirocinio non curriculare è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Tale esperienza, per espressa previsione della Legge Regionale n. 32/2002, art. 17 bis, non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usata in alternativa al lavoro subordinato.
Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.
Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione.
Il soggetto ospitante è tenuto altresì a fornire al tirocinante un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d’uso e la sicurezza.
Il tirocinante ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all’esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall’art. 17 ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.
Le attività oggetto del tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell’orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo ed essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante. Il tutor aziendale dovrà adottare idonee modalità di monitoraggio dell’attuazione del progetto formativo e garantire adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate nello stesso.
Comunicazioni necessarie per la sospensione
Il soggetto ospitante deve inviare una CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.
Rimborso spese forfettario al tirocinante durante la sospensione
Durante la sospensione del tirocinio il rimborso spese forfettario al tirocinante non è dovuto.
Contributo regionale per i tirocini non curriculari
La domanda di ammissione a finanziamento dei tirocini di nuova attivazione (Modello 1) deve essere inviata nei termini previsti dall’Avviso.
Il soggetto ospitante deve inviare CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.
Tale proroga non prevede un aumento del contributo richiesto e non prevede la presentazione del Modello 2.
Dopo l'invio della CO di proroga relativa alla sospensione per Covid-19 è necessario contattare il numero verde del portale Tirocini on Line per richiedere l'aggiornamento della data fine tirocinio.
Come chiarito con Nota del 5/3/2020 e del 10/3/2020 per effetto del DPCM del 9 marzo 2020 i tirocini non curriculari sono sospesi fino al 3 aprile 2020.
Di seguito si forniscono chiarimenti operativi utili a gestire il periodo di sospensione.
Tirocini non curriculari e svolgimento a distanza delle attività tramite strumenti ICT
Il tirocinio non curriculare è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Tale esperienza, per espressa previsione della Legge Regionale n. 32/2002, art. 17 bis, non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usata in alternativa al lavoro subordinato.
Nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, il tirocinio può essere svolto a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) messe a disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo.
Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione.
Il soggetto ospitante è tenuto altresì a fornire al tirocinante un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione. Il tirocinante deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal soggetto ospitante impegnandosi a svolgere le attività di cui al progetto formativo in luoghi di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d’uso e la sicurezza.
Il tirocinante ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività formative effettuate all’esterno dei locali del soggetto ospitante, così come previsto dall’art. 17 ter comma 7 di cui alla LR 32/2002.
Le attività oggetto del tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell’orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo ed essere regolarmente riportate nel registro individuale del tirocinante. Il tutor aziendale dovrà adottare idonee modalità di monitoraggio dell’attuazione del progetto formativo e garantire adeguato supporto al tirocinante attraverso le modalità ICT identificate nello stesso.
Comunicazioni necessarie per la sospensione
Il soggetto ospitante deve inviare una CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.
Rimborso spese forfettario al tirocinante durante la sospensione
Durante la sospensione del tirocinio il rimborso spese forfettario al tirocinante non è dovuto.
Contributo regionale per i tirocini non curriculari
La domanda di ammissione a finanziamento dei tirocini di nuova attivazione (Modello 1) deve essere inviata nei termini previsti dall’Avviso.
Il soggetto ospitante deve inviare CO di proroga alla fine del periodo comunicato inizialmente con la CO di attivazione del tirocinio. La CO di proroga dovrà indicare la nuova data fine tirocinio considerando la durata del periodo di sospensione.
Tale proroga non prevede un aumento del contributo richiesto e non prevede la presentazione del Modello 2.
Dopo l'invio della CO di proroga relativa alla sospensione per Covid-19 è necessario contattare il numero verde del portale Tirocini on Line per richiedere l'aggiornamento della data fine tirocinio.
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