Termine Tirocinio Formativo
7 anni, 5 mesi fa di Sam56
Salve a tutti.
Volevo condividere qui il mio caso, avendo bisogno di risposte chiare e delucidazioni, alle quali non potrei arrivare senza l'aiuto di qualcuno che ne sappia più di me.
Cerco di essere conciso: nel febbraio 2017, ha avuto inizio la mia esperienza di Tirocinio Formativo presso un'agenzia, la quale era gestita esclusivamente dal titolare, senza l'ausilio di dipendenti, prima della mia assunzione.
Il contratto, relativo a tale Tirocinio, prevedeva la mia frequenza in agenzia per un totale di 40 ore settimanali, a fronte di un rimborso spese pari a 500 euro mensili. Fin qui, parrebbe tutto nella norma, se non fosse per il fatto che le ore settimanali di frequenza non sono mai state quelle stabilite, bensì sempre maggiori (per una media di 50 a settimana, arrivando a toccare anche quota 60 in qualche occasione). Come se non bastasse, la maggior parte delle ore, le trascorrevo da solo in agenzia, gestendo praticamente in solitaria l'attività (non sono poche le volte in cui ho aperto io, la mattina, e chiuso, la sera, senza che il titolare si degnasse di fare presenza). A quanto ne so io, il Tirocinio Formativo prevede che un tutor (che, nel mio caso, era riconosciuto nella figura del titolare dell'agenzia), sia sempre presente durante lo svolgimento del lavoro del tirocinante.
Un altro problema era che il titolare non si è mai curato del fatto di tenere il conto delle mie ore settimanali, compito a cui avrebbe dovuto assolvere, sempre a quanto ne so io, egli stesso.
Quando gli presentavo queste problematiche, lui era solito adirarsi e controbattere sostenendo che il lavoro fosse "facile", e che quindi non avrei dovuto lamentarmi. Sta di fatto che, terminato il mese di aprile, ho preso la mia decisione di lasciare. Dunque, dopo aver lavorato, l'ultima volta, il primo di maggio (da solo, per otto ore, tra l'altro), mi sono recato presso l'Ente Promotore del mio tirocinio ed ho presentato richiesta scritta per porvi termine. Al che, quando sono andato a riconsegnare le chiavi al titolare, gli ho chiesto chiarimenti riguardo le tempistiche dell'erogazione del mio ultimo rimborso spese (relativo al mese di aprile), e lui ha risposto che mi avrebbe chiamato per farmi sapere.
Sicché ho atteso novità, ma, trascorso il mese di maggio, non avendo ricevuto notizie, decido di contattarlo. La risposta che ho ottenuto è stata che sarei stato pagato il 10 giugno (chiaramente per ripicca nei miei confronti, avendo concluso il contratto dopo quasi due mesi e mezzo).
Chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, ma i punti poco chiari erano tanti. Per facilitarvi nella risposta, estrapolo, dal discorso, quelle che sono le questioni che mi perplimono:
- le 40 ore settimanali, da contratto, rappresentano un limite tassativo? Il Soggetto Ospitante avrebbe dovuto conteggiarle, per evitare che io le superassi (e anche di molto)?
- il tutor designato (il titolare), avrebbe dovuto essere sempre presente quando io svolgevo il mio lavoro, o potevo stare giornate intere da solo?
- il rimborso spese ha un termine massimo entro il quale esso possa essere erogato, o possono passare mesi prima che io venga pagato?
- segnalando adesso, anche se in ritardo, queste problematiche all'Ente Promotore, il Soggetto Ospitante rischia delle sanzioni, o la passerebbe liscia?
Ringrazio vivamente in anticipo, chiunque abbia la pazienza di analizzare e soddisfare i miei dubbi in merito al caso descritto.
Redazione_RdS
7 anni, 5 mesi fa
La normativa di riferimento per la Regione Lazio è la deliberazione n° 199 del 18/07/2013 sui tirocini, che trovi qui: http://www.repubblicadeglistagisti.it/initiative/strumenti/normativa/regione-lazio-deliberazione-n-199-del-18072013-sui-tirocini/.
Quanto al limite numerico degli stagisti si legge che: ">1. Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini entro i limiti quantitativi indicati al co. 2. I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell’attivazione. Al computo concorrono: a) i lavoratori subordinati; b) i soci dipendenti delle società cooperative.
2. Sulla base del numero dei lavoratori computati ai sensi del co. 1, i soggetti di cui all’art. 4 possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti: a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico; b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità; c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.
3. Sono esclusi dai limiti del co. 2 i tirocini realizzati in favore dei soggetti di cui all’art. 1, co. 3, lett. c)".
Da ciò si evince che un'azienda con un unico soggetto non può ospitare tirocinanti. Dai un occhio anche alle nostre faq, a questo link: http://www.repubblicadeglistagisti.it/pages/faq/.
Un caro saluto
In risposta a #post23910"
Sam56
7 anni, 5 mesi fa
In risposta a #23909
Redazione_RdS
7 anni, 5 mesi fa
Ciao Sam,
1. Non esiste un limite tassativo alle ore di stage, nel senso che rispetto agli orari le normative sugli stage non prescrivono in genere nulla di preciso. La stragrande maggioranza degli stage è "full time", quindi presuppone la presenza dello stagista in ufficio per circa 38-40 ore settimanali (che è l'orario standard di lavoro). Presuppone anche - qui è il buonsenso che parla - che lo stagista si uniformi all'orario della struttura presso cui opera: e cioè arrivi all'ora in cui il lavoro comincia all'interno dell'ufficio, e se ne vada all'ora in cui il lavoro termina. Sempre il buonsenso, tuttavia, suggerisce che se in una data azienda vi è l'abitudine di lavorare 10-11 ore al giorno, tirare nottata per rispettare le scadenze o altro, allo stagista non venga richiesto di assicurare una presenza continuativa secondo quegli orari "massacranti": perché è appunto uno stagista, e non un lavoratore. Ciononostante, il tirocinante potrà decidere di sua volontà di fare qualche volta gli stessi orari dei dipendenti, magari per dimostrare buona volontà, nella prospettiva di inserirsi nel gruppo di lavoro e magari poter essere assunto al termine dello stage. In generale è bene ribadire che lo stage non è un contratto di lavoro e quindi lo stagista non è necessariamente tenuto a rispettare pedissequamente un orario (come se timbrasse un cartellino); allo stesso modo, può uscire prima se ne ha bisogno qualche volta, o anche stare assente, senza che gli possa venir chiesto di recuperare le ore o i giorni di assenza.
2. Sì, il tutor deve essere sempre presente. Il che significa che lo stagista deve poter contare su una presenza fissa in ufficio da cui essere incaricato di svolgere determinate mansioni - se non quotidianamente almeno con costanza durante le settimane lavorative - per poi sottoporre i risultati della propria attività a questa persona affinché vengano valutati e corretti. Non si dovrebbe mai essere lasciati da soli durante un tirocinio, né occuparsi delle aperture o chiusure dei locali.
3. Nessuna regola vige in fatto di tempistiche sui pagamenti purtroppo. Quindi hai fatto bene a rivolgerti all'ente promotore, a cui puoi chiedere anche di sollecitare l'erogazione dell'ultima mensilità. E - rispondendo anche all'ultima domanda - le sanzioni in sé dovrebbero provenire non tanto dall'ente promotore (che potrebbe limitarsi a non affidare più stagisti a quell'azienda), quanto da un'eventuale chiamata all'Ispettorato del Lavoro.
Speriamo di averti dato una mano e un caro saluto
ps Altro aspetto fondamentale che riporti nel post è quello in cui dici che l'azienda è composta da un'unica persona senza dipendenti, giusto? Ebbene questa è una palese violazione della normativa sugli stage che invece impone una proporzione tra numero di stagisti e dipendenti. Tu a quale regione appartieni? Spesso infatti è nella normativa regionale che viene regolamentato questo punto.
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