Provincia di Bolzano, delibera della Giunta provinciale n° 949 del 24 giugno 2013 sui tirocini

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Delibera 24 giugno 2013, n. 949

Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle
Aree alla Formazione professionale.
Allegato A

CRITERI PER I TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE OFFERTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1
Obiettivo dei tirocini

1. I tirocini di orientamento e formazione, che non costituiscono rapporto di lavoro, hanno lo scopo di favorire l'orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali di coloro che appartengono alle categorie di cui all’articolo 2, anche per integrare la formazione al lavoro e sul lavoro con misure di accompagnamento.

2. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, di seguito denominati strutture ospitanti.

Art. 2
Destinatari

1. I tirocini sono prioritariamente destinati a persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano.
2. Gli aventi diritto ai tirocini sono persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate e appartenenti a una delle seguenti categorie:
a) persone in situazione di svantaggio sociale:
I. ex alcolisti o alcolisti in terapia;
II. ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in terapia;
III. soggetti in trattamento psichiatrico;
IV. persone affette da dipendenze in terapia;
V. persone con disabilità fisiche o mentali;
VI. soggetti in situazione di disagio socio-familiare in carico presso un servizio socio-sanitario;
VII. ex detenuti;
VIII. condannati con sentenza passata in giudicato, detenuti o in stato di libertà, per i quali si elaborano progetti in funzione della concessione di misure alternative alla detenzione o della prosecuzione di misure già in atto;
IX. profughi, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
X. persone dedite alla prostituzione per effetto di violenza o minaccia;
b) giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, per i quali e le quali gli operatori e le operatrici dell’Area Formazione professionale ritengono opportuna un'esperienza di orientamento professionale finalizzata al rientro scolastico-formativo in raccordo con la rete costituita dai vari servizi del settore operanti sul territorio;
c) persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro:
I. inoccupate o disoccupate da almeno quattro mesi, inserite in un progetto, anche individualizzato, di orientamento e formazione; in caso di estremo disagio occupazionale gli operatori e operatrici dell’Area Formazione professionale possono derogare al limite minimo suindicato;
II. persone con più di 26 anni di età, anche se non disoccupate da almeno quattro mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

Art. 3
Durata dei tirocini

1. I tirocini hanno una durata massima di 500 ore; possono essere rinnovati per non più di due volte dall’Area Formazione professionale per consentire il completamento del progetto formativo individuale, su richiesta della struttura ospitante, sottoscritta anche dal o dalla tirocinante.

Art. 4
Svolgimento dei tirocini

1. I tirocini sono regolati da una convenzione, stipulata tra l’Area Formazione professionale, la struttura ospitante e la persona beneficiaria. La convenzione, in cui è indicato anche il nominativo della persona di riferimento responsabile nella struttura ospitante, prevede l’elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell’esperienza e l’attestazione delle attività svolte.
2. I e le tirocinanti sono seguiti dal personale responsabile dell’Area Formazione professionale e dagli eventuali altri operatori e operatrici incaricati di monitorare l'esperienza.
3. In considerazione delle finalità formative e orientative dei tirocini, i e le tirocinanti non possono essere adibiti a mansioni meramente produttive, se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire una sufficiente conoscenza dell'organizzazione del lavoro; essi, inoltre, non possono svolgere attività di serie o lavori a basso contenuto professionale.
4. Nelle strutture ospitanti per le quali il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, prevede la presenza del medico competente, il/la tirocinante deve sottoporsi a visita medica preventiva presso il medico medesimo. Il pagamento dei relativi costi è a carico dell’amministrazione provinciale.
5. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2892 del 14 dicembre 2009, l’assessore/assessora competente in materia di formazione professionale autorizza la spesa annua per il finanziamento dei tirocini di orientamento e formazione; con tale provvedimento sono approvati anche i modelli della convenzione di cui al comma 1, del progetto formativo e dell’attestazione dell’attività svolta.
6. L’attivazione dei singoli tirocini di orientamento e formazione è disposta periodicamente dal coordinatore/dalla coordinatrice d’area competente, sulla base delle richieste pervenute e nel limite delle risorse economiche disponibili.

Art. 5
Numero dei e delle tirocinanti

1. Le strutture ospitanti possono attivare tirocini contemporaneamente per più tirocinanti, nel rispetto dei seguenti limiti in riferimento al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato:
a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore delle persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, delle persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, nonché delle persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 6
Assegni di frequenza

1. Ai tirocinanti e alle tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di effettiva presenza nella struttura ospitante sono corrisposti per ogni ora di effettiva presenza:
a) 3,00 euro ai minori di 18 anni;
b) 4,00 euro ai maggiorenni.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati di 1,00 euro all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio.

Allegato B

CRITERI PER I TIROCINI PER L’INSERIMENTO O IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 1
Obiettivo dei tirocini

1. I tirocini di inserimento/reinserimento, che non costituiscono rapporto di lavoro, sono finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate e che dunque necessitano di assistenza.
2. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, di seguito denominati strutture ospitanti.

Art 2
Destinatari e durata dei tirocini
1. I tirocini sono offerti dai Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro a persone che hanno compiuto i 15 anni di età.
2. I tirocini durano da uno fino a 24 mesi. La loro durata dipende dalla situazione di svantaggio del/della tirocinante ai sensi della normativa vigente (articolo 2 del regolamento CE 5 dicembre 2002, n. 2204, articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
3. I tirocini hanno una durata massima di 12 mesi per le seguenti categorie di persone:
a) giovani sotto i 25 anni di età o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
b) lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all’interno dell’Unione Europea o che acquisiscono la residenza o il loro domicilio stabile in uno Stato membro dell’Unione Europea per motivi di lavoro;
c) persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro della Unione Europea, che devono migliorare le conoscenze linguistiche, la formazione professionale o l’esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
d) persone che desiderano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non hanno lavorato, né seguito corsi di formazione per almeno due anni, e in particolare coloro che hanno lasciato il lavoro a causa della difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare;
e) persone adulte che vivono da sole con uno o più figli a carico;
f) persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, senza un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
g) persone ultracinquantenni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (per esempio persone in mobilità oppure in cassa di integrazione straordinaria);
h) disoccupati di lungo periodo;
i) persone che sono o che sono state affette da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (per esempio tossicodipendenti o alcolisti);
j) i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, e che non hanno ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito da quando sono stati sottoposti ad una pena detentiva o ad un’altra sanzione penale;
k) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.
4. I tirocini hanno una durata massima di 24 mesi per le seguenti categorie di invalidi, la cui invalidità è stata accertata dalla competente commissione medica:
a) invalidi sul lavoro con un’invalidità minima del 34%;
b) invalidi civili con un’invalidità minima del 46%.
5. I tirocini hanno una durata massima di 24 mesi anche per le seguenti categorie di persone, per le quali gli enti pubblici hanno accertato un grave handicap fisico, psichico o mentale:
a) ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
b) persone che si trovano in trattamento psichiatrico.
6. Per tutte le altre persone in stato di disoccupazione oppure iscritte nella lista di mobilità la durata massima del tirocinio è di sei mesi.

Art. 3
Numero dei e delle tirocinanti

1. Le strutture ospitanti possono attivare tirocini contemporaneamente per più tirocinanti, nel rispetto dei seguenti limiti in riferimento al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato:
a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Se il tirocinio è attivato in collaborazione con un servizio inviante (anche delegato), i limiti di numero di cui al comma 1 non trovano applicazione. In tal caso le funzioni del tutor designato dalla Ripartizione Lavoro sono svolte da una collaboratrice/un collaboratore del servizio inviante, che predispone un progetto di inserimento e redige una relazione al termine del tirocinio per verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Art. 4
Svolgimento dei tirocini
1. I Centri di mediazione lavoro assistono le strutture ospitanti nella predisposizione della convenzione per il tirocinio. La convenzione, sottoscritta dalla struttura ospitante e dal/dalla tirocinante, può essere consegnata personalmente o inviata via fax al competente Centro di mediazione lavoro, che la inoltra alla Ripartizione Lavoro per l’approvazione. Il tirocinio può avere inizio solo dopo l’approvazione della convenzione.
2. La struttura ospitante deve assicurare il/la tirocinante contro gli infortuni presso l’INAIL e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Nel caso di infortunio durante il tirocinio, la struttura ospitante deve darne comunicazione nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni all’INAIL, alla persona designata come tutor dalla Ripartizione Lavoro, alla compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile e all’autorità competente in materia di sicurezza pubblica (Questura o Comune).
3. Durante lo svolgimento del tirocinio il/la tirocinante è affiancato/affiancata da una persona di riferimento designata dalla struttura ospitante. Questa persona assiste il/la tirocinante nella fase di inserimento, assegna le attività previste dal tirocinio ed è il primo interlocutore in caso di difficoltà. Contestualmente all’autorizzazione del tirocinio la Ripartizione Lavoro nomina un/una tutor, che ha il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio stesso e l’applicazione dei presenti criteri.
4. La struttura ospitante deve erogare al/alla tirocinante una borsa lavoro mensile di almeno 400,00 euro. L’ammontare della borsa lavoro e le eventuali altre agevolazioni (mensa, rimborso spese per il trasporto ecc.) devono essere espressamente indicati nella convenzione. La borsa lavoro mensile concordata è corrisposta dalla struttura ospitante indipendentemente dalla concessione o meno del contributo provinciale di cui all’articolo 6.
5. Al termine del tirocinio la struttura ospitante compila una relazione sull’andamento del tirocinio e sulle competenze acquisite dal/dalla tirocinante.

Art. 5
Deroghe

1. Per le persone che hanno particolari difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono essere previste delle deroghe per quanto riguarda la durata massima del tirocinio e l’obbligo di erogare una borsa lavoro. Tali deroghe devono essere motivate dal Centro di mediazione lavoro competente.

Art. 6
Contributi

1. Le strutture private ospitanti possono ottenere un contributo a parziale o completa copertura dell'importo corrisposto al/alla tirocinante a titolo di borsa lavoro, ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche. Il contributo non può essere erogato ad enti pubblici.
2. Qualora al termine del tirocinio non faccia seguito l'assunzione del/della tirocinante, alla struttura ospitante può essere negata la liquidazione del contributo se non sussistono giustificati motivi per la mancata assunzione. Inoltre alla struttura ospitante possono essere negati ulteriori inserimenti in tirocinio.
3. L’Ufficio servizio lavoro monitora i risultati raggiunti a livello di formazione e in termini di assunzioni.
4. Il contributo può arrivare fino al 100 % della borsa lavoro e raggiungere il limite massimo di 400,00 euro mensili; il suo ammontare è determinato tenendo conto:
a) della complessità del progetto di tirocinio;
b) della congruità della durata del tirocinio in riferimento alle caratteristiche del progetto;
c) degli altri servizi offerti al/alla tirocinante dalla struttura ospitante quali mensa, trasporto ed alloggio.

Art. 7
Concessione dei contributi

1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione Lavoro concede il contributo su domanda della struttura ospitante e lo eroga a seguito della dichiarazione della struttura ospitante e del/della tirocinante circa l’avvenuto versamento della borsa lavoro.
2. In caso di interruzione anticipata del tirocinio il contributo è erogato in misura proporzionale, purché non risulti inferiore all’importo minimo di 50,00 euro

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