Regione Veneto, deliberazione Giunta Regionale n° 1324 del 23 luglio 2013 sui tirocini

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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013
Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013.

Bur n. 75 del 30 agosto 2013

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è rivista la disciplina regionale in materia di tirocini, già regolamentata con la DGR 337/2012 per renderla conforme ai contenuti di cui all'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 sottoscritto ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 comma 34.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 337 del 6 marzo 2012 la Giunta regionale del Veneto ha già emanato disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3. La legge 28 giugno 2012 n. 92 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", al fine di combattere gli abusi dello strumento del tirocinio e di favorirne un utilizzo di qualità, ha previsto all'art. 1 comma 34 il perfezionamento di un accordo, in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini, sulla base dei seguenti criteri:
a)       revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b)       previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c)       individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d)       riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Tale accordo tra Stato e Regioni è stato sancito il 24 gennaio 2013, e le Regioni si sono impegnate a recepirne i contenuti nelle proprie normative entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione.
Con il presente provvedimento si intende pertanto adeguare, ai nuovi contenuti, la disciplina regionale di cui alla DGR 337/2012.
Ad eccezione di alcune modifiche di chiarimento e precisazione di singole disposizioni, la novità sostanziale, prevista nella legge 92/2012, riguarda l'inserimento dell'obbligo di corrispondere un'indennità di partecipazione al tirocinante, mentre le disposizioni regionali prevedevano solo una facoltà di riconoscere l'indennità. In merito, conformemente alla determinazione delle regioni, si prevede che al tirocinante sia assicurata un'indennità minima di 400,00 euro mensili lordi, che possono scendere a 300,00 euro lordi mensili qualora al tirocinante siano garantiti buoni pasto nel limite escluso da imposizione fiscale o la prestazione sostitutiva di mensa aziendale.
Nella nuova regolamentazione regionale in materia di tirocini è confermata la particolare attenzione riservata al soggetto che può promuovere il tirocinio, quale garante dell'esperienza formativa, e al valore da riconoscere al progetto formativo per uno svolgimento di tirocini di qualità. Sono stati riaffermati i limiti già precedentemente posti a garanzia della qualità del tirocinio relativi alla durata massima dell'esperienza, al divieto di ripetibilità, all'esistenza del numero massimo di persone contemporaneamente ospitabili presso il medesimo soggetto. Importanti deroghe a tali prescrizioni sono state inserite per gli avvii in tirocinio di persone in condizione di svantaggio.
Sulle disposizioni oggetto della presente deliberazione, come richiesto all'art. 41 comma 3 della legge regionale 3/2009, è stata sentita una prima volta la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che nella seduta del 18 aprile 2013 ha espresso parere favorevole a maggioranza. Per acquisire il richiesto parere del Comitato di coordinamento istituzionale, si è invece seguita la procedura scritta, ricevendo il parere favorevole della maggioranza dei componenti.
Inoltre, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, è stato successivamente acquisito il parere della competente commissione consiliare in data 12 giugno 2013.Nell'espressione di tale parere la competente commissione consigliare si è espressa con voto di astensione.
Per tenere conto della discussione che si è svolta in seno alla Commissione consigliare rispetto al testo inzialmente presentato, sul testo delle disposizioni sono state apportate alcune modificazioni migliorative e di semplificazione, ricomprese nell'Allegato A, parte integrante delle presente deliberazione, sul quale è stato riacquisito parere favorevole, a maggioranza, della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali in data 16 luglio 2013 ed è stata oggetto di una comunicazione alla Commissione consigliare da parte dell'Assessore competente in data 17 luglio 2013.
In considerazione del fatto che l'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 ha fissato nel 24 luglio 2013 il termine per adeguare la disciplina regionale ai contenuti dell'Accordo stesso, che le disposizioni proposte dalla Giunta sono pienamente rispondenti alla normativa nazionale e a quanto concordato in sede di Conferenza Stato Regioni e che tutto ciò è finalizzato a garantire, tra l'altro, un'esperienza di tirocinio effettivamente formativa, si ritiene necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni regionali in tema di tirocini con l'adozione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
-          Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;
-          Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;
-          Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;
-          Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;
-          Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali e dal Comitato di coordinamento istituzionale del 18.04.2013;
-          Vista la deliberazione /CR n. 44 del 14.05.2013;
-          Visto il parere n. 375 del 12.06.2013 della terza commissione consiliare;
-          Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

delibera

1.       di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2.       di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione "Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3";
3.       di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)


ALLEGATO A alla Dgrn. 1324 del 23 luglio 2013 Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3

Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:
1) “tirocinio”: esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;
2) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;
3) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
4) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
5) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
6) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini non curriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;
7) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;
8) “disabili”: soggetti iscritti all’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;
9) “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, nonché soggetti in situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’art. 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328, per i quali un servizio pubblico definisca l’opportunità di un tirocinio con funzione anche riabilitativa;
10) “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto 9, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 800/2008 ed individuati nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione o dalle Province;
11) “migranti extracomunitari”: soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis, del D.P.R. 394/1999;
12) “studente”: soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale;
13) “neo qualificato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;
14) “neo diplomato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
15) “neo laureato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea;
16)“neo dottorato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;
17) “ex allievo”: soggetto che ha terminato nei 12 mesi precedenti un percorso di studio;
18) “soggetto promotore”: il soggetto che promuove l’esperienza di tirocinio progettando i contenuti, lo svolgimento, assumendo la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;
19) “soggetto ospitante”: tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;
20) “tutor aziendale”: soggetto interno all’azienda esperto, con competenze professionali in grado di garantire il buon esito dell’inserimento del tirocinante, di promuovere l’acquisizione degli apprendimenti secondo le previsioni del progetto formativo, di accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, di aggiornare la documentazione relativa il tirocinio;
21) Referente del soggetto promotore o “tutor didattico-organizzativo”: la persona individuata dal soggetto promotore con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche utili all’apprendimento, di monitorare il percorso formativo di tirocinio, nonché a garantire il processo di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante;
22) “progetto formativo”: il progetto che delinea il percorso formativo del soggetto durante il periodo di tirocinio;
23) “libretto formativo”: libretto personale del lavoratore, come definito nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che registra le competenze acquisite durante la formazione formale, non formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché certificate o almeno riconosciute in un documento di attestazione degli apprendimenti acquisiti;
24) “attestazione delle competenze”: documento rilasciato dal soggetto promotore, al termine del tirocinio, che, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, riporta i risultati conseguiti dal tirocinante, specificando le competenze eventualmente acquisite.

Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto.
2. Sono esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari e i tirocini transnazionali, realizzati nell’ambito di programmi comunitari.

Art. 3 Tirocinanti
1. Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l’obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:
TABELLA in formato pdf

Art. 4 Soggetti ospitanti
1. Possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Art. 5 Limiti numerici di tirocini
1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:
a) Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti. un tirocinante
b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e
cinque : un tirocinante;
c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti;
d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato : tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore;
2. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 68/99 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 6 Soggetti promotori
1. Possono promuovere un’esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:
TABELLA in formato pdf

Art. 7 Durata
1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:
a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
- per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
- per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini
promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
- per soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi;
- per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese;
c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.
2. La durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.
3. Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Art.8 Ripetibilità del tirocinio
1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio,
2. Tale disposizione non si applica ai tirocini estivi di orientamento, ai tirocini per soggetti di cui ai punti 8, 9 e 10 dell’art. 1, nonché, per una sola volta, ai tirocini di breve durata realizzati all’interno di percorsi di riqualificazione professionale.

Art. 9 Impegno orario
1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

Art. 10 Copertura assicurativa
1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché‚ presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all’art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Art. 11 Convenzioni
1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.
2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.
3. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12 Progetto formativo
1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente sottoscriverà a sua volta il progetto o, attesterà comunque con idonea dichiarazione di condividere gli elementi del progetto stesso, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 22 della legge n. 328/2000.
3. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali, l’importo dell’indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative.
4. Infine, il progetto deve contenere l'indicazione:
a) degli obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l’esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;
b) delle attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;
c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc...).
Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.
5. Per i tirocini che coinvolgono soggetti di cui ai punti 8, 9 e 10 dell’art. 1 gli obiettivi specifici, le attività previste e le relative modalità svolgimento, considereranno anche il contenuto “riabilitativo” dell’esperienza.
6. Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolari di persone svantaggiate, non sono ammessi progetti formativi che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare, connotato da compiti generici e ripetitivi.

Art. 13 Tutorato
1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale, che sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio..
2. Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si assicura che l’esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e redige, al termine del tirocinio, l’attestazione sull’attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elemnti ricevuti dal tutor aziendale..
3. Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l’inserimento del tirocinante nell’ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo..
4. Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
5. Nell’ambito di accordi regionali che prevedano i tirocini come politica attiva del lavoro, anche con il concorso della bilateralità, fermo restando la funzione essenziale e i requisiti del tutor aziendale, come definita nei commi precedenti, è possibile prevedere modalità specifiche di esercizio del tutorato.

Art. 14 Indennità di partecipazione
1. Sulla base di quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione sia presso soggetti ospitanti privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità di corrispondere al tirocinante è ridotta del 50 %.
2. L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante; l’indennità può essere sostenuta dalla Regione e dalla Provincia, nell’ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l’inclusione di particolari categorie di soggetti, nonché degli enti bilaterali
3. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali , non sussiste l’obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l’indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla; nel tal caso l’ indennità è pienamente compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall’Inps nei limiti fissati dall’ordinamento
4. La partecipazione al tirocinio e la percezione dell’indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante
5. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione

Art. 15 Attestazione delle attività e delle competenze eventualmente acquisite
1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un documento di attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite.

Art. 16 Comunicazioni agli Organi competenti
1. Come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.
2. Il soggetto promotore adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico all’apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto.

Art. 17 Controlli, sanzioni e monitoraggio
1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell’istituto del tirocinio anche presso i soggetti promotori
2. Nel caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tirocini, da parte dei soggetti promotori, la Regione adotta nei loro confronti i provvedimenti restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.
3. La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza annualmente un monitoraggio sull’andamento dei tirocini sotto ogni profilo quanti-qualitativo e presenta un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali e alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro.

Art. 18 Norme finali
1. Le presenti disposizioni in materia di tirocinio rappresentano gli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate;
2. Eventuali adeguamenti di natura esclusivamente tecnica dovuti a nuove disposizioni nazionali sono introdotti con atto del Dirigente della struttura competente in materia di lavoro.
3. Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal giorno in cui sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data.

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