La legge 22/2006 della Regione Lombardia su mercato del lavoro e stage

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[L'articolo della legge che riguarda gli stage è il nr. 18, "Tirocini formativi e di orientamento"]

Legge Regionale 28 settembre 2006, N. 22: "Il mercato del lavoro in Lombardia"


(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )


CAPO I, Articolazione delle competenze

Art. 1 (Obiettivi e finalità)


1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall’articolo 4 della Costituzione.
2. L’uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.
3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:
a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati;
b) promuovere la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;
c) realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;
d) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;
e) promuovere la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro.
4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso:
a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l’incremento dell’occupazione sul territorio regionale;
b) la promozione all’avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne, giovani e soggetti svantaggiati;
c) la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
d) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
e) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità d’innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
f) lo sviluppo delle condizioni per l’esercizio, durante tutto l’arco della vita, del diritto alla formazione continua e permanente, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
g) l’incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
h) la promozione, attraverso politiche integrate, dell’orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
i) la valorizzazione della qualità dell’offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribuiscano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema dell’imprenditorialità;
j) il sostegno e la promozione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro e alla formazione, nonché il sostegno alle azioni positive contro la discriminazione di genere, età e diversa abilità;
k) la promozione ed il supporto alla prevenzione antinfortunistica per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
m) il supporto all’inserimento nel mondo del lavoro e all’integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.
5. La programmazione regionale persegue le finalità di cui al comma 3, nonché l’obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità provinciali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.


Art. 2 (Competenze della Regione
)

1. Competono alla Regione:
a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori anche utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario, anche attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6;
e) l’individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l’occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all’articolo 8;
g) la gestione di Borsa lavoro Lombardia quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.

Art. 3 (Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, in attuazione del programma regionale di sviluppo, approva il piano d’azione regionale, quale atto di indirizzo e programmazione pluriennale. Il piano d’azione regionale definisce in particolare:
a) le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire e le tipologie degli interventi da effettuare unitamente ai relativi indicatori di attuazione, di risultato e di impatto, anche nell’ambito delle politiche di genere;
b) i programmi operativi di intervento di interesse regionale;
c) l’entità, la durata, i criteri e le modalità di riparto delle risorse finanziarie da assegnare alle province, agli enti locali ed agli operatori accreditati della rete dei servizi per la realizzazione di ciascuna tipologia di intervento;
d) gli obiettivi di qualità delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale;
e) gli indirizzi per la definizione delle azioni provinciali di intervento in relazione ai fabbisogni, secondo le specifiche esigenze territoriali;
f) gli indirizzi per la predisposizione dei piani di intervento di gestione delle crisi occupazionali di cui all’articolo 29.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, aggiorna annualmente il piano d’azione regionale sulla base delle previsioni anche di politiche integrate stabilite nel documento di programmazione economica finanziaria regionale (DPEFR), in relazione a nuove situazioni e previsioni occupazionali, individuando le aree prioritarie di intervento, nonché le azioni integrate per il lavoro e le relative fonti di finanziamento.

Art. 4 (Competenze delle province)


1. Competono alle province le funzioni di programmazione territoriale, nonché interventi attuativi per le politiche attive di cui ai capi da VII a X, in coerenza, nel rispetto e nei limiti degli indirizzi definiti nel piano d’azione regionale. A tal fine le province redigono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano d’azione provinciale in cui definiscono in particolare:
a) gli obiettivi specifici da perseguire nell’anno di riferimento e l’articolazione territoriale dei servizi;
b) la dotazione di risorse finanziarie e la loro destinazione specifica;
c) le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro anche mediante l’istituzione di apposite strutture o organismi, in raccordo con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all’articolo 6.
2. Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative:
a) alla gestione e all'aggiornamento dell’elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59). I dati amministrativi contenuti nella scheda anagrafica professionale hanno valore certificativo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30);
b) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione nazionale;
c) all’acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni di cui all’articolo 4bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni mediante l’utilizzo di appositi programmi informatici messi a disposizione anche dalle province, purché conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione;
d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
e) alla gestione delle liste di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le province possono esercitare le funzioni e i compiti di cui ai commi 1 e 2 anche mediante le forme previste dalla vigente normativa per la gestione dei servizi pubblici locali
4. Le province svolgono le funzioni di cui al comma 1 garantendo il coinvolgimento delle parti sociali all’interno delle Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione di cui all’articolo 9.

Art. 5 (Avviamento presso le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) alla provincia competente per territorio.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 442/2000, provvede a definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia competente, nel rispetto e in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.

CAPO II, Monitoraggio e analisi

Art. 6 (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. È istituito l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai fini di un’attività efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi dell’efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell’andamento del mercato del lavoro regionale.
2. I soggetti accreditati o autorizzati a norma degli articoli 13 e 14, nonché i soggetti accreditati per il sistema educativo presentano annualmente all’Osservatorio una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla base di un modello predisposto dall’Osservatorio stesso. L’Osservatorio trasmette le relazioni al valutatore indipendente di cui all’articolo 17. L’Osservatorio, anche su richiesta del valutatore indipendente, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi.
3. L’Osservatorio si raccorda con gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. L’Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia.

CAPO III, Organismi istituzionali

Art. 7 (Comitato istituzionale di coordinamento)

1. E’ istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l’integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell’istruzione e della formazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante delegato dal Presidente della Giunta regionale in materia di pari opportunità;
c) gli assessori provinciali competenti in materia di lavoro o loro delegati;
d) cinque rappresentanti dei comuni designati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dalla Confederazione delle province e dei comuni del Nord (CoNord) presenti nel territorio regionale;
e) l’assessore del Comune di Milano competente in materia di lavoro o suo delegato;
f) due rappresentanti delle comunità montane, designati dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM.), sezione della Lombardia o dalle altre associazioni comparativamente più rappresentative sul territorio;
g) il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale o suo delegato;
h) il presidente dell’Unioncamere Lombardia o suo delegato.
3. Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. In fase di prima attuazione il Comitato è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 8 (Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)

1. E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione.
2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sul piano d’azione regionale di cui all’articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell’istruzione e della formazione, l’incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d’impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991.
3. La Commissione è nominata all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione è così composta:
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) nove rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base regionale; (1)
c) nove rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base regionale; (2)
d) il consigliere regionale di parità nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246);
e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.
6. Per ciascuno dei membri della Commissione è designato un componente supplente.
7. La Commissione approva le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione di cui all’articolo 9.
8. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.

Art. 9 (Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione)

1. Le province istituiscono le Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione, quali organismi di concertazione a livello territoriale e ne determinano la composizione e le modalità di funzionamento secondo i principi e criteri previsti dall’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 10 (Consiglieri regionali e provinciali di parità)

1. Al fine di accrescere l’efficacia delle azioni dei consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, la Regione e le province promuovono la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.
2. Il fondo regionale per l’attività dei consiglieri di paritàè costituito dalle quote di riparto annuale del fondo nazionale di cui all’articolo 18 del d.lgs 198/2006.

CAPO IV, Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro

Art. 11 (Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro)

1. E’ istituita l’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Milano, quale componente tecnica del sistema regionale per l’attuazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro.
2. L’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi annuali del DPEFR e in particolare con quelli della direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, ogni anno elabora il piano delle attività di supporto tecnico prioritarie, anche a favore di altri enti o soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce il modello organizzativo e la relativa articolazione dell’Agenzia in coerenza con gli atti organizzativi, ed in particolare con quelli di indirizzo per il sistema regionale.
4. Il direttore generale dell’Agenzia, quale responsabile e rappresentante legale, ne adotta gli atti fondamentali, ivi compresi la dotazione organica, il regolamento organizzativo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo.

CAPO V, La rete degli operatori

Art. 12 (La rete degli operatori)

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, come di seguito specificato:
a) gli operatori accreditati ai sensi dell’articolo 13, in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs 276/2003;
b) gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 14;
c) gli operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003.
2. Gli operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, possono costituire raggruppamenti, anche con operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa di settore, in particolare al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in specifici settori economici o ambiti territoriali.
3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.

Art. 13 (Albo degli operatori accreditati)

1. È istituito l’albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2. L’iscrizione all’albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:
a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l’accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l’inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
b) favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale;
e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro;
g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Nell’ambito dei servizi per la promozione dell’inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del d.lgs. 181/2000, i seguenti servizi:
a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;
b) colloquio di orientamento;
c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 181/2000.
4. I servizi di cui al comma 3 sono erogati sulla base di un patto di servizio stipulato dall’operatore accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.
5. Gli operatori che intendono iscriversi all’albo presentano apposita domanda alla competente direzione generale in materia di lavoro della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, sono definiti i requisiti minimi per l’iscrizione all’albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:
a) al possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
b) alla capacità logistica e gestionale;
c) alla situazione economica e finanziaria;
d) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
e) all’esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
f) all’obbligo della interconnessione con la Borsa lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell’ambito dell’Osservatorio.
7. La deliberazione di cui al comma 6 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell’accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all’organizzazione e al funzionamento dell’albo.

Art. 14 (Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate)

1. È istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, del d.lgs. 276/2003, ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs 276/2003, disciplina con deliberazione, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all’organizzazione e al funzionamento dell’albo.
3. La Regione comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli estremi della autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2.

Art. 15 (Particolari forme di autorizzazione)


1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 14, per i comuni, anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e per le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie.
2. La Giunta regionale disciplina, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, ai sensi dell'articolo 14, le modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

CAPO VI, Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro

Art. 16 (Valutazione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro)


1. La valutazione concerne tutti i servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il piano d’azione di cui all’articolo 3.
2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:
a) il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano d’azione regionale;
b) l’effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.
3. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:
a) servizi di orientamento professionale;
b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
c) servizi di istruzione e formazione professionale;
d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.
4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.
5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all’ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati nel piano d’azione di cui all’articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.
6. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.

Art. 17 (Valutatore indipendente)

1. La valutazione è svolta da un valutatore indipendente, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.
2. Al valutatore indipendente è assicurato l’accesso alle informazioni raccolta da Borsa lavoro Lombardia, a quelle connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio e dalle province.
3. Il valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all’Osservatorio, che provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet.

CAPO VII, Sostegno nella transizione al lavoro

Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Regione , al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, disciplina i criteri per la realizzazione dei tirocini, il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze acquisite.

Art. 19 (Bottega–scuola)

1. La Regione promuove l’istituzione della bottega–scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.
2. La Giunta regionale disciplina, d’intesa con le associazioni datoriali dell’artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali bottega–scuola, l’individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, nonché le fonti di finanziamento.

Art. 20 (Apprendistato)


1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo VI, capo I, del d.lgs. 276/2003.
2. La regolamentazione dei profili formativi e i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003, dalla Giunta regionale nelle indicazioni regionali per l’offerta formativa del sistema educativo regionale.

CAPO VIII, Qualità, tutela e sicurezza del lavoro

Art. 21 (Diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita)

1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l’arco della vita quale garanzia sostanziale dell’occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l’effettività.
2. La Regione promuove in particolare:
a) interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;
b) interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
c) interventi di formazione volti alla riqualificazione, all’aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori;
d) interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;
e) interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei lavoratori disabili e di quelli svantaggiati.
3. La Regione sostiene, altresì, interventi finalizzati al reinserimento nel lavoro di persone con età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione o interessate dai processi di cui all’articolo 29, anche attraverso modalità di incentivazione all’assunzione.

Art. 22 (Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)

1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell’inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l’impiego di voucher e altri incentivi economici:
a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia;
b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l’impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell’obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;
c) misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l’impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all’articolo 54 del d.lgs. 276/2003;
d) azioni positive per favorire l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
e) azioni di orientamento e informazione per favorire l’utilizzo degli incentivi di cui all’articolo 9 della legge 53/2000;
f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a sostegno della famiglia;
g) azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, attraverso azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006.

Art. 23 (Interventi per il sostegno al reddito e al credito)

1. La Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e rapporti di associazione in partecipazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare).
2. La Regione promuove l’accesso al credito dei soggetti di cui al comma 1, anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.
3. La Regione incentiva politiche di sostegno al reimpiego a favore dei lavoratori di cui al comma 1 anche attraverso l’erogazione di borse per la stabilizzazione occupazionale che il beneficiario può utilizzare per la partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale.

Art. 24 (Promozione di nuove attività imprenditoriali)


1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera d), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, interventi finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati.

Art. 25 (Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali)

1. La Regione , in coerenza con le risorse del DPEFR destinate alle politiche attive del lavoro previste dal piano d’azione regionale, può sostenere, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali volti ad assicurare:
a) la formazione e l’aggiornamento professionale;
b) forme di sostegno al reddito complementari o integrative in caso di sospensione del lavoro per crisi o in caso di disoccupazione;
c) integrazione dei trattamenti di maternità e malattia.

Art. 26 (Contrasto al lavoro irregolare)

1. La Regione , al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:
a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
c) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici della amministrazione centrale dello Stato competenti;
d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;
e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro;
f) promuove e sensibilizza azioni, anche di carattere locale, dirette a raccordare e potenziare, mediante specifiche iniziative di formazione, le attività ispettive realizzate dagli enti competenti, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
g) promuove e supporta, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati e stagionali;
h) qualifica il ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.
2. L’assessore regionale competente in materia di lavoro e l’assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, promuovono la realizzazione di protocolli d’intesa e linee di azione con i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 27 (Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. la Regione , in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a questo fine, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione e le province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all’anticipazione dei rischi ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.
3. La Regione promuove altresì la responsabilità sociale delle imprese, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, la Regione promuove le iniziative imprenditoriali, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzate in particolare al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali.

CAPO IX, Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate


Art. 28 (Integrazioni alla l.r. 13/2003) (3)

1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6bis(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.";
b) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:
"fbis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale.".

CAPO X, Crisi occupazionali

Art. 29 (Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)


1. La Regione , con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:
a) contrastare le situazioni di crisi aziendale e limitarne l’impatto sul territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne, i lavoratori con più di quarantacinque anni e le persone disabili;
b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;
c) coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto delle crisi con azioni rivolte allo sviluppo economico delle aree interessate, anche mediante l’utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
d) concorrere con l’azione degli enti bilaterali all’individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l’occupazione e il patrimonio produttivo di conoscenze e competenze;
e) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni;
f) promuovere le forme di sostegno all’occupazione, al reinserimento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori disabili.
2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, le province, nel rispetto del piano d'azione regionale di cui all'articolo 3, in caso di situazioni di crisi occupazionali, approvano il piano di intervento che prevede in particolare:
a) l’analisi economica ed occupazionale di dettaglio della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
b) la definizione di dettaglio di progetti integrati all’orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati e il relativo costo;
c) le modalità e le forme di realizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), con particolare riferimento ai finanziamenti privati per il sostegno e il rilancio delle attività produttive e del territorio al fine di stabilire la quota massima del cofinanziamento pubblico;
d) le modalità di sostegno alla mobilità geografica come eventuale strumento di accompagnamento alla gestione degli esuberi.
3. Qualora le crisi occupazionali interessino il territorio di più province, il piano d’intervento è definito dalla Regione e dalle province interessate.

CAPO XI, Internazionalizzazione e innovazione


Art. 30 (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali e operative con le regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l’obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Art. 31 (Sostegno alla diffusione dell’innovazione)


1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca e all’innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione, per progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che hanno sede operativa all’interno del territorio regionale.
2. La Regione , anche al fine di sostenere lo sviluppo o la riconversione dei sistemi produttivi lombardi, promuove la creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza, anche sostenendo, in una logica di cofinaziamento, azioni sperimentali con imprese e associazioni datoriali, in partenariato con investitori italiani ed esteri ed operatori nel campo dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello internazionale.

CAPO XII, Norme transitorie e finali


Art. 32 (Norme transitorie)

1. I centri per l’impiego continuano ad erogare in via provvisoria, nell’ambito del sistema regionale, i servizi di cui all’articolo 13, comma 3, sino all’acquisizione dell’accreditamento, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di cui allo stesso articolo. La mancata acquisizione dell’accreditamento comporta l’esclusione dal sistema, cui possono comunque partecipare con iscrizione successiva all’albo di cui all’articolo 13.
2. Fino all’avvio del processo costitutivo dell’Agenzia di cui all'articolo 11 restano in vigore i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell' articolo 9, della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).
3. Il provvedimento di cui all’articolo 11, comma 3, stabilisce all'efficacia di quali atti consegue l'abrogazione totale o parziale dei commi da 1 a 4 e da 6 a 11, dell'articolo 9 della l.r. 1/1999.
4. Le convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate stipulate e validate in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

Art. 33 (Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale e nel favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
2. A tal fine, su iniziativa dell’assessore con delega in materia di lavoro, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quale è stata l’evoluzione del mercato del lavoro in Lombardia con riferimento alle tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni, nonché all’inserimento lavorativo delle donne, dei lavoratori svantaggiati e delle persone disabili;
b) in che misura e con quali criteri e modalitàè stata implementata la rete degli operatori e sono state distribuite le risorse pubbliche destinate alla loro attività;
c) quale è stato il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, degli strumenti di politiche attive del lavoro previsti dalla presente legge;
d) quale è il grado di operatività ed interconnessione di sistemi informativi regionali e provinciali, con particolare riferimento a Borsa lavoro Lombardia ed alla sua capacità di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
e) attraverso quali modalità e con quali esiti l’Osservatorio ha svolto le attività di monitoraggio, controllo e analisi dell’efficacia degli interventi previste dall’articolo 6, comma 1.

Art. 34 (Abrogazioni) (4)


1. Sono o restano abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:
a) gli articoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 12 a 20, 10, ad eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d), 11, ad eccezione del comma 12, 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego);
b) le lettere a), b) e c) del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 34/1978);
c) il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
d) il comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2005).
2. A seguito dell’approvazione degli atti attuativi di cui al comma 3 dell’articolo 11 della presente legge, sono altresì abrogati:
a) i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell’articolo 9 della l.r. 1/99;
b) il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 34/1978);

Art. 35 (Fondo regionale per le politiche attive)

1. E’ istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, nonché le risorse regionali.
2. Nel rispetto delle finalità specifiche delle azioni al fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse comunitarie della programmazione 2007/2013.

Art. 36 (Disposizioni finanziarie)


1. Alle spese di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.1.2.2.401 ‘Promozione e sviluppo del mercato del lavoro’ e con le risorse stanziate all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
2. Al fondo di cui al comma 2, dell’articolo 10 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.5.1.2.82 ‘La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali’.
3. Alle spese relative all’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro di cui all’articolo 11 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.2.1.2.401 ‘Promozione e sviluppo del mercato del lavoro’.
4. Per l’esercizio dell’apprendistato di cui all’articolo 20 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.2.1.2.401 ‘Promozione e sviluppo del mercato del lavoro’.
5. Per gli interventi relativi al diritto alla formazione di cui all’articolo 21 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.1.4.2.70 ‘Formazione per tutto l’arco della vita e competitività’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
6. Alle spese di cui all’articolo 22 si provvede con le risorse stanziate all’upb 2.5.2.03.85 ‘Sviluppo dell’occupabilità, dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
7. Alle spese di cui all’articolo 29 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.2.2.02.13 ‘Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione’ e con le risorse stanziate alle upb 2.1.4.2.70 ‘Formazione per tutto l’arco della vita e competitività’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’
8. Per lo sviluppo dell’internazionalizzazione del mercato del lavoro di cui all’articolo 30 si provvede con le risorse derivanti da assegnazione statale e dell’Unione europea stanziate annualmente all’upb 2.2.2.2.13 ‘Azioni a sostegno dell’occupazione e di prevenzione della disoccupazione’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
9. Al fondo per le politiche attive di cui all’articolo 35 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.2.3.2.79. ‘Sostegno della nuova imprenditorialità’.
10. Alle spese di cui agli articoli 6, 17, 18, 19, 26, 31 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
11. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.