Delibera Giunta regionale Piemonte n. 100 - 12934 del dicembre 2009 sui tirocini
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REGIONE PIEMONTE - GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 340 Adunanza 21 dicembre 2009
L'anno duemilanove il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 09:30 in Torino presso la Sede della Regione Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes Bresso Presidente, Paolo Peveraro Vicepresidente e degli Assessori Eleonora Artesio, Daniele Gaetano Borioli, Sergio Conti, Nicola De Ruggiero, Sergio Deorsola, Giuliana Manica, Teresa Angela Migliasso, Giovanni Oliva, Giovanna Pentenero, Luigi Ricca, con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Sono assenti gli Assessori: Bairati, Taricco
(Omissis)
D.G.R. n. 100 - 12934
OGGETTO: LR 34/08 artt. 38 - 41. PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, ANCHE ESTIVI. ATTESTAZIONE DELLE ESPERIENZE SVOLTE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAI TIROCINANTI.
A relazione dell'Assessore Migliasso:
Vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'art. 18 che dispone l'utilizzo di "Tirocini formativi e di orientamento";
visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"
vista la L. 14 febbraio 2003, n. 30 recante "Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro";
visto il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
visto l'art. 60 del Decreto legislativo sopra citato che disciplina i "Tirocini estivi di orientamento";
considerato che l'art. 60 del D.Lgs. 276/2003 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 50/2005 dalla Corte Costituzionale che ha stabilito che "la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni";
visto l'art 1 co. 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che ha introdotto l'obbligatorietà dell'invio delle comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro e dei tirocini;
visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2007 "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti", che ha introdotto l'obbligatorietà dell'invio telematico delle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga, cessazione dei rapporti di lavoro e dei tirocini, è operativo dal 1° marzo 2008;
vista la DGR del Piemonte n. 54- 8999 del 16 giugno 2008 attuativa del POR recante "interventi per l'occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate;
vista la DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 che ha previsto interventi rivolti anche ai soggetti particolarmente svantaggiati includendo in tale definizione alcuni gruppi particolari quali donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora;
vista la Legge Regionale del Piemonte 22 dicembre 2008 n. 34 " Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
considerato che l'art. 6 comma 1 della sopra citata legge regionale, conferma l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro in qualità di ente strumentate della Regione e al comma 3 lett. d) le vengono assegnate le attività di monitoraggio e valutazione dei tirocini;
considerato che l'art. 38 co. 1, della Legge Regionale 22 dicembre 2008 n. 34, da il mandato alla Giunta Regionale di disciplinare con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi;
considerato che gli arti. 40 co. 1 e 41 co.1 della Legge Regionale sopra citata, individuano la Giunta Regionale quale organo istituzionale competente a definire, le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti;
ritenuto tale provvedimento indispensabile per la realizzazione delle disposizioni, relative ai tirocini formativi e di orientamento anche estivi, contenute nella Legge Regionale 34/08;
dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;
la Giunta Regionale , unanime,
delibera
di disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei Tirocini Formativi e di Orientamento nonché i Tirocini Estivi.
A. Tirocini Formativi e di Orientamento
1. Finalità
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento.
Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio formativo e di orientamento è 16 anni. I rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Essi offrono la possibilità di acquisire competenze, di orientarsi verso una professione attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro. E' possibile la corresponsione di una borsa lavoro.
2. Soggetti e modalità operative
I soggetti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento sono tre:
> Il soggetto promotore ( individuati dall'art. 40 co.3 della L.34/08);
> Il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato);
> Il tirocinante.
I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.
Le Province e le parti sociali possono sottoscrivere accordi quadro per disciplinare le attività di tirocinio. I contenuti di tali accordi dovranno orientare le convenzioni sottoscritte dai Centri per l'Impiego e dalle Aziende associate ospitanti.
II progetto formativo e di orientamento del tirocinio deve includere i seguenti elementi essenziali:
- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall'ente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall'azienda;
- dati identificativi del tirocinante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento;
È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte de! soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda (attività di formazione esterna, consegne etc) e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla regione, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.
Le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007, esonerano gli enti promotori dall'invio di copia della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte;
La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attraverso delle query pre-definite sull'applicativo Silp-Stampe Selettive.
La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini, nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata anche dal soggetto promotore.-
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva, i tirocini formativi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno dei periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
I soggetti promotori e i soggetti ospitanti, possono assegnare al tirocinante una borsa lavoro, per la durata del tirocinio. Tale borsa non dovrà essere inferiore all'equivalente dei costi di trasporto e vitto.
3. Limiti numerici
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione numero di dipendenti subordinati in forza all'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, un tirocinante;
b) datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque, un tirocinante;
e) aziende con un numero di dipendenti compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti;
d) aziende con più di venti dipendenti, tirocinanti in misura non superiore ai dieci per cento dei suddetti dipendenti.
Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un tirocinante, di norma, deve seguire in modo costante e continuativo il tirocinante durante l'orario nel quale il tirocinio viene svolto.
L'utilizzo dell'istituto dei tirocini formativi e di orientamento non è ammesso nelle aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione, limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate alla Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga; non è ammessa l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per persone disabili ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora tra i soggetti coinvolti nella Cassa integrazione straordinaria e in deroga siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione.
Anche nel caso in cui l'azienda abbia proceduto nei sei mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, essa ha la possibilità di ricorrere all'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento limitatamente alle aree organizzative ( uffici, reparti) ed alle figure professionali non interessate alla riduzione.
4. Durata
La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento si diversifica in considerazione del titolo di studio, della situazione lavorativa e delle condizioni psicofisiche dei soggetti beneficiari:
> studenti che frequentano la scuola secondaria, allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo 6 mesi;
> lavoratori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità: massimo 6 mesi;
> studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo 12 mesi;
> persone svantaggiate ai sensi del comma 1, articolo 4 della legge 381/1991, con l'esclusione dei soggetti individuati nei successivi punti (gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale: massimo 12 mesi;
> persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora): massimo 12 mesi;
> persone disabili ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili": massimo 24 mesi.
Il tirocinio formativo e di orientamento può essere prorogato. La proroga è circoscritta al limite massimo di durata previsto per la tipologia dei soggetti di cui sopra.
Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per malattia, infortunio, maternità, servizio militare e civile, nonché i periodi di sospensione per chiusura collettiva.
5. Estensibilità ai cittadini stranieri
Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini dell'unione europea o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale, in condizione di regolarità.
B. Tirocini Estivi di Orientamento
1) Definizione
Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente.
2) Destinatari
I tirocini estivi di orientamento sono rivolti a:
- adolescenti (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado;
- giovani (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti regolarmente all'Università.
il limite di età minimo per svolgere il tirocinio estivo è di 16 anni.
3) Durata e limiti
Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico /formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché le agenzie di formazione professionale accreditate dalla Regione, con riferimento ai propri studenti che frequentano un percorso di studi formali o le università e gii istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, l'azienda ospitante non è vincolata sul numero di tirocini da attivare, ai limiti fissati a! punto 3. della lettera A) della presente deliberazione
Nei casi in cui i contratti collettivi di settore stabiliscano dei limiti, questi vengono applicati.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano gli altri soggetti individuati dall'art. 40 co.3 della LR 34/08, si applicano i limiti previsti al punto 3. della lettera A) della presente deliberazione.
Il tirocinio estivo, non si configura come rapporto di lavoro e non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante pubblico o privato di un compenso economico, tuttavia si può prevedere a discrezione del soggetto ospitante, di mettere a disposizione del tirocinante una borsa di studio.
4) Soggetti e modalità operative
I soggetti che partecipano alla realizzazione di un tirocinio estivo di orientamento sono tre:
> il soggetto promotore;
> il soggetto ospitante;
> il tirocinante.
Qualunque datore di lavoro privato o pubblico può attivare un tirocinio estivo, salvo i limiti eventuali fissati dai contratti collettivi nazionali.
I soggetti che ospitano i tirocinanti devono individuare il responsabile aziendale a cui i tirocinanti fanno riferimento.
Il soggetto promotore deve nominare un tutor che svolga la funzione di verifica e monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante.
Nel caso in cui il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione con il tutor formativo individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.
Possono promuovere tirocini estivi di orientamento principalmente:
a. le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie, con riferimento ai propri studenti;
b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo,
c. le agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte.
Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, anche gli altri soggetti individuati dall'art.40 C0.3 della LR 34/08.
I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.
I modelli della convenzione e del progetto di orientamento e di addestramento pratico, saranno individuati con determinazione direttoriale.
II progetto di orientamento e di addestramento pratico deve includere i seguenti elementi essenziali:
- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall'ente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall'azienda;
- dati identificativi del tirocinante
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- il settore aziendale di inserimento
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto orientamento e di addestramento pratico.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano enti pubblici competenti in materia di servizi per l'impiego e di politica attiva del lavoro, il soggetto ospitante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa del tirocinante.
Per i tirocini finanziariamente sostenuti dalia regione, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.
I tirocini estivi promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, così come previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:
- Il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;
- I destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.
I soggetti promotori sono tenuti a comunicare i dati principali della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla Regione Piemonte, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione, utilizzando un format sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione. Tale trasmissione deve avvenire attraverso appositi canali telematici individuati dalla stessa regione. I soggetti promotori sono comunque tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico, ai competenti Ispettorati del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti di orientamento e di addestramento pratico ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.
C. Attestazione delle esperienze svolte e certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti
Nelle more della individuazione dei criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti, da definirsi, ai sensi dell'art. 41 legge 34/2008, con specifica delibera di Giunta, i soggetti ospitanti devono predisporre una relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante. La relazione deve essere siglata anche dal soggetto promotore e consegnata al tirocinante.
Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini, in base all'art. 41 della L.R. 34/08, possono essere stipulate convenzioni quadro tra i soggetti promotori previsti dall'art.38 della legge sopra enunciata e le parti sociali.
Il presente provvedimento revoca le disposizioni stabilite dalla delibera della Giunta Regionale 1° marzo 2000, n. 38-29528.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.
(Omissis)
La Presidente della Giunta Regionale
Mercedes Bresso
Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante Roberta Bufano
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 21 dicembre 2009