Regione Friuli, decreto Presidente della Regione n° 0166/Pres. del 13 settembre 2013 sui tirocini

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Decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166/Pres.
Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
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IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e in particolare l’articolo 63, commi 2 e 3;
VISTO il Regolamento per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 21 maggio 2010, n. 003/Pres.
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
VISTE le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;
RITENUTO, alla luce delle intervenute modifiche di legge, di disciplinare con nuovo Regolamento regionale l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
CONSIDERATO che le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda altri interventi e misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini;
SENTITI la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 26 agosto 2013, hanno espresso parere favorevole sul testo del Regolamento allegato al presente decreto;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1562, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Art. 1 Finalità e oggetto
1 Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dalle Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013.
2. Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro al fine di favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali e facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
3. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
4. La misura è attuata in maniera integrata tra i soggetti promotori di cui all’articolo 6, con il coinvolgimento prevalente dei Servizi pubblici del lavoro per quanto attiene alla loro funzione di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art 2 Tipologie di tirocinio
1. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti:
a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità;
c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ai soggetti in carico ai servizi sociali del Comune per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l’accesso all’impiego.
2. I tirocini di inserimento o reinserimento di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere attivati anche a favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga.
3. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento:
a) i tirocini curriculari promossi da università, scuole o centri di formazione professionale che operano in regime di accreditamento regionale, vale a dire le fattispecie di tirocinio non soggette alle comunicazioni obbligatorie di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini di carattere transnazionale realizzati nel quadro di specifici programmi europei.
d) i tirocini estivi.
4. La Regione, per promuovere l’uniforme attivazione sul territorio dei tirocini, può stipulare specifici protocolli d’intesa con i soggetti competenti.

Art. 3 Modalità di applicazione
1. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura quale rapporto di lavoro.
2. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.
3. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
4. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
5. Il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro.
6. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.
7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio.

Art. 4 Convenzione e progetto formativo
1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante che definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
2. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione ed è conservata a cura del soggetto promotore.
3. La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici di cui all’articolo 8.
4. Il progetto formativo, che definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, è compilato on line sull’apposito formulario predisposto dalla Regione, la cui stampa, generata dal sistema, è sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
5. Il progetto formativo contiene le seguenti sezioni:
a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor aziendale individuato dal soggetto ospitante;
b) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
c) indicazione del numero di tirocini attivati nei 18 mesi precedenti;
d) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica ospitanti, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
e) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 4, comma 67, della legge 92/2012. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento, ove possibile, ai seguenti repertori regionali:
1) Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale (Allegato A del documento “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 513), nel testo in vigore al momento della definizione del progetto formativo;
2) “Apprendistato Professionalizzante. Repertorio dei profili formativi e gli standard regionali", approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2006, n. 2023, nel testo in vigore al momento della definizione del progetto formativo;
f) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo;
g) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento; nel caso quest’ultima non risulti inserita nel repertori di cui alla lettera d) vanno comunque indicate le competenze da acquisire mediante il tirocinio;
h) ammontare dell’indennità mensile corrisposta al tirocinante e modalità di erogazione della stessa.

Art. 5 Tirocinante
1. Per accedere al tirocinio, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto diciotto anni di età, ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo di cui all’articolo 4, comma 4, e devono essere mantenuti per l’intera durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all’attività del tirocinio;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio. 4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 6 Soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è l’organismo che si occupa della progettazione, dell’attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo.
2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i seguenti soggetti: a) tirocinio formativo e di orientamento:
1) Servizi del lavoro delle Province;
2) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario;
3) enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia;
4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015;
5) Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;
6) Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro:
1) Servizi del lavoro delle Province;
2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli Venezia Giulia
c) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate di cui alla legge 381/1991 , di soggetti in carico ai servizi sociali dei comuni, per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché di richiedenti asilo, di titolari di protezione internazionale e di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l’accesso all’impiego:
1) Servizi del lavoro delle Province;
2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali;
3) cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, iscritte nello specifico albo regionale;
d) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge 68/1999:
1) Servizi del lavoro delle Province;
2) Servizi di integrazione lavorativa di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 25
settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”).
3. In considerazione di quanto definito al comma 1 e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro i soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono stipulare specifici protocolli d’intesa con i soggetti di cui al comma 2, per l’attivazione di percorsi di tirocinio.
4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma 2 anche gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l’attivazione di tirocini.
5. I soggetti promotori sono tenuti a:
a) redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante;
b) individuare un tutor responsabile dell’aspetto organizzativo dell’attività di
tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
c) gestire le procedure amministrative. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell’inizio del tirocinio;
d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio l’attestato di cui all’articolo 12, comma 1, redatto in raccordo con il tutor aziendale;
e) contribuire al monitoraggio territoriale sull’andamento dei tirocini;
f) trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all’apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione;
g) comunicare alla Regione l’avvio e la conclusione del tirocinio, nonché eventuali sospensioni.

Art. 7 Soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato, presso il quale si realizza il tirocinio.
2. Il soggetto ospitante:
a) deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) deve essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
c) nei dodici mesi antecedenti l’attivazione del tirocinio non deve avere fatto ricorso a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non deve avere in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l’orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi. Nel caso di contratti di solidarietà difensivi sono da intendersi inclusi sia i casi in cui a seguito della stipulazione di tale accordo venga autorizzato il trattamento di CIGS (legge 19 dicembre 1984, n. 863 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”), sia il caso in cui in seguito della stipulazione venga concesso il contributo di solidarietà (decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”).
3. Il divieto di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione:
a) con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi rilevanti (licenziamenti, sospensioni o riduzioni di orario);
b) con riferimento alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati dagli eventi di cui alla lettera a).
4. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio; ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente; nel caso di tirocini per persone disabili il tutor può seguire un solo tirocinante;
d) comunicare l’avvio del tirocinio al Centro per l’impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie.
5. l soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Art. 8 Numero tirocini attivabili
1. I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito
riportati:
a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, può essere inserito un tirocinante;
b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente;
c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono essere inseriti tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.
2. Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
3. Non rientrano nel computo dei limiti di cui al comma 1 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) ed i tirocini curriculari.

Art. 9 Durata del tirocinio
1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi e non può superare i seguenti limiti temporali:
a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), con
l’esclusione dei soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 217 (Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’ articolo 37, comma 1 , lettere c), della legge regionale 18/2005), per i quali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione medesima.
2. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi di cui al comma 1, lettere a) e b), è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti.
3. Il tirocinio si considera sospeso nei seguenti casi:
a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi;
c) nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.
4. I periodi di sospensione del tirocinio nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono comunicati dal tirocinante al soggetto promotore che informa il soggetto ospitante.
5. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio di cui al comma 1.
6. I periodi di malattia fino a 20 giorni concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio di cui al comma 1.

Art. 10 Garanzie assicurative
1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l’assicurazione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo.
3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.

Art. 11 Indennità di partecipazione
1. Il soggetto ospitante corrisponde al tirocinante un’indennità per lo svolgimento del tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima mensile pari a 500 euro lordi.
2. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36 della legge 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
3. L’indennità di tirocinio non viene corrisposta nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali;
b) nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 217/2006, per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l’indennità con proprie risorse.
4. Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
5. Le modalità di erogazione dell’indennità sono definite nel progetto formativo.

Art. 12 Attestazione delle competenze acquisite
1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia un’attestazione dei risultati di apprendimento utilizzando il modello predisposto dalla Regione.
2. I risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze e loro elementi (conoscenze e abilità) acquisiti, e sono riferiti, ove possibile, ai seguenti Repertori:
a) Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale (Allegato A del documento “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 513), nel testo in vigore al momento della definizione del progetto formativo;
b) “Apprendistato Professionalizzante. Repertorio dei profili formativi e gli standard regionali”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2006, n. 2023, nel testo in vigore al momento della definizione del progetto formativo.
3. Le competenze acquisite al termine del periodo di tirocinio sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005.
4. Con apposito atto amministrativo del Direttore centrale competente in materia di lavoro e formazione professionale sono indicate le modalità per la registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo del cittadino.
5. Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% della sua durata espressa in ore.

Art. 13 Tirocini per persone disabili
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai tirocini attivati a favore dei soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 217/2006, con esclusione delle disposizioni relative a durata e ripetibilità del tirocinio e all’indennità di partecipazione, per le quali trova applicazione quanto disciplinato dalla deliberazione medesima.
2. I tirocini attivati a favore delle persone disabili che non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 217/2006 devono essere attivati in stretto raccordo con i Servizi del collocamento mirato delle Province e previa valutazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005.

Art. 14 Tirocini per cittadini non appartenenti all’Unione europea
1. Ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Ai cittadini non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero, che fanno ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell’articolo 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, lettera a), del DPR 394/1999 e al decreto interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea).

Art. 15 Monitoraggio e valutazione
1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini.
2. I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti concorrono all’implementazione del sistema secondo le modalità stabilite dalla Regione.
3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della Regione

Art 16 Vigilanza e controllo
1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo la Regione promuove, anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la corretta applicazione dell’istituto del tirocinio.
art. 17 disposizioni tecnico operative
1. Con decreto del Direttore centrale competente sono emanate linee guida di carattere tecnico operativo per l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 18 Norma transitoria
1. I tirocini previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2010, n. 103 (Regolamento per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, restano disciplinati dal citato Regolamento fino alla loro naturale conclusione. La data di avvio è quella che viene indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi della normativa statale in materia.

Art. 19 Abrogazione
1. E’ abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 103/2010.

Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2013, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora sia successiva.

Visto: il presidente Serracchiani

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