Leggi regionali sui tirocini: si va verso il caos e l'anarchia

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 16 Mag 2013 in Editoriali

Il viaggio della Repubblica degli Stagisti attraverso le Regioni italiane alla scoperta delle novità rispetto all'applicazione delle linee guida sui tirocini - e soprattutto all'approvazione di leggi o altri provvedimenti regionali in materia - è partito ormai oltre un mese fa. Certo, la strada è ancora lunga e per un censimento di tutte e venti le Regioni si dovrà aspettare l'inizio di luglio. Ma il quadro che già emerge è preoccupante.
Vi sono molte Regioni che sembrano sottovalutare l'impegno sottoscritto in sede di Conferenza Stato - Regioni, e che risultano in enorme ritardo: Emilia Romagna e Sicilia, per dirne due, non hanno ancora nemmeno uno straccio di bozza di provvedimento regionale. Assessori, portavoce e consiglieri dribblano le critiche assicurando che entro il 24 luglio tutto sarà pronto: ma risultano non completamente credibili. Difficile che in poco più di due mesi si riesca, partendo da zero, a costruire una legge (o altro atto) regionale ben congegnato, a discuterlo e concordarlo con le parti sociali, ad approvarlo in aula e renderlo pienamente operativo. Dunque è ragionevole credere, purtroppo, che a fine luglio vi sarà un nutrito elenco di Regioni inadempienti: che non saranno state capaci cioè di regolamentare (o non avranno voluto farlo) la questione dei tirocini extracurriculari, formativi e di inserimento / reinserimento, così come avevano promesso formalmente di fare a gennaio.
C'è poi un altro versante problematico, costituto da quelle Regioni (purtroppo, quasi esclusivamente meridionali) che stanno lavorando su bozze di regolamentazioni regionali, e dunque non sono in ritardo. Ma che in quelle bozze stanno includendo provvedimenti che si discostano in maniera significativa dalle linee guida concordate. Andando a snaturare, su determinati punti, la ratio stessa delle linee guida, e certamente non per favorire i più deboli, i giovani, bensì a tutto vantaggio dei soggetti ospitanti: enti pubblici e aziende private. Due esempi su tutti. Il primo: vi sono Regioni che stanno raddoppiando (Sicilia) o addirittura triplicando (Campania) il tetto massimo del numero di stagisti in proporzione al numero di dipendenti. Cioè un'azienda con un centinaio di dipendenti che fino ad oggi può prendere soltanto 10 stagisti, da domani potrebbe trovarsi - se i provvedimenti regionali siciliani o campani andranno in porto così come sono stati raccontati alla Repubblica degli Stagisti - la possibilità di accoglierne ben 20 o addirittura 30. Con il rovesciamento completo del concetto "pochi ma buoni", e un prevedibile ulteriore crollo del già bassissimo tasso di assunzione al termine dello stage (che in Sicilia è disperatamente ai minimi termini: meno dell'8%). Il secondo esempio: l'introduzione della "congrua indennità", insomma il rimborso spese obbligatorio a favore degli stagisti. Nelle linee guida c'è scritto che tale indennità dovrà essere fissata in almeno 300 euro lordi, ma le Regioni in un documento separato allegato alle linee guida si erano impegnate, nei loro singoli provvedimenti regionali, a non andare sotto i 400 euro. Invece, amara sorpresa: ve ne sono parecchie (Campania, Marche...) che stanno facendo marcia indietro rispetto a quel documento, e nelle loro bozze stanno indicando soltanto 300 euro come indennità minima. Il che vuol dire, è facile intenderlo, che in quelle Regioni gli stagisti extracurriculari avranno "diritto" a una cifra minima del 25% più bassa rispetto a quella che era stata loro promessa.
Poi c'è la questione del periodo di transizione. Fintanto che ciascuna Regione non approva la sua legge, a quale normativa bisogna fare riferimento? Siamo in presenza di un vuoto normativo e dunque di una vacatio legis stile "liberi tutti"? Alcuni autorevoli esperti della materia avevano nei mesi scorsi sostenuto questa tesi, facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale (n. 287/2012) che lo scorso dicembre ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 11 del dl 138/2011 - quello che riguardava appunto i tirocini -, ritenendolo lesivo delle prerogative delle Regioni. È di questi giorni invece un parere diametralmente opposto, espresso dalla Fondazione Studi dell'Ordine dei consulenti del lavoro in una circolare, secondo cui, invece, finché le Regioni non si muovono e non mettono in approvazione (e in funzione) le proprie regolamentazioni bisogna ancora far riferimento alla legge "mamma" dei tirocini, quella che ha regolamentato tale materia negli ultimi 15 anni. E cioè il decreto ministeriale 142/1998, che ha «efficacia immediatamente sostitutiva e diretta laddove manchi una normativa regionale, e ciò almeno fino a quando la Corte con sentenza specifica non dichiari incostituzionale tale normativa».
Infine c'è il problema più macroscopico, di cui incredibilmente sembra che solo la Repubblica degli Stagisti si stia rendendo conto. Il numero massimo degli stagisti nelle aziende sta andando fuori controllo e fuori legge. Nel senso letterale della frase: questo numero massimo, finora fissato dal decreto ministeriale 142/1998, è destinato a scomparire, creando - qui sì, senza alcun dubbio! - un vuoto normativo di proporzioni enormi.
Com'è possibile? È possibile perché le nuove leggi regionali basate (chi più chi meno) sulle linee guida concordate in Conferenza Stato-Regioni prevedono un limite massimo di stagisti in proporzione ai dipendenti. Questo limite massimo secondo le linee guida e alcune leggi regionali già vigenti (es. quella della Toscana) è pari al 10%: cioè se un'azienda ha 100 dipendenti può accogliere 10 stagisti al massimo. Ma l'inghippo è dietro l'angolo. Infatti in questo numero massimo vengono conteggiati, all'interno di ogni singolo soggetto ospitante, soltanto i tirocini extracurriculari. Quelli curriculari attivati presso il soggetto ospitante non sono computati nel numero massimo di tirocini attivabili.
In parole povere, questi limiti massimi di rapporto stagisti-dipendenti non sono più applicati (come era invece prima secondo il dm 142/1998) computando tutti i tirocini. No: in questo caso, per la controversa e complicata questione della competenza regionale e della recente sentenza della Corte, questo limite vale solo per il numero di stage extracurriculari.
Ciò vuol dire che oltre ai limiti massimi indicati dalle singole legge regionale, ogni azienda potrà prendere in più altri tirocinanti curriculari. Quanti, non è dato sapere. Ciò rischia di raddoppiare, o triplicare, il numero massimo di stage svolti contemporaneamente presso le aziende. Si apre cioè la porta a un enorme incremento degli stagisti.
Ci si potrebbe interrogare sulla logica di una sentenza che ha preteso di dividere gli stage curriculari da quelli extracurriculari, come se fossero due mondi completamente separati, senza rendersi conto che gli stagisti una volta entrati nel "soggetto ospitante" si confondono, e non è che vanno in giro col cartellino "Io sono curriculare" e "io sono extracurriculare". Ma meglio lasciar perdere la polemica e affrontare il problema più grave e urgente. Se le Regioni stanno ponendo il limite massimo solo sui tirocini extracurriculari, che aspetta lo Stato a porlo su quelli curriculari?

Eleonora Voltolina

Per saperne di più su questo argomento, leggi anche:
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