Normativa sui tirocini, clamoroso retrofront del ministero del Lavoro: in una circolare tutti i dettagli che riducono il raggio d'azione dei nuovi paletti

Eleonora Voltolina

Eleonora Voltolina

Scritto il 13 Set 2011 in Notizie

È stata pubblicata ieri una circolare del Ministero del Lavoro che, con un mese esatto di ritardo, chiarisce i punti oscuri sull'articolo 11 del decreto 138/2011 che nelle ultime settimane aveva scatenato il caos nell'universo stage. stageIl documento, firmato da Grazia Strano - direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro del ministero - e da Paolo Pennisi - direttore generale per l'attività ispettiva - a sorpresa chiarisce che i paletti non si applicano in caso di stage attivati a favore di disoccupati e inoccupati. È utile ricordare che per essere definiti «inoccupati» bisogna non aver mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili a lavorare, ed essere alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi ed essere iscritti ai centri per l’impiego; «disoccupati» invece sono coloro che hanno già avuto esperienze di lavoro ma al momento hanno perso il posto o cessato l’attività di lavoro autonomo.
Quindi secondo la circolare praticamente ogni italiano, di qualsiasi età e con qualsiasi titolo di studio, potrà sfuggire alle maglie della nuova normativa: basterà che sostenga di fare uno stage non a scopo formativo, bensì di inserimento lavorativo, e si iscriva a un centro per l'impiego.
Ecco nel dettaglio i contenuti della circolare.
Raggio d'azione. «In un'ottica di sostegno alla riforma dell'apprendistato» si legge, l'articolo 11 del decreto legge 138 ha per oggetto esclusivamente «i tirocini formativi e di orientamento». Cioè, secondo il ministero «quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18 della legge 196/1997) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una formazione diretta del mondo del lavoro». Specificando che non rientrano nel campo d'azione dell'art. 11 della manovra «i tirocini di cosiddetto reinserimento / inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e le altre esperienze a favore degli inoccupati». Di fatto questa è una novità assoluta introdotta dalla circolare: nessuna normativa aveva mai stabilito una tale distinzione, e il decreto attuativo della legge 196, cioè il decreto ministeriale 142/1998, univa esplicitamente tra i destinatari dei
«tirocini formativi e di orientamento» studenti, laureati, inoccupati, disoccupati, portatori di handicap.
Tirocini curriculari. Arriva attraverso la circolare anche una definizione di tirocini curriculari: «i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza». In pratica i tirocini curriculari sono tutti quelli «promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti», a tre condizioni. Uno, che gli stage siano promossi da «università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o con la Provincia». Due, che «destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari o ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso». Tre,  che  il tirocinio si svolga «all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi», e qui si fa il classico esempio del tirocinio fatto per la tesi di laurea.
Porte aperte agli studenti di ogni ordine e grado (o quasi). Insomma, un'interpretazione estensiva del tirocinio curriculare, che permette di farvi rientrare praticamente tutti gli stage svolti nell'ambito di percorsi formativi. Restano apparentemente esclusi solo i master non universitari, a meno che non si possa farli rientrare con qualche forzatura fra gli «istituti di istruzione universitaria».  Chiarito dunque che tutti i tirocini curriculari possono continuare come prima, e sono esclusi dall'articolo 11 del decreto 138/2011, la circolare ribadisce comunque che «i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle università e svolti all'interno di periodi di frequenza del relativo corso di studi o corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi». Insomma gli studenti hanno le porte spalancate verso il tirocinio: possono svolgere sia quelli curriculari sia quelli  di «formazione e orientamento» (per chi crede che ci sia una differenza, ma tant'è: il ministero sembra crederci).
Non retroattività. Tutti i tirocini attivati prima del 13 agosto non devono sottostare alla nuova normativa: «Le disposizioni non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 afoso che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo». Se però dovessero seguire proroghe, quelle chiaramente dovranno attenersi alla nuova disciplina. 
Ispezioni. La circolare promette una stretta nei controlli degli ispettori del lavoro sui tirocini: «Il personale ispettivo è tenuto a verificare la tipologia di tirocinio, se di formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento». C'è dunque, almeno sulla carta, l'intenzione da parte del Ministero di intensificare i controlli sugli abusi, che sono stati sempre scarsi per non dire nulli, e di punire le aziende che sfruttano gli stagisti obbligandole a «procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata», cioè ad assumere il tirocinante, o comunque almeno «a consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio». 
Regioni. Il riferimento all'attività ispettiva è anche occasione per specificare la competenza regionale in materia di tirocini: «In assenza di una regolamentazione a livello refguionale continua a trovare applicazione la legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione».  

Eleonora Voltolina

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